È il datore di lavoro che deve dare la prova del CCNL applicabile al rapporto di lavoro

Roberto Dulio
12 Settembre 2019

In materia di impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del potere di recesso e spetta al lavoratore la loro contestazione...

Abstrat. In materia di impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del potere di recesso e spetta al lavoratore la loro contestazione. Consegue che i predetti fatti comprendono anche la prova circa l'applicabilità al rapporto lavorativo, oggetto della controversia, del CCNL invocato ai fini del recesso per superamento del periodo di comporto.

La vicenda esaminata: impugnazione di licenziamento per superamento periodo di comporto. Un lavoratore dipendente di azienda del settore commercio impugnava il licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto. Il Tribunale accoglieva la domanda, disponendo la reintegrazione ed il risarcimento, secondo la disciplina dell'articolo 18 l. n. 300/1970, nel testo vigente all'epoca dei fatti. Appellata la decisione da parte dell'azienda, la Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado. Ricorreva così in Cassazione l'azienda.

L'onere della prova circa il potere di recesso… La Suprema Corte ribadisce innanzitutto il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui grava sul datore di lavoro fornire la prova dei fatti costitutivi il legittimo esercizio del potere di recesso dal rapporto di lavoro. Nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto dovrà essere fornita la prova del superamento dei giorni di assenza previsti dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro esaminato.

…e dunque anche del CCNL applicato. Di conseguenza graverà sul datore di lavoro anche l'onere della prova circa l'applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo invocato a fondamento del recesso.


Nel caso portato all'attenzione degli Ermellini, l'azienda, la quale invocava l'applicabilità del CCNL del settore terziario, che prevedeva un periodo massimo di assenze di 180 giorni, non aveva provato in giudizio la circostanza. La corte territoriale, con giudizio condiviso dalla Corte di cassazione, ha rilevato che l'azienda non aveva fornito la prova né della propria appartenenza alla catena di distribuzione “Despar”, né di essere associata alla “Federdistribuzione”. Circostanze che, se provate, avrebbero consentito l'applicabilità del CCNL invocato, peraltro nemmeno prodotto in giudizio.

Viceversa la Corte d'Appello, come il primo giudice, con corretto esame del materiale probatorio versato in atti dal lavoratore, ha ritenuto applicabile alla fattispecie decisa il CCNL Confail, invocato e prodotto in giudizio dal lavoratore; ritenuto coerente con l'oggetto sociale dell'azienda, alla luce anche della visura camerale di questa, prodotta in giudizio.
CCNL Confail che prevedeva un periodo di comporto di 365 giorni. Essendo la durata della malattia di 237 giorni, consegue che il licenziamento sia stato intimato illegittimamente.

Corretta pertanto la decisione della corte territoriale, che nella sentenza impugnata ha dato logica ed esaustiva motivazione sia con riguardo all'applicabilità al caso deciso del contratto Confail, entrato in vigore successivamente all'assunzione, ma vigente all'epoca del licenziamento; sia della carenza probatoria da parte del datore di lavoro, il quale nemmeno aveva prodotto in giudizio il CCNL invocato, impedendo così un adeguato raffronto tra le due tipologie contrattuali.

In conclusione, il ricorso proposto è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte e rigettato.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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