Tributario

Giustizia tributaria: nel programma di governo la necessità di ridurre 'drasticamente' i tempi

16 Settembre 2019

Il contenuto del punto 12 del programma del governo - recentemente compostosi sotto la guida del Presidente Conte fra il movimento Cinque Stelle ed il partito democratico - recita: “Occorre ridurre drasticamente i tempi della giustizia civile, penale e tributaria, e riformare il metodo di elezione dei membri del Consiglio superiore della Magistratura”. Appare poco comprensibile la citazione della giustizia tributaria, che come noto è non solo la più celere delle giurisdizioni, ma per convinzione diffusa di giuristi e pratici ha necessità di interventi ordinamentali e secondo taluni anche processuali, sebbene il rito tributario sia improntato a forte tipizzazione e concisione.
Giurisdizione tributaria: la riforma nel programma di governo

Risulta poco chiaro, in riferimento alla giurisdizione tributaria, il contenuto del punto 12 del programma del governo recentemente compostosi sotto la guida del Presidente Conte fra il movimento Cinque Stelle ed il partito democratico.

Esattamente così recita: “Occorre ridurre drasticamente i tempi della giustizia civile, penale e tributaria, e riformare il metodo di elezione dei membri del Consiglio superiore della Magistratura”.

Come si vede, un intendimento del tutto condivisibile quanto alla giustizia civile e penale, anche se la parola drasticamente appare portatrice di improprietà semplificatorie a cui i reiterati tentativi di riforma ci hanno già assuefatto.

Meno comprensibile tuttavia – almeno come aggiunta alle problematiche civili e penali – è la citazione della giustizia tributaria, che come noto è non solo la più celere delle giurisdizioni, ma per convinzione diffusa di giuristi e pratici ha necessità di interventi ordinamentali e secondo taluni anche processuali, sebbene il rito tributario sia improntato a forte tipizzazione e concisione.

Nessuno però ha finora ipotizzato interventi acceleratori, come del resto dimostra sia lo spazio ormai amplissimo della fase deflattiva pregiudiziale (che anzi andrebbe meglio regolata con garanzie almeno di terzietà degli organismi di mediazione-conciliazione), sia la diminuzione significativa del numero degli ingressi annuali di nuovi ricorsi.

La giurisdizione tributaria è l'unica ormai da anni che presenta un saldo sostanzialmente attivo fra ingressi e decisioni e che ha già dato corso ad un corposo smaltimento persino di arretrati accumulatisi in talune corti in decenni; il tutto pur nella diffusa constatazione che sono state fornite al mondo giurisdizionale tributario inadeguate risorse economiche ed organizzative.

Il vero ed unico problema della giurisdizione tributaria è fuori di essa, nei numeri e nei ritardi del giudizio di legittimità, nonostante sforzi ed impegni addirittura ciclopici della Suprema Corte, anche dopo l'intervento – per la prima vota nella storia della Corte - di magistrati sostanzialmente onorari ed aggregati, anche se reclutati esclusivamente fra i medesimi giudici della suprema corte.

Come noto infatti il giudizio tributario di merito si consuma nei due gradi di fronte alle storiche Commissioni, di cui da tempo si chiede dal mondo dei giudici tributari il cambio di denominazione in tribunali e corti d'appello tributari, ma in realtà il giudizio tributario si chiude solo dinanzi alla Corte di Cassazione.

Omogeneizzazione dei sistemi tributari

Il tema delicatissimo è che le necessità di garantire al cittadino – contribuente e all'amministrazione un pronunciamento di legittimità di alto profilo, specie ovviamente per le questioni di maggiore rilevanza sia giuridica che di consistenza economica, deve essere faticosamente coniugata con le esigenze di concisione e speditezza che il contenzioso tributario dovrebbe soddisfare, in quanto imprese e cittadini, e non meno la Pubblica amministrazione hanno bisogno di decisioni non solo giuste, ma celeri; ed inoltre il giudizio di legittimità rimane unico nel rito per le questioni civili e quelle tributarie, legato al suo impianto di regola annullatorio, ed è del tutto inappropriato ad una giurisdizione che deve sì enunciare principi ma anche, senza ipocrisie, tener conto dei rilevanti effetti economici diretti ed indiretti della proprie pronunce e dovrebbe incidere direttamente sulla realtà economica che è chiamato a regolare.

Non solo la celerità, ma anche la prevedibilità e solidità sono infatti valori della giurisdizione che cittadini ed imprese ritengono ormai ineludibile requisito di uno stato di diritto e di uno stato attento alla libertà dell'attività economica.

Tutto questo deve essere oggetto di profonda riflessione e di studio molto accurato, tenuto conto della consistenza economica della regolazione delle controversie tributarie ed anche dell'esigenza sempre più diffusa di inserire i principi e le regole a cui debbono ispirarsi nel quadro della legislazione europea.

Si parla spesso infatti di omogeneizzazione, quanto meno in sede europea, dei sistemi tributari, meno della necessità di applicare lo stesso principio anche nelle attività giurisdizionali, ad evitare che poi siano le pronunce europee a dare al sistema giuridico nazionale impulsi talvolta percepiti come traumatici e contrabbandati come imposizione burocratiche ed in realtà semplicemente applicativi di regole giuridiche sovente più avanzate ed appropriate di quelle che emergono dal farraginoso sistema fiscale nazionale.

E quindi se da un lato l'imprevista attenzione alla giurisdizione tributaria merita apprezzamento, non altrettanto ne suscita la dichiarata lapidaria esigenza di ricercare per essa una drastica riduzione dei tempi che è già stata in gran parte - per la giurisdizione di merito - ottenuta.

Si vedrà se in sede di più ampie dichiarazioni programmatiche questo intendimento sarà meglio articolato e magari saranno indicate con maggiore chiarezza le misure che si intendono adottare, anche tenendo conto che all'inizio della legislatura numerose proposte di legge sulla materia erano state presentate nelle due camere.

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