Nozione di ricovero ai fini del diritto ai permessi ex art. 33, l. n. 104 del 1992
17 Settembre 2019
Il caso. Con ricorso al Tribunale di Torino un dipendente della ASL in qualità di autista aveva impugnato il licenziamento per giusta causa comminatogli per avere dichiarato che il soggetto disabile per il quale beneficiava dei permessi ai sensi della l. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, non fosse ricoverato stabilmente presso alcuna struttura.
Il Tribunale, in esito alla fase sommaria, aveva respinto la domanda. La decisione era confermata in sede di opposizione.
Il reclamo proposto dal dipendente era respinto dalla Corte d'appello di Torino che aveva precisato come: a) il dipendente aveva affermato che la madre, in relazione alla quale usufruiva dei benefici della l. n. 104 del 1992, art. 33, non era "ricoverata a tempo pieno presso alcuna struttura", mentre la ASL, a seguito di controlli, aveva appurato che già da due anni la signora soggiornava presso una residenza sostanzialmente alberghiera; b) in sede disciplinare era stata contestata unicamente la dichiarazione falsa resa alla datrice di lavoro, senza indagare se sussistessero le condizioni per la fruizione dei suddetti benefici, ciò, però, muovendo dalla premessa che tali benefici comportano notevoli oneri economici e organizzativi e trovano la loro giustificazione solo nella effettiva tutela delle persone disabili; c) quanto all'elemento soggettivo, doveva essere evidenziata la diversità dei criteri e dei presupposti dell'accertamento della responsabilità, rispettivamente in sede penale e in sede disciplinare, sicché, a prescindere dall'avvenuta archiviazione del procedimento penale, nella sede deputata all'accertamento della responsabilità disciplinare la dichiarazione mendace contestata andava considerata frutto di dolo o, almeno, di grave negligenza; d) l'illecito era da reputarsi di tale gravità da meritare la massima sanzione espulsiva tenendo conto del fatto che la dichiarazione falsa era stata resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da un soggetto legato da un vincolo fiduciario con il datore di lavoro destinatario.
Avverso tale decisione il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, la ASL ha resistito con controricorso.
Diritto al permesso mensile retribuito. L'istituto del permesso mensile retribuito è in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità perseguite dalla l. n. 104 del 1992, in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap, diritto fondamentale dell'individuo ai sensi dell'art. 32, Cost., rientrante tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2, Cost.).
Pur con i vari interventi legislativi è stata tenuta ferma la condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno (cioè per tutte le 24 ore del giorno). Tale condizione non può che intendersi riferita al ricovero presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
Solo se la struttura ospitante sia in grado di garantire un'assistenza sanitaria in modo continuo e così di assicurare al portatore di handicap grave tutte le prestazioni sanitarie necessarie e richieste dal suo status si rende superfluo, o comunque non indispensabile, l'intervento del familiare, venendo così meno l'esigenza di assistenza posta a base dei permessi.
Se, invece, la struttura non sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa, si interrompe la condizione del ricovero a tempo pieno in coerenza con la ratio dell'istituto dei permessi (secondo gli stessi arresti della giurisprudenza costituzionale in ordine all'irrilevanza di forme di assistenza non continuativa) che è quella di consentire l'assistenza della persona invalida che non sia altrimenti garantita o per i periodi in cui questa non lo sia. Solo tale esigenza giustifica il sacrificio imposto al datore di lavoro, in adempimento ad obblighi ispirati al dovere costituzionale di solidarietà.
Da tanto consegue che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. |