Il diritto di abitazione non impedisce la demolizione di un immobile abusivo

Redazione scientifica
18 Settembre 2019

Nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati, il diritto costituzionalmente garantito a ogni cittadino di disporre di una abitazione non può spingersi fino al punto di impedire la demolizione di un immobile abusivo, data la prevalenza dell'interesse pubblico diffuso alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e al corretto uso del territorio.

Tizia era stata condannata per aver realizzato un immobile al primo piano di superficie di 130 mq. in sopraelevazione di un preesistente immobile, in assenza di concessione edilizia, di autorizzazione sismica nonché in violazione della normativa afferente le costruzioni di c.a. e in violazione dei sigilli. A seguito della condanna, con ordinanza, il Tribunale rigettava la richiesta di revoca/sospensione dell'ordine di demolizione avanzata nell'interesse di Tizia. Avverso tale decisione, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione eccependo che il giudice non aveva motivato la compatibilità dell'ordine di demolizione con il diritto all'abitazione dell'istante; difatti, l'immobile rappresentava l'unica abitazione usufruibile dalla ricorrente, quasi novantenne, dal momento che la stessa non disponeva patrimonialmente di ulteriori beni immobili.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, nel nostro ordinamento, l'ordine di demolizione non riveste una funzione punitiva, ma assolve ad una funzione ripristinatoria del bene tutelato. Il fondamento della previsione non è quella di sanzionare ulteriormente l'autore dell'illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima rimuovendo la lesione del territorio così verificatasi e ripristinando quell'equilibrio urbanistico-edilizio che i vari enti preposti hanno voluto stabilire. Premesso ciò, in tale fattispecie, non poteva invocarsi uno stato di necessità ex art. 54 c.p., in relazione alle condizioni di salute della ricorrente ed alle precarie condizioni economiche della stessa, in quanto anche nell'impossibilità economica di sostenere un canone di locazione, la stessa poteva far ricorso ai servizi sociali al fine di risolvere il problema abitativo. In conclusione, è stato ribadito che in tema di reati edilizi, non sussiste un diritto assoluto all'inviolabilità del domicilio, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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