Come si attua il sequestro giudiziario di azienda?
19 Settembre 2019
Il caso. Il tribunale di Verona accoglieva il ricorso volto a far dichiarare l'inefficacia del sequestro giudiziario disposto verso i beni facenti parte dell'asse ereditario del de cuius, eseguito ante causam su richiesta dell'altra coerede, in quanto esso non era stato attuato nel termine di 30 giorni di cui all'art. 675 c.p.c. Tale decisione veniva integralmente riformata in appello, dove si riteneva che l'avvenuta notifica dell'avviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. nel rispetto del termine legale avesse impedito la perenzione del provvedimento.
Il sequestro di azienda. Il sequestro, disposto con provvedimento del 10.4.2013, aveva ad oggetto le consistenze mobiliari ed immobiliari facenti parte dell'azienda commerciale. Dopo il rigetto del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., la coerede aveva notificato due diversi avvisi di rilascio, uno per l'azienda e l'altro per il solo immobile, rispettivamente il 22 aprile e il 3 maggio 2013, quindi entro il termine ex art. 675 c.p.c., mentre l'accesso ai locali era stato effettuato solo in data 11.6.2013 unitamente alla consegna dei beni al custode (soggetto diverso dal detentore dell'azienda).
Il ricorso propone due questioni interpretative: se sia sufficiente, al fine di evitare l'inefficacia del sequestro giudiziario di immobili, la notifica dell'avviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. o è richiesto l'accesso dell'ufficiale giudiziario, allorché sia nominato custode una persona diversa dal detentore del bene; se anche l'attuazione del sequestro di azienda è disciplinata dall'art. 677 c.p.c.
I principi di diritto. La Suprema Corte coglie l'occasione per affermare sul punto i seguenti principi di diritto: «Qualora il sequestro giudiziario ex art. 670, comma 2 c.p.c., abbia ad oggetto un'azienda composta anche di beni immobili ed il custode sia persona diversa dal detentore, al fine di impedire l'inefficacia della misura relativamente a tali beni è sufficiente che il sequestrante consegni all'ufficiale giudiziario l'avviso ex art. 608 comma 1 c.p.c., richiamato dall'art. 677 comma 2 c.p.c., entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 675 c.p.c.». E ancora: «Se il custode è persona diversa dal detentore e l'azienda è composta da beni mobili e immobili, l'attuazione del sequestro è regolata dall'art. 677 c.p.c., e può compiersi con le formalità di cui agli artt. 605 ss. per i beni mobili e quelle di cui all'art. 608 c.p.c. per gli immobili».
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