Il curatore fallimentare è legittimato a impugnare i provvedimenti di prevenzione reale
23 Settembre 2019
Secondo la Seconda Sezione Penale, gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 159 del 2011, così come modificato dalla legge n. 161 del 2017, permettono di distinguere la figura del curatore fallimentare nell'ambito del procedimento di prevenzione reale rispetto a quella che esso riveste in procedimenti similari, e di riconoscergli la legittimazione a impugnare la misura cautelare reale nell'ipotesi di fallimento in precedenza già dichiarato. Come ha dichiarato, infatti, la Cassazione: «Se invero la confisca di prevenzione interviene in modo definitivo sui beni colpiti da una procedura esecutiva e dal fallimento, trasferendo al giudice delegato la competenza a decidere sui crediti dei terzi, secondo quanto previsto dagli artt. 52 e ss., il caso in esame attiene al sequestro, che, in quanto misura di cautela, e quindi provvisoria, può anche essere in tutto o in parte revocato o annullato, facendo con ciò recuperare al curatore, nel coordinamento con gli altri organi del fallimento, la potestà gestoria sui beni della massa fallimentare». |