Divisione di un condominio: i criteri dipendono dalle caratteristiche strutturali della costruzione
27 Settembre 2019
Tizio e Caia convenivano in giudizio gli altri condomini deducendo di rappresentare oltre un terzo dei comproprietari previsto dall'art. 61 disp. att. c.c. e, poiché l'attuale consistenza condominiale era iniqua ed inutilmente complessa, imponendo la partecipazione dei condomini a spese per spazi e servizi da cui non traevano alcuna utilità, chiedevano che, attesa l'autonomia strutturale dei vari corpi di fabbrica presenti nel condominio, fosse disposto lo scioglimento dello stesso condominio e la sua scomposizione in cinque unità autonome. Disposta la CTU, sia il Tribunale che la Corte territoriale rigettavano la domanda di scioglimento, stante l'accertata esistenza di compenetrazioni ed intersezioni tra le varie unità immobiliari, tali da comportare che le stesse sarebbero ricadute in due distinti condomini. Avverso tale decisione, i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione del combinato disposto degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. e dell'art. 1117 c.c. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, l'unità immobiliare, sebbene avente anche accesso dalle parti comuni del fabbricato, nella realtà faceva parte di un diverso edificio, destinato, secondo il CTU, a dare vita ad un diverso condominio, con la conseguenza che dal computo dei condomini dell'edificio di cui si chiedeva la separazione non poteva tenersi conto del bene in esame. Per meglio dire, lo scioglimento del condominio di un edificio, in tanto può dare luogo alla costituzione di condomini separati, in quanto l'immobile o gli immobili oggetto del condominio originario, possano dividersi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, quand'anche restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 c.c. Il tenore della norma, riferito all'espressione "edifici autonomi" esclude di per sé che il risultato della separazione si concreti in un'autonomia meramente amministrativa; giacche, più che ad un concetto di gestione, il termine edificio va riferito ad una costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più condomini, dev'essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato. |