Il diritto del minore a mantenere un rapporto significativo con i parenti diversi dagli ascendenti

Alessandro Cerrato
30 Settembre 2019

Il minore ha un diritto fondamentale a mantenere una relazione affettiva con i familiari diversi dai discendenti, quale espressione del più ampio diritto di crescere nella propria famiglia; esso ...
Massima

Il minore ha un diritto fondamentale a mantenere una relazione affettiva con i familiari diversi dagli ascendenti, quale espressione del più ampio diritto di crescere nella propria famiglia; esso trova tutela mediante gli strumenti di cui all'art. 336 c.c., che riconosce al giudice il potere di adottare i provvedimenti più opportuni nell'interesse del figlio a seguito di ricorso presentato dai parenti.

Il caso

A seguito della condotta violenta del padre nei confronti della madre e della prole, quest'ultima decideva di allontanarsi dalla casa familiare portando con sé i figli.

Quale conseguenza al successivo collocamento di madre e minori in comunità, i nonni e lo zio lamentavano la lesione del loro diritto a poter conservare un legame significativo con i nipoti.

I parenti ritenevano gli fosse impedito, di fatto, di poter mantenere una stabile relazione affettiva con i bambini; circostanza peraltro confermata anche dalla stessa madre, in sede di audizione.

I nonni e lo zio chiedevano il riconoscimento del proprio diritto a mantenere un rapporto significativo con i minori, presentando un ricorso ex art. 317 bis c.c. avanti al Tribunale per i minorenni, avanti al quale era già pendente un procedimento ex art. 333 c.c. riguardante i medesimi minori.

Il Collegio accoglieva la domanda dei nonni e rigettava la richiesta dello zio, privo di legittimazione ex art. 317 bis c.c., potendo lo stesso far valere le proprie pretese nell'ambito del diverso procedimento ex art. 336 c.c. .

La questione

Come è possibile tutelare il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con i parenti diversi dagli ascendenti?

Le soluzioni giuridiche

Nel preminente interesse dei minori, il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ha accolto solo parzialmente il ricorso ex art. 317-bis c.c. presentato dai parenti del minore.

Invero, nel caso di specie, il Giudice ha disposto, in primo luogo, il ripristino delle visite degli ascendenti, essendo emerso, in concreto, il legame affettivo intercorrente con i nipoti; la richiesta di regolamentare gli incontri con lo zio è stata invece respinta, ritenendosi quest'ultimo carente di legittimazione attiva.

Il Collegio, invero, pur non negando la presenza di un rapporto affettivo tra la diade zio-nipote, ha ritenuto assente la legittimazione a ricorrere del parente al fine di far valere un autonomo diritto; per i Giudici l'art. 317-bis c.c. tutela esclusivamente i nonni che vedono leso il proprio diritto soggettivo a mantenere una relazione affettiva con il nipote, ma non riconosce analogo diritto soggettivo direttamente azionabile in capo allo zio, titolare di un mero interesse meritevole di tutela solo in via indiretta, ex art. 333 c.c..

Quest'ultima norma, letta in combinato disposto con l'art. 336 c.c., comma 1, consente ai familiari diversi dagli ascendenti di presentare un ricorso al Tribunale per i Minorenni (competente ex art. 38 disp. att.) al fine di veder riconosciuto l'interesse proprio e dei nipoti a mantenere una serena frequentazione che garantisca anche il consolidamento del legame familiare.

A tal fine, si evidenzia come la Corte Suprema (Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951) ha chiarito la differenza tra legittimazione ad agire ed effettiva titolarità del rapporto: la prima concerne la titolarità del diritto ad agire in giudizio (fuori dai casi dell'art. 81 c.p.c., nessuno può agire), mentre la seconda attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. Pertanto un soggetto potrebbe avere diritto di promuovere un procedimento e, solo all'esito dello stesso, potrà, eventualmente, soccombere.

I parenti diversi dagli ascendenti, potrebbero certamente rientrare tra i soggetti titolari di una posizione soggettiva (volta alla tutela del minore), idonei ad introdurre un giudizio che nel merito attiene alla propria posizione. A maggior ragione, tenuto conto altresì che nella materia in oggetto, il preminente interesse del minore deve sempre prevalere, si dovrebbe senza dubbio alcuno verificare in concreto l'oggetto del contendere ovvero il diritto del nipote a frequentare la propria famiglia di origine. Non vi è chi non veda che in tali casi dovrebbe essere considerato solo il merito/fondatezza della causa.

Osservazioni

I capi I e II del Titolo IX c.c. sono interamente dedicati alla tutela del minore. In particolar modo, l'art. 315-bis sancisce i diritti e doveri del figlio. L'art. 317-bis c.c. disciplina il rapporto tra ascendenti e minori. Infine, l'art. 337-ter c.c. evidenzia l'importanza per il minore di conservare rapporti significativi oltre che con gli ascendenti anche con i parenti di ciascun ramo.

Da un tale quadro normativo è facile dedurre che l'ordinamento giuridico garantisce lo speculare diritto degli ascendenti di ciascun ramo genitoriale a mantenere un rapporto significativo con i propri nipoti minorenni.

Il diritto soggettivo all'amore (Spaziani, in Bianca (a cura di), il diritto all'assistenza morale, Milano 2014) è riconosciuto altresì dalla legge sull'adozione (art. 1. l. n. 184/1983), il cui Titolo peraltro è stato sostituito dall'art. 1, l. 28 marzo 2001, n. 149 in «diritto del minore ad una famiglia».

È poi competenza del Tribunale per i minorenni rimuovere gli ostacoli che impediscono un rapporto equilibrato e continuativo, garantendo agli ascendenti di esercitare il diritto a mantenere rapporti significativi.

Il minore e il suo interesse ad un sano sviluppo psicofisico deve sempre essere garantito, senza che lo stesso venga coinvolto e costretto a subire le ricadute e le ripercussioni del cattivo rapporto tra genitori, o uno di essi, e gli ascendenti (Trib Min. Venezia, 7 novembre 2016).

Qualora i genitori pongano in essere condotte pregiudizievoli che impediscono al minore di mantenere un legame affettivo con i parenti -di entrambi i rami genitoriali- questi ultimi possono adire il Tribunale per i minorenni (competente nel merito per tale contenzioso) al fine di veder tutelati i propri diritti.

Preme evidenziare che non vi è uno specifico riferimento normativo che garantisca ai parenti diversi dagli ascendenti una tutela del loro diritto, benché siano da considerarsi parte del nucleo familiare con cui il minore ha diritto di mantenere un rapporto. Agli zii quindi non resterebbe che instaurare un procedimento de potestate (ex artt. 333 c.c. e ss), e non potrebbero esperire una tutela diretta ex art. 317-bis. Il Giudice dovrà valutare la condotta dei genitori e se questi impediscono o meno, e per quali ragioni valide ragioni, il legame affettivo tra il minore ed i ricorrenti.

Allo stato -come per i nonni, prima dell'introduzione dell'art. 317-bis c.c., ad opera del d.lgs. n.154/2013- gli zii sono titolari solamente di un interesse da tutelare in via indiretta.

L'innovativo d.lgs. n. 154/2013 ha introdotto una tutela diretta a beneficio dei soli nonni. La riforma ha avuto il preciso scopo di tutelare l'interesse esclusivo dei minori, individuando i nonni quale risorsa per i propri nipoti.

L'art. 317-bis c.c. impone al Giudice di svolgere una effettiva indagine sul nucleo familiare al fine di constatare se vi sia o meno uno stretto legame affettivo tra gli ascendenti e i minori. Qualora all'esito dell'indagine psicosociale emerga una relazione affettiva stabile, da cui il minore possa trarne un beneficio per il proprio benessere psicofisico, allora il Collegio dovrà necessariamente attivarsi al fine di garantire il diritto di frequentazione nonni-nipoti.

Premessa quindi l'innegabile valenza del rapporto nonni-minori, ci si domanda, pertanto, quale sia la ragione per la quale non si debba riconoscere che possa esistere uno stretto legame affettivo anche tra i minori ed altri familiari, diversi dagli ascendenti.

Nell'interesse preminente del minore, in virtù del generale principio secondo cui il figlio ha il diritto di mantenere un legame con i parenti di entrambi i rami genitoriali, sarebbe opportuna una riflessione da parte del legislatore, il quale dovrebbe prevedere una norma ad hoc che possa legittimare anche “lo zio” e, più in generale i parenti diversi dai nonni, ad azionare autonomamente la tutela del proprio diritto e non solo in un procedimento de potestate.

È opportuno sottolineare, che un recente orientamento giurisprudenziale, ha riconosciuto la legittimazione ad agire ex art. 317 bis c.c. anche al nonno non biologico, il c.d. “nonno sociale” (Cass. Civ. sez I, 25 luglio 2018, n. 19780), Con ciò dimostrando che la questione è tutt'altro che circoscritta alla figura degli zii, ma involge invero tutto il nucleo familiare altrimenti escluso. La dimostrazione dell'esistenza di una relazione de facto con il minore, a condizione che la stessa sia stabile e di supporto per lo sviluppo e la crescita dello stesso, consente anche al c.d. “nonno sociale” il riconoscimento del diritto soggettivo a mantenere un rapporto significativo con il minore.

In conclusione, l'interesse preminente del minore deve essere la bussola che orienta il Giudice nella valutazione anche del nucleo familiare che lo circonda. In difetto di una seria considerazione dei parenti con i quali il minore deve poter mantenere rapporti significativi, ed in assenza di un preciso riferimento normativo, si rischierebbe in ogni caso di vanificare la tutela del fondamentale del mantenimento dei legami del figlio con la propria famiglia d'origine.

In particolare, e a sommesso avviso di chi scrive, qualora l'analisi del caso concreto comprovi l'esistenza di un legame affettivo valido con un parente (diverso dall'ascendente di cui all'art. 317-bis c.c.), non si vede come poter negare anche a tale soggetto la legittimazione attiva ad esperire in via autonoma un'azione a tutela del rapporto con il minore.

Gli artt. 315-bis, comma 2, e 337-ter, c.c. riconoscono che il figlio ha il diritto di crescere nella propria famiglia, mantenendo rapporti significativi con tutti i parenti.

In conformità all'orientamento giurisprudenziale internazionale sull'art. 8 della CEDU ed art. 24 della Carta di Nizza, il Giudice minorile deve valutare la centralità del minore, integrando così la piena realizzazione dell'interesse dello stesso (Cass. Civ., sez. I, 25 Luglio 2018, n. 19780).

La giurisprudenza europea è granitica nell'affermare che la nozione di nucleo familiare debba essere allargata quando una relazione minore-parente si traduca in un beneficio per l'equilibrio psico-fisico del minorenne. Il rapporto affettivo è essenzialmente una "questione di fatto", che dipende quindi dalla sussistenza di un legame “de facto”(Corte EDU, 13/06/1979, Marckx c. Belgio).

Occorre quindi fornire un'interpretazione estensiva alle norme inerenti il diritto di visita dei minori, ai quali deve essere garantita la frequentazione con tutti i membri della propria famiglia, non solo genitori e nonni.