Riconoscimento dell’assegno divorzile, alla luce della funzione assistenziale, compensativa e perequativa

Luisa Ventorino
03 Ottobre 2019

In funzione della natura assistenziale e compensativo- perequativa dell'assegno divorzile, il riconoscimento dell'assegno post-coniugale deve volgere a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento, in concreto, di un livello reddituale...
Massima

In funzione della natura assistenziale e compensativo- perequativa dell'assegno divorzile - che discende dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà - il riconoscimento dell'assegno post-coniugale deve volgere a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento, in concreto, di un livello reddituale commisurato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, tenuto conto delle aspettative professionali sacrificate. In particolare, il giudizio volto all'attribuzione dell'assegno dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, valutato il contributo fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dei singoli coniugi, considerati la durata del matrimonio e l'età dell'avente diritto.

Il caso

La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 22 dicembre 2015, in accoglimento del gravame proposto avverso il provvedimento con il quale il Tribunale palermitano aveva disposto che l'ex marito versasse in favore dell'ex coniuge un assegno divorzile di €. 250,00 mensili, ha revocato tale statuizione. La Corte territoriale, sulla premessa che le statuizioni economiche relative alla separazione ed il provvedimento provvisorio emesso dalla Corte di Appello in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale nel giudizio di divorzio non avessero valenza determinante o orientativa ai fini della decisione, ha ritenuto non sussistessero i presupposti per porre a carico del marito l'assegno divorzile che pertanto veniva revocato.

L'ex moglie, quindi, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., affidando le censure a tre motivi. Con il primo motivo si è contestato l'erronea valutazione dei fatti e documenti di causa, sostenendo che, all'epoca del matrimonio, era la ricorrente a provvedere al pagamento dell'affitto di casa con somme rinvenienti dall'affitto di altra casa di proprietà esclusiva, guadagnando di più di quanto ritenuto dalla Corte e si è doluta, inoltre, della valutazione compiuta dalla Corte in ordine ai redditi attuali delle parti, specie nella parte in cui non avrebbe considerato il reddito della nuova moglie dell'ex coniuge conseguente alla mancata ammissione dei mezzi istruttori in proposito. Con il secondo motivo, la ricorrente contesta che la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto la sussistenza delle condizioni per la concessione dell'assegno di divorzio, sostenendo che i propri redditi, pari ad €. 18.000,00 annui, non le consentivano di godere del tenore di vita che sarebbe stato conseguente alla prosecuzione del rapporto di coniugio. Censura la decisione della Corte ,atteso che i giudici di appello non avrebbero tenuto conto della disparità reddituale delle parti e dell'aspetto assistenziale dell'assegno divorzile. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la erronea valutazione dei criteri di determinazione dell'assegno divorzile, in ragione della funzione risarcitoria e compensativa dello stesso: la Corte non avrebbe tenuto conto della causa della fine del matrimonio, attribuibile alla relazione adulterina intrattenuta dal marito, mentre, in relazione al criterio compensativo, lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori volti a provare gli aggravi sostenuti a causa della cessazione del matrimonio.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

La questione

Alla luce della funzione non solo assistenziale ma in pari misura anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, nella decisione sull'attribuzione dell'assegno post-coniugale, il giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio. Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha, quindi, natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.

Le soluzioni giuridiche

Per quasi trent'anni la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio (Cass. civ. sez. un. 29 novembre 1990, nn. 11489, 11490, 11491, 11492).

Recentemente, il criterio della conservazione del tenore di vita è stato messo in discussione dalla Prima sezione Civile della Corte di Cassazione, che con la sentenza Cass. civ. n. 11504/2017 ha introdotto il principio di auto-responsabilità, valorizzando il diverso criterio dell'autosufficienza economica, da individuarsi allorquando il soggetto richiedente disponga di:

1) redditi di qualsiasi specie, compresi quelli di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari,

2) capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione ad età, salute, sesso, mercato del lavoro,

3) stabile disponibilità di una casa di abitazione.

La decisione, nota come sentenza “Grilli”, è stata da più parti criticata e spesso (giustamente -ndr) disapplicata dai giudici di merito, nella decisione dei casi concreti.

Nel 2018, poi, sul contrasto giurisprudenziale creatosi, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. civ. sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287) con l'effetto di imporre un necessario bilanciamento del principio di auto-responsabilità (enunciato nella sentenza del 2017) con quello di solidarietà e giungendo ad affermare che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa.

Abbandonato quindi il criterio del tenore di vita ma mantenuta una lettura solidaristica dell'istituto del matrimonio, devono necessariamente assumere rilievo, ai fini che ci interessano, la durata dell'unione e la disparità economica, se essa è conseguenza delle scelte concordate per la ripartizione dei ruoli, e dei sacrifici fatti per la famiglia.

Con la Sentenza 18287/2018, resa a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha fornito le coordinate ermeneutiche cui il giudice è tenuto ad adeguarsi nella determinazione dei presupposti per il riconoscimento del richiesto assegno di mantenimento.

In particolare con il richiamato arresto le Sezioni Unite hanno affermato che «La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi».

L'applicazione equilibrata dei tre criteri, assistenziale, compensativo e risarcitorio, consente al Giudice di far emergere l'effettiva situazione di squilibrio (o equilibrio) conseguente alle scelte ed all'andamento effettivo della vita familiare, tenuto conto, come detto, delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e delle cause, con particolare riferimento a quelle maturate nel corso del matrimonio, che hanno concorso a determinarle. Fattori di particolare importanza sono i ruoli all'interno della relazione matrimoniale che possono assumere un valore decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali specie se frutto di scelte comuni fondate «sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale».

Secondo il suddetto arresto, «la funzione dell'assegno divorzile non è più solo quella di assicurare un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio nel caso in cui venga accertata la mancanza dei “mezzi adeguati” del coniuge richiedente ovvero dell' “impossibilità” del medesimo di “procurarseli per ragioni oggettive” bensì anche quella “perequativo-compensativa“ che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate» (Trib. Prato 16 gennaio 2019).

Osservazioni

Con la Sentenza 18287/2018, resa a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione offre, in materia, elementi di diritto vivente così sintetizzabili:

a) - l'abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi

b) l'abbandono di ogni automatismo nella determinazione dell'assegno, e quindi il superamento sia del criterio dell'autosufficienza economica (di cui alla pronuncia del 2017) sia di quello della conservazione (pur se solo tendenziale) del pregresso tenore di vita (di cui alla giurisprudenza fino al 2017);

c) il recupero della funzione composita – assistenziale e perequativa – compensativa – dell'assegno, con superamento quindi della concezione fondata sulla funzione solo assistenziale dell'assegno medesimo (comune a tutta la giurisprudenza precedente);

d) la valorizzazione dello scopo perequativo –compensativo, in linea con il principio costituzionale di pari dignità tra i coniugi

e) l'equiordinazione, ma solo tendenziale e in astratto, di tutti i criteri previsti dall'art. 5, comma 6, l. div., senza distinzione tra an e quantum del diritto all'assegno, sempre ragguagliata alla fattispecie concreta;

f) la particolare rilevanza del fattore “tempo”, inteso come durata della vita matrimoniale ma anche (evidentemente in relazione all'età) come “tempo” che gli ex coniugi hanno davanti a sé, una volta finito il matrimonio;

g) la concretizzazione del parametro normativo dell' “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi”, da contestualizzare con riferimento alla concreta vicenda coniugale;

h) la necessità conseguente di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale, nonché di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni del richiedente l'assegno (come detto l'età, ma anche la salute, ecc.) e della durata del matrimonio (App. Napoli sez. fam., 10 gennaio 2019 n.52).

Al giudice del divorzio è demandato, quindi, il compito di valutare, caso per caso, se, pur in ipotesi di autosufficienza economica, propriamente intesa, del coniuge richiedente l'assegno la condizione dello stesso risulti oggettivamente più debole, non quale effetto automatico dello scioglimento del vincolo, bensì per effetto di scelte condivise tra i coniugi durante il matrimonio risultate poi penalizzanti per il coniuge che si assuma destinatario dell'assegno. In ipotesi di disparità economico - reddituale occorre accertare, ai fini della valutazione dei mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli, se detta disparità sia dipesa o dipenda da scelte di conduzione familiare condivise che abbiano portato al sacrificio di aspettative reddituali o professionali anche in relazione alla durata del matrimonio, all'effettive potenzialità delle capacità lavorative future parametrate all'età e alla conformazione del mercato del lavoro ( Trib. Trieste 11 aprile 2019).

La decisione della Suprema Corte, (Cass. civ., n. 12021/2019) in commento, è totalmente in linea con i principi cardine oramai tracciati dalla pronuncia a sezioni unite (Cass. civ., sez. un. 18287/2018). Ad avviso di chi scrive, tuttavia, offre spunti di riflessione sia in ordine alla valorizzazione degli elementi che il giudice deve tener conto nella attribuzione dell'assegno post- coniugale, quali la disparità dei redditi e del patrimonio degli ex coniugi sia al regime probatorio connesso a tale accertamento.

Sulla disparita dei redditi e del patrimonio si ritiene di non poter aggiungere altro a quanto sin qui evidenziato, mentre, in relazione al regime delle prove si osserva: pur trovando spazio, anche in subiecta materia sia le presunzioni che il c.d. principio di non contestazione, va detto che il Giudice è tenuto ad un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione dei mezzi economici di cui ciascuna parte disponga e il «contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, considerato il sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio».

L'assegno – in tale prospettiva – va riconosciuto alla parte che non dispone di mezzi adeguati in conseguenza alle comuni determinazioni assunte nella conduzione della vita familiare, e che pertanto va parametrato - in funzione delle caratteristiche e della distribuzione dei ruoli endofamiliari-, in proporzione alla durata, all'intensità e alla rilevanza del contributo fornito dal richiedente medesimo.

L'assegno divorzile non è, infatti, diretto ad assicurare al coniuge economicamente più debole l'agiatezza goduta nel corso della vita matrimoniale, ma a compensare l'investimento compiuto nel progetto matrimoniale medesimo, così almeno tendenzialmente perequandosi i disagi economici discendenti dal divorzio (Trib. Civitavecchia 14 settembre 2018).

Essendo, quindi, il riconoscimento dell'assegno, ancorato all'accertamento del nesso causale tra il divario economico tra le parti, accertato o allegato, e le scelte operate dalla famiglia, e il sacrificio delle aspettative professionali o reddituali, tenuto conto altresì della durata del matrimonio, quid iuris?

Pur avendo la più volte menzionata pronuncia delle SSUU esaltato i poteri inquisitori del giudice (di cui all'art. 9 l. div.), si ritiene che gli elementi da cui il Giudice deve trarre argomenti di convincimento non sono delegabili al potere inquisitorio ma dovranno essere dimostrati dalla parte che ha interesse ad ottenere l'assegno.

Questa, dunque, ha l'onere di provare di aver subito un sacrificio personale nell'arco della vita matrimoniale, dipendente da scelte comunemente assunte. In mancanza di tale prova la giurisprudenza di merito è orientata a negare l'assegno che, diversamente, costituirebbe attribuzione di un vantaggio “indebito” in favore del richiedente e condurrebbe verso la creazione di vere e proprie “rendite di posizione” disancorate da una reale esigenze assistenziale ovvero dal riconoscimento del contributo fornito dall'ex coniuge nella formazione del patrimonio comune o personale dell'altro, così frustrando la ratio dell'istituto giuridico.

Inoltre, ogni qual volta la disparità reddituale e patrimoniale degli ex coniugi deriva da cause “esterne” alla famiglia, ovvero da cause non dipendenti e correlate a scelte endofamiliari, non vi è spazio per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione esclusivamente riequilibratrice»

Infine, le “ragioni della decisione”(uno dei parametri espressamente previsti dall'art. 5, comma 6, l. div.) che dovrebbero costituire il fondamento del criterio risarcitorio e compensativo (pur proposto come motivo di doglianza ma non scrutinato dalla Corte, nella decisione in commento, attesa la sua genericità e conseguente inammissibilità) - giocano un ruolo non sempre significativo nei casi concreti.

Nel caso di divorzio preceduto da separazione giudiziale, le condotte anteriori, tenute nel corso della vita matrimoniale, possono avere rilievo, quali “ragioni della decisione” se, avendo comportato la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, siano alla base di una pronuncia di addebito della separazione o se tali motivi siano anche le cause che ostano alla ricostituzione della comunione tra i coniugi, ex art. 1 l. div., giustificando, quindi, la pronuncia di divorzio.

Nel caso, invece, di divorzio preceduto da separazione consensuale, frutto di un accordo dei coniugi, che sottende la sicura rinuncia alla volontà di far accertare che l'impossibilità di proseguire la convivenza coniugale sia conseguenza della violazione di doveri coniugali da parte di uno o di entrambi i coniugi, sussiste l'impossibilità giuridica di far valere quelle condotte come “ragioni della decisione” nel giudizio sulla determinazione dell'assegno divorzile in quanto il giudicato (derivante dall'omologazione delle separazione consensuale) copre il dedotto e il deducibile (App. Napoli sez. fam., 10 gennaio 2019, n.52, App. L'Aquila, 18 gennaio 2019, n. 89).

Guida all'approfondimento

Casaburi, Tenore di vita ed assegno divorzile (e di separazione): c'è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, anzi d'antico, in Foro It., 2017, I, 1895;

Luccioli, Il nuovo indirizzo giurisprudenziale in tema di assegno di divorzio, in www.giudicedonna.it., 2-3, 2017.

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