Decorrenza del dies a quo per proporre gravame. Incertezze giurisprudenziali
07 Ottobre 2019
Abstract
Con una recente pronuncia la Corte regolatrice ha ritenuto che il giorno del deposito della sentenza si computi nei termini per l'impugnazione. In un recente arresto la Corte di Cassazione ha precisato che la disposizione di cui all'art. 585, comma 2, lett. c) c.p.p., a mente della quale il termine per impugnare una sentenza decorre dalla scadenza di quello stabilito dalla legge o determinato dal Giudice per il deposito della pronuncia, comporta una deroga al principio generale posto dall'art. 172,comma 4,c.p.p., secondo cui salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza (Cass. pen. Sez. VI, 16 gennaio2019, n. 22521). Per effetto della addotta deroga, il giorno del deposito della sentenza oggetto di impugnazione si computerà, dunque, nel termine per il deposito del gravame. A sostegno della loro tesi i giudici nomofilattici hanno citato un passo escerto da una pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui il giorno iniziale del termine per impugnare coincide con quello in cui cade il termine del deposito della sentenza (Cass. pen., SS.UU., 29 settembre 2011, n. 155). Tuttavia l'autorevole richiamo non riveste affatto il valore dirimente che si potrebbe ritenere. Infatti financo in altro precedente del medesimo arresto si afferma che le Sezioni Unite hanno implicitamente statuito la natura derogatoria della norma di cui all'art. 585 c.p.p. rispetto al principio generale posto dall' art. 172 codice di rito (Cass. pen. Sez. III, 23 febbraio 2016, n. 17416). Ad acuire i dubbi sulla corretta lettura della pronuncia resa dal Massimo Collegio basti rammentare che l'opposto arresto, secondo cui «il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere, […], dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza», ritiene che le Sezioni Unite abbiano affrontato un diverso tema (Cass.pen., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 32690). La pronuncia delle Sezioni Unite
A tal punto appare necessario esaminare direttamente la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. pen., SS.UU., 29 settembre 2011, n. 155, cit.). Orbene dalla lettura della motivazione si coglie che l'intervento delle stesse è stato invocato per dirimere la questione se la regola, a mente della quale il termine che scade in un giorno festivo è prorogato al successivo non festivo, operi anche rispetto ad un termine iniziale, quale quello per impugnare la sentenza, sebbene ciò non sia previsto dall'art. 172 codice di rito. Quanto sopra consente di cogliere il vero focus dell'intervento delle Sezioni Unite e, per quel che qui rileva, la reale portata della loro affermazione citata nella recente sentenza, secondo cui il giorno iniziale del secondo termine (id est quello per impugnare) coincide con quello in cui cade il primo termine (ovvero quello del deposito). In altri termini il combinato disposto degli articoli 172, 544 e 585 c.p.p. fa sì che anche il termine inziale che cada in un giorno festivo debba intendersi prorogato. Tuttavia la lettura della motivazione delle Sezioni Unite sembra offrire spunto per sostenere la tesi radicalmente opposta a quella da ultimo recepita dalla Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. VI, 16 gennaio 2019, n. 22521, cit.). Infatti, il Massimo Collegio ha ritenuto che la finalità dell'art. 585 c.p.p. sia quella di assicurare «il diritto di proporre impugnazione con pienezza dei tempi previsti per l'esercizio di tale diritto». È evidente che la parte interessata può godere di un termine pieno soltanto ove esso sia accordato nella sua interezza, sicché il dies del deposito della pronuncia non deve computarsi nel calcolo dei termini per impugnare. Altrimenti è del tutto verosimile che l'utilità del primo giorno per gravare la sentenza sarebbe del tutto ridotta. Del resto una lettura in chiave “numerica” della pronuncia delle Sezioni Unite consente di affermare che esse implicitamente aderiscono alla tesi secondo cui in tema di decorrenza del termine per impugnare si applica la regola generale del dies a quo non computatur. Infatti, nel caso di specie il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza scadeva nel giorno festivo del 13 aprile 2009, da intendersi prorogato al successivo 14.04, e il deposito dei motivi di ricorso è intervenuto il 29.05. Orbene le Sezioni Unite, dopo aver osservato che la proroga per la scadenza del deposito della motivazione incide anche sul correlato termine per impugnare, hanno ritenuto il ricorso tempestivo. Tuttavia se il 14 aprile si fosse dovuto imputare nei 45 giorni concessi per il ricorso, il termine per il medesimo sarebbe scaduto il 28.05 e non il 29.05. Peraltro ad avviso di chi scrive lo stesso raffronto letterale tra il disposto degli articoli 172 e 585 del codice di rito non autorizza l'esegesi da ultimo accreditata dalla Suprema Corte. Infatti, se è pur vero che la prima norma richiamata prevede esplicitamente la possibilità che altre norme deroghino al principio generale del dies a quo non computatur, è altrettanto vero che la lettera dell'art. 585 comma 2, lett. c) c.p.p. («I termini previsti dal comma 1 decorrono: […] dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza») non sembra introdurre alcuna esplicita eccezione al suddetto principio, limitandosi a indicare la decorrenza del termine per impugnare. Al riguardo non è ozioso richiamare il disposto dell'art. 544 c.p.p. e ciò sia per la formulazione letterale della norma («Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia […]») sia per l'evidente correlazione tra tale norma e quella posta dall'art. 585 c.p.p. Orbene, al riguardo la Corte di legittimità ha precisato che la dizione impiegata nell'art. 544 non pone alcuna eccezione alla norma generale di cui all'art. 172 citato (Cass.pen. Sez. VI, 12 agosto 1997, n. 9010). E allora non si coglie perché rivestirebbe natura derogatoria la locuzione di cui all'art. 585 c.p.p. Né alcun peso può accordarsi al richiamo operato dall'indirizzo in discussione all'art. 297, comma 1, c.p.p., norma che fa decorrere gli effetti della privazione della libertà dal momento della “cattura” e che avrebbe una “struttura analoga” a quella del 585 c.p.p. (Cass. pen., Sez. III, 23 febbraio 2016, n. 17416, cit.) Infatti, non soltanto è assolutamente controverso se il disposto dell'art. 297 ponga una deroga al principio generale dell'art. 172 c.p.p. (in senso favorevole Cass. pen., Sez. VI, ud. 23 maggio 2012, n.22035 mentre in senso contrario si veda Cass. pen., Sez. VI, ud. 13.12.2007- dep.18.01.2008, n. 2958, in tema di termini di fase), ma soprattutto le ragioni addotte a sostegno della deroga all'art. 172 consentono di cogliere che essa non operi ex art. art. 585 citato. Invero si è osservato che il disposto dell'art. 172 c.p.p. «è chiaramente fissato per regolare nel tempo il compimento di atti delle parti o l'adozione di provvedimenti del giudice, e non si attaglia alle modalità di calcolo dei termini di durata della custodia cautelare» (Cass. pen. Sez. VI, 23 maggio 2012, n.22035). Di talchè, a ben guardare, tale motivazione sembra implicitamente militare per l'applicabilità del principio generale al computo dei termini per il deposito del gravame.
Un diverso indirizzo
A fronte del recente arresto giurisprudenziale, se ne pone altro che privilegia la differente opzione ermeneutica, secondo cui il termine per il deposito del gravame soggiace al principio del dies a quo non computatur (Cass.pen., Sez. V, 23 febbraio 2018,n. 32690, Cass.pen., Sez. III, 8.11.2007- dep. 11.01.2008, n. 1191, Cass.pen. Sez. I V, ud.13.02.2003 n. 11499). Tuttavia, se pur condivisibile nel suo risultato ermeneutico, tale giurisprudenza sembra caratterizzarsi per un tono spesso assertivo e più attento al disposto dell'art. 544 c.p.p. che a quello dell'art. 585 codice di rito.
In conclusione
La lettera e la ratio dell'art. 585,comma 2, lett. c) c.p.p. non sembrano offrire spunti alla tesi secondo cui esso introduce una deroga al principio del dies a quo non computatur, posto dall'art. 172,comma 4, c.p.p., né al riguardo può fondatamente richiamarsi il dictum delle Sezione Unite più volte citate. Piuttosto, un'interpretazione della norma attenta alle prerogative difensive fa ritenere che i giorni per proporre gravame vadano riconosciuti nella loro interezza, attraverso l'applicazione della regola generale di cui all'art. 172, comma 3, del codice di rito. |