Costituzionalmente illegittima la “prenotazione a debito” del consulente in caso di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato
02 Ottobre 2019
Con sent. n. 217/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 in materia di spese di giustizia, stabilendo come tale norma sia da intendersi irragionevole perché prevede a carico di soggetti che hanno prestato attività di assistenza l'onere della previa intimazione di pagamento e l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo. Tale meccanismo procedimentale, secondo la Consulta, unitamente all'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente. |