Difesa personale del contribuente nel PTT
13 Settembre 2019
Ho ricevuto un avviso di irrogazione di sanzioni, per un importo complessivo di circa 2.500 Euro. Vorrei provare a difendermi autonomamente in quanto per lavoro mi occupo anche di aspetti fiscali, anche se non sono tra i soggetti abilitati alla difesa tecnica. Volevo avere la certezza di poter provare a difendermi personalmente anche alla luce del nuovo Processo Tributario Telematico ed in caso capire quali software minimi sarebbero necessari.
La possibilità di difesa personale del contribuente, per le c.d. liti minori, è rimasta immutata anche a seguito dell'introduzione del Processo Tributario Telematico. L'art. 12, comma 2, D.Lgs. 546/92, infatti, prevede che “[per] le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”. Per quanto riguarda invece le modalità telematiche obbligatorie previste per il processo tributario a partire dal 1° luglio 2019, si precisa che queste subiscono una deroga proprio nell'ipotesi di difesa personale del contribuente, dunque in mancanza di assistenza tecnica. L'art. 16-bis, comma 3-bis, D.Lgs. 546/92 precisa infatti che “[i] soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni”. Dunque, per il contribuente che intenda difendersi personalmente, il Processo Tributario Telematico costituisce solo una facoltà, non un obbligo (ma deve precisarsi che, se in primo grado si è scelto il rito telematico, tale scelta è di regola obbligatoria anche nel grado successivo).
Deve tuttavia precisarsi che la scelta della modalità “cartacea” da parte del contribuente, implica alcune difficoltà pratiche per quest'ultimo. Infatti, ai sensi del comma 2 del citato art. 16-bis, in mancanza di indirizzo PEC le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria. Ciò comporta chiaramente un disagio per il contribuente che decida di difendersi personalmente senza utilizzare il rito telematico, con il rischio di non essere prontamente informato degli sviluppi processuali. In caso invece di opzione per il rito telematico, il contribuente dovrà indicare nell'atto introduttivo un proprio indirizzo PEC e dovrà conseguentemente attrezzarsi autonomamente per il rito digitale, con registrazione al SIGIT, osservanza degli standard processuali e di tutta la disciplina attualmente in vigore, senza specifiche agevolazioni.
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