L'erronea indicazione della data in sentenza non è motivo di restituzione nel termine per impugnare per il difensore
10 Ottobre 2019
Con la sent. n. 39117/2019, la Sesta Sezione della Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “L'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili - le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo” (Cass. pen., Sez. II, 21 luglio 2016, n. 48737; Cass. pen., Sez. VI, 20 dicembre 2016, n. 3631). |