Legittimazione dell'amministratore e dissenso alle liti dei condomini
15 Ottobre 2019
Se l'amministratore resiste all'impugnazione della delibera assembleare senza autorizzazione dell'assemblea, in tal caso è consentito al singolo condomino dissenziente separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite?
Preliminarmente, giova ricordare che l'art. 1132 c.c., nel caso in cui l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite oppure di resistere ad un'azione giudiziaria intentata da altri contro il condominio, stabilisce che il condomino dissenziente che non intende partecipare alla lite può separare la propria responsabilità per quanto riguarda le conseguenze della lite stessa qualora il condominio dovesse risultare soccombente. Premesso ciò, in risposto al quesito in esame, venendo alla specifica posizione dell'amministratore riguardo alle liti attive, giova ricordare che l'art. 1131 c.c. gli conferisce autonomia di azione rispetto a quelle controversie che siano funzionalmente collegate ai suoi poteri sostanziali delineati dall'art. 1130 c.c.; tale autonomia trova conferma nell'art. 1136, comma 4, c.c., laddove prevede il necessario intervento della assemblea per le decisioni circa le liti attive e passive che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore. L'amministratore, dunque, potrà legittimamente rappresentare il condominio in giudizio e, nei limiti e per le materie individuate dall'art. 1130 c.c. dare anche impulso processuale autonomo alla lite, solo ove sussista un interesse a quella azione sotto il profilo della sua riferibilità alla compagine condominiale, intesa come centro di imputazione di interessi relativo alla gestione delle parti comuni. Pertanto, in tutti i casi in cui la legittimazione attiva sussista ex lege e non trovi genesi in una deliberazione assembleare, non è consentito al singolo esercitare dissenso dalla lite ai sensi dell'art. 1132 c.c. (Cass. civ., sez. VI/II, 8 marzo 2017, n. 5833) Per meglio dire, l'amministratore di condominio, tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall'art. 1131 c.c., può resistere all'impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, atteso che, in dette ipotesi, non è consentito al singolo condomino dissenziente separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell'art. 1132 c.c., ma solo ricorrere all'assemblea avverso i provvedimenti dell'amministratore, ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell'assemblea stessa (Cass. civ., sez. II, 20 marzo 2017, n. 7095). In conclusione, presupposto di attribuzione al singolo partecipante del diritto di dissenso è la sussistenza di una delibera dell'assemblea di promuovere la lite o resistere in giudizio; pertanto, sussiste la facoltà individuale di estraniarsi dalla responsabilità per soccombenza, in quanto si verta in ambito di controversie non rientranti nella sfera di autonoma attribuzione della legittimazione processuale dell'amministratore (Trib. Roma, 18 giugno 2019, n. 7095). In caso contrario, nei giudizi in cui all'amministratore agisce senza autorizzazione dell'assemblea, è possibile addebitare somme per spese legali relative ad un giudizio promosso da un altro condomino (impugnativa delibera assembleare) nei confronti del condominio nonostante l'espresso dissenso alle liti. |