Immobile in comproprietà e convocazione dei coniugi

Redazione scientifica
22 Ottobre 2019

Può ritenersi valida la delibera condominiale in cui ha preso parte solo il condomino e in assenza della convocazione della moglie comproprietaria?

Può ritenersi valida la delibera condominiale in cui ha preso parte solo il condomino e in assenza della convocazione della moglie comproprietaria?

Secondo un orientamento (precedente alla riforma), affinché uno dei comproprietari "pro indiviso" di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea del condominio, nonché validamente rappresentato nella medesima, con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione, dall'altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato, anche per presunzioni, che il primo dei predetti comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione dell'assemblea, ed abbia conferito, sia pure verbalmente, il potere di rappresentanza (Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1992, n. 12119). Quindi, la validità della convocazione può evincersi anche dall'avviso dato all'altro comproprietario, qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che il secondo comproprietario abbia reso edotto il primo della convocazione stessa (Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 1996, n. 1206. Nella specie, trattandosi di coniugi comproprietari di un appartamento, conviventi in pieno accordo e senza contrasto di interessi tra loro, è stato ritenuto presumibile che l'invito notificato ad uno di essi per l'assemblea condominiale fosse stato portato a conoscenza anche dell'altro).

La lettura del citato orientamento porta all'analisi di una situazione di comproprietari in pieno accorto tra di loro; sicché, l'assenza di contrasti, porterebbe a presumere la conoscenza di entrambi. Diversamente, in caso di coniugi separati e residenti in due luoghi diversi (di cui uno assegnatario dell'immobile in condominio), sarà opportuno provvedere alla loro separata convocazione (Trib. Milano 18 ottobre 1993).

Nonostante il citato orientamento, tuttavia, dobbiamo anche considerare che a seguito della riforma introdotta dalla l. n. 220/2012, l'attuale art. 1136, comma 5, c.c. stabilisce che l'assemblea non può deliberare se non consta che sono stati invitati tutti gli aventi diritto. Dunque, il primo aspetto significativo, a fronte della comproprietà dell'unità posta in condominio, attiene proprio alla corretta convocazione dei contitolari alle assemblee chiamate a deliberare ex artt. 1135 e 1136 c.c.

Alla luce di ciò, anche dopo la riforma, in tema di coniugi in comproprietà, in assenza di contrasti, il principio della presunzione dovrebbe considerarsi ancora valido; tuttavia, ciò non toglie che l'altro comproprietario (non convocato) possa comunque far valere le proprie ragioni (la mancata convocazione).

In proposito, i giudici di merito (App. Catania, sez. II, 23 aprile 2019 n. 924 ) hanno chiarito che la mancata convocazione da parte del coniuge in comunione legale è motivo di annullabilità della delibera votata dall'assemblea. Invero, in tal precedente, è stata annullata la delibera perché all'assemblea condominiale non era stata convocata la moglie di un condomino comproprietario (invece regolarmente convocato); del resto, la sua partecipazione non era avvenuta manifestando la sua eventuale qualità di rappresentante della moglie.

In conclusione, in risposta al quesito in esame, nonostante le “presunzioni di conoscenza”, è possibile che la delibera divenga oggetto di annullamento se l'altro comproprietario manifesta il vizio della mancata convocazione.

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