Requisiti per la qualifica di impresa artigiana e riconoscimento del privilegio al credito

Linda Rizzi
18 Luglio 2019

In tema di ammissione allo stato passivo, i requisiti per attribuire natura artigiana ad un'impresa e, di conseguenza, natura privilegiata al credito derivante dalla prestazione resa a favore del fallito, devono sussistere solo al momento dell'emissione della fattura e, quindi, del sorgere del credito, oppure vi devono essere anche alla data di discussione della domanda di ammissione al passivo?

In tema di ammissione allo stato passivo, i requisiti per attribuire natura artigiana ad un'impresa e, di conseguenza, natura privilegiata al credito derivante dalla prestazione resa a favore del fallito, devono sussistere solo al momento dell'emissione della fattura e, quindi, del sorgere del credito, oppure vi devono essere anche alla data di discussione della domanda di ammissione al passivo?

In sede di ammissione allo stato passivo, perché il curatore e il giudice delegato definiscano “artigiana” un'impresa e, conseguentemente, riconoscano natura privilegiata al credito derivante da una prestazione posta in essere dalla stessa a favore del fallito, è necessario che i requisiti di cui alla legge quadro sull'artigianato n. 443/1985 sussistano all'epoca di insorgenza del credito e, quindi, di svolgimento della prestazione, non essendo richiesto, invece, che tali requisiti perdurino sino al momento della presentazione della domanda di ammissione al passivo e successiva formazione del progetto di stato passivo.

Per giustificare la soluzione della predetta quaestio iuris sarà opportuno soffermarsi sia sul decreto del Tribunale di Milano datato 14 giugno 2013, sia sul concetto stesso di “privilegio”.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali. La soluzione del quesito in oggetto involge l'esame logico-sistematico delle seguenti norme: art. 2745 cod. civ. (fondamento del privilegio); art. 2751-bis n. 5, cod. civ. (crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane), come modificato dall'art. 36 d.l. 5/12 conv. in l. 35/12; legge quadro sull'artigianato n. 443/1985, in particolare art. 3 (definizione di impresa artigiana) e art. 5 (albo delle imprese artigiane). Dal punto di vista giurisprudenziale si segnala il decreto del Tribunale di Milano 14 giugno 2013.

La decisione della giurisprudenza. Il principio di diritto affermato dal Tribunale meneghino è il seguente: al fine di dimostrare la natura artigiana dell'attività svolta dall'impresa e, quindi, la natura privilegiata del credito insinuato al passivo, è “necessaria la verifica circa la perdurante sussistenzacon riferimento all'epoca di insorgenza del credito e, quindi, di svolgimento della prestazione - di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell'impresa come artigiana, come previsti dalla citata l. quadro”. (Trib. di Milano, 14 giugno 2013).

Ciò posto, al fine di evitare incomprensioni, è necessaria una precisazione in merito alla locuzione “perdurante sussistenza” riferita ai requisiti dell'impresa artigiana: da un'attenta lettura della statuizione che precede, infatti, emerge che la perdurante sussistenza dei requisiti di cui alla l. n. 443/1985 è richiesta per la durata complessiva della prestazione, nel corso della quale è necessario che l'impresa non cessi di essere qualificata come artigiana, e non, così come sostenuto da alcuni, sino alla durata della fase di accertamento del passivo.

Sul concetto di privilegio. Come noto, ai sensi dell'art. 2745, comma 1, cod. civ., “il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito.

Ne deriva che il credito nasce privilegiato già nella considerazione del legislatore ed è la natura necessariamente accessoria del privilegio che richiede, come presupposto logico e ontologico, l'esistenza di un credito (G. CHINE', M. FRATINI, A. ZOPPINI, Manuale di diritto civile, G. ALPA e R. GAROFOLI (a cura di), Neldiritto editore, 2018).

Da quanto sopra, quindi, si ricava che il privilegio è un attributo del credito e non del creditore, pertanto, legato alle sorti del primo e non del secondo: a conferma di ciò, la Corte di Cassazione civile, con pronuncia n. 1432 del 24 febbraio 1983, ha affermato il principio di diritto secondo cui “il privilegio è un accessorio del credito che la legge accorda a determinati creditori, in considerazione della causa del credito stesso, onde, in caso di estinzione del diritto del creditore, il privilegio, sia esso generale o speciale, si estingue a sua volta”.

Di conseguenza, la natura privilegiata del credito non verrà meno laddove sia il soggetto creditore a modificare le proprie qualità, non essendo il privilegio una qualità della persona creditrice.

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