La procedura di negoziazione assistita non introduce nuove ipotesi di decadenza

Giuseppe Sileci
04 Novembre 2019

Se la controversia rientra tra quelle per le quali la legge impone, come condizione di procedibilità, il preventivo espletamento della negoziazione assistita, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla conclusione infruttuosa della negoziazione assistita?
Massima

Se un diritto non è soggetto ad un termine di decadenza, la domanda giudiziale non deve essere proposta – a pena di improcedibilità - entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui la procedura di negoziazione assistita si è conclusa con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo.

Il caso

Tizio, dopo avere inutilmente esperito un tentativo di negoziazione assistita, che si era concluso con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo, ha adito l'autorità giudiziaria per sentire affermare la responsabilità extracontrattuale di Caio, il quale non aveva eseguito l'incarico di espletare le pratiche relative al passaggio di proprietà di un autoveicolo. Si è costituito in giudizio Caio eccependo la improcedibilità della domanda perché il giudizio era stato introdotto con atto di citazione notificato oltre un anno dopo la conclusione – con esito negativo – della negoziazione assistita.

La questione

Se la controversia rientra tra quelle per le quali la legge impone, come condizione di procedibilità, il preventivo espletamento della negoziazione assistita, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla conclusione infruttuosa della negoziazione assistita?

Le soluzioni giuridiche

Il tribunale di Milano ha ritenuto infondata la improcedibilità della domanda giudiziale eccepita dal convenuto sul presupposto che l'art. 8 del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge con modifiche dalla l. 10 novembre 2014 n. 162, imporrebbe alla parte di proporre la domanda entro trenta giorni dall'infruttuoso espletamento della negoziazione assistita. Secondo il Tribunale meneghino la formulazione letterale dell'art. 8 non autorizza affatto la lettura suggerita dalla parte convenuta perché, laddove il secondo periodo della norma prevede che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero dalla sottoscrizione della convenzione è impedita per una sola volta la decadenza e la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine decorrente dal rifiuto a sottoscrivere la convenzione ovvero dalla mancata accettazione nel termine assegnato ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificato dagli avvocati, questi effetti rilevano esclusivamente per le controversie relative a diritti soggetti a decadenza e non anche in tutte quelle in cui l'esercizio del diritto è subordinato unicamente al rispetto del termine di prescrizione.

Ed aggiunge il Tribunale che questa soluzione «è anche coerente con un'interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 24 Cost. dell'art. 8 in esame: quella ivi prevista non è la previsione di una ulteriore decadenza, e non incide affatto sul regime delle decadenze, che rimangono quelle già previste e disciplinate dall'ordinamento».

Poiché la controversia verteva in materia di responsabilità extracontrattuale ed aveva ad oggetto il diritto dell'attore al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., soggetto unicamente alla prescrizione quinquennale ma non ad una qualche decadenza, il Giudice ha escluso che la fattispecie fosse disciplinata dall'art. 8 secondo periodo d.l. n. 132/2014.

Osservazioni

La questione, di sicuro interesse perché non constano precedenti specifici, è l'occasione per fare il punto sulla giurisprudenza in ambito di mediazione obbligatoria.

E' noto, infatti, che due sono le procedure conciliative obbligatorie: la negoziazione assistita, disciplinata dal d.l. n. 132/2014, quando la controversia verte in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti ovvero abbia ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti € 50.000 fuori dei casi previsti dal d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28; la mediazione obbligatoria, regolata dal d.lgs. n. 28/2010, quando la controversia verte in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In entrambi i casi il legislatore ha regolato gli effetti della procedura conciliativa sui termini di prescrizione e decadenza.

Anche il comma 6 dell'art. 5 del d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede che «dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo».

La norma ha creato qualche problema interpretativo ogni volta che l'ordinamento stabilisce un termine entro il quale deve essere promossa l'azione giudiziaria a pena di decadenza.

Si pensi alla impugnazione delle delibere condominiali, che deve essere proposta, a mente dell'art. 1137 c.c, entro trenta giorni dalla data della deliberazione ovvero dalla sua comunicazione nel caso di condomino assente.

Ebbene, ha chiarito la giurisprudenza che la domanda di mediazione interrompe (e non sospende) il termine di decadenza e che un termine di analoga lunghezza riprende a decorrere dal momento della conclusione del procedimento, e cioè dal deposito del verbale negativo (Trib. Roma 12 marzo 2019 n. 5382; Trib. Milano 2 dicembre 2016 n. 13360;).

È controverso se il termine di decadenza sia interrotto dal deposito della domanda di mediazione ovvero dalla sua comunicazione.

Secondo un certo orientamento, è sufficiente il deposito della domanda di mediazione (App. Brescia 30 luglio 2018 n. 1337), mentre per un indirizzo più restrittivo occorre che la istanza sia comunicata all'altra parte (Trib. Savona 24 novembre 2017 n. 1387; Trib. Savona 10 maggio 2016; Trib. Palermo 18 settembre 2015 n. 4951).

Occorre ricordare, però, che in materia si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno affermato che la domanda di mediazione avente ad oggetto il diritto all'equa riparazione per durata irragionevole del processo, che sia comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 l. 24 marzo 2001 n. 89, impedisce, «per una sola volta», ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lg. 4 marzo 2010 n. 28, la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente "ex novo" dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione (Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2013 n. 17781; Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2019 n. 2273; Cass. civ., Sez. II, 26 ottobre 2018 n. 27251).

Orbene, effettivamente il comma 6 dell'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010 fa dipendere gli effetti della domanda di mediazione sulla prescrizione e sulla decadenza dal momento della comunicazione all'altra parte e non dal momento del deposito della istanza presso l'organismo di mediazione; dunque una interpretazione restrittiva della disposizione sembra la più aderente al dato letterale.

Tuttavia, non sembra ragionevole – se gli effetti della domanda di mediazione sono equiparati a quella della domanda giudiziale – fare dipendere la interruzione della decadenza dalla comunicazione e non dal deposito della istanza di mediazione.

A diritti analoghi, infatti, si riserverebbe un trattamento diverso.

Si pensi a tutte quelle fattispecie per le quali sia previsto che la domanda giudiziale venga proposta mediante ricorso: in questi casi i termini di decadenza sono “interrotti” non dalla notifica dell'atto introduttivo bensì dal mero deposito in cancelleria.

Il principio è stato affermato in materia di locazione, alle cui controversie si applica il rito lavoro, quando il conduttore intende richiedere la restituzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 79 della l. n. 392/1978, delle somme pagate in eccesso rispetto al canone effettivamente dovuto: il termine – a pena di decadenza – di sei mesi decorrente dal rilascio materiale dell'immobile è osservato con il deposito in cancelleria del ricorso e non dalla notifica (Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1996 n. 4236).

Principio ribadito nel caso di impugnazione della deliberazione assembleare di esclusione del socio di cooperativa, la cui decadenza, se l'atto non è impugnato nel termine di sessanta giorni, è impedita dal deposito di un ricorso nelle forme di cui all'art. 700 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Lav., 25 maggio 2016 n. 10840).

Peraltro, optando per la soluzione restrittiva si avallerebbe una irragionevole disparità di effetti a seconda che la materia controversa rientri nell'ambito di applicazione della negoziazione assistita ovvero della mediazione obbligatoria: nella prima ipotesi gli effetti sul termine di decadenza si avrebbero dal momento della comunicazione dell'invito a stipulare un accordo di negoziazione assistita perché questo procedimento si attiva con la spedizione dell'invito all'altra parte; nel caso di mediazione obbligatoria, la quale invece si promuove con il deposito dell'istanza all'organismo di mediazione che indica il mediatore e fissa la data di comparizione delle parti, la comunicazione avviene necessariamente in un momento successivo e dipende – in definitiva – dal tempo che occorre all'organismo per provvedere sulla istanza della parte.

A me pare, quindi, che l'unica interpretazione “costituzionalmente orientata” dell'art. 5 comma 6 del d. lgs. n. 28/2010 sia quella che faccia dipendere la interruzione del termine di decadenza dal deposito della istanza presso l'organismo di mediazione e non dalla successiva comunicazione.

*Fonte: www.ridare.it

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