Servo scala e decesso del portatore di handicap

Redazione scientifica
05 Novembre 2019

È legittima la richiesta degli eredi alla permanenza del servo scala in condomino anche dopo il decesso del disabile?

È legittima la richiesta degli eredi alla permanenza del servo scala in condomino anche dopo il decesso del disabile?

Ai sensi dell'art. 2, d.m. n. 236/1989 e dell'art. 1,d.p.r.n. 503/1996, per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Dunque, la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche persegue, attraverso la tutela dell'interesse particolare dell'invalido, un interesse generale alla accessibilità agli edifici.

In particolare, con riferimento all'installazione degli impianti cosiddetti provvisori, l'art. 2 citato prevede una forma di autotutela, consentendo al portatore di handicap di superare il rifiuto del condominio e di installare a sue spese servo scala o altre strutture mobili, ovvero di modificare l'ampiezza delle porte d'accesso.

Ai fini della installazione del dispositivo antibarriera, è pertanto necessaria la presenza di un soggetto residente portatore di handicap, anche in funzione della erogazione di contributi pubblici.

Tuttavia, se la genesi dell'innovazione in autotutela è strettamente legata alla persona affetta da minorazione, non altrettanto è a dirsi dell'uso del dispositivo, che può servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio, dovendosi in ogni caso ritenere che la funzione antibarriera - realizzata con il contributo pubblico - non venga meno con la persona nel cui interesse il dispositivo è stato installato. A tal proposito, è stato sostenuto che è legittima la permanenza dei manufatti nel caso di modificazioni alla cosa comune atte a favorire la circolazione di quei condòmini che abbiano una capacità motoria ridotta o impedita (Trib. Bolzano, 29 maggio 2018, n. 674).

Pertanto, nelle controversie in materia di uso di dispositivi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 2, comma 2, l. n. 13/1989, tra i quali dispositivi è compreso il servo scala, la legittimazione a resistere in giudizio ed il correlato interesse devono essere riconosciuti in capo agli eredi del portatore di handicap nel cui interesse il dispositivo era stato installato.

A sostegno di ciò, i giudici di legittimità hanno osservato che la finalità pubblicistica sottesa alla normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche impedisce di configurare il diritto al mantenimento ed all'uso dei dispositivi cosiddetti provvisori, ove già installati, come diritto personale ed intrasmissibile del condomino disabile, il quale si estingue con la morte dello stesso (Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2016, n. 3858: nel caso di specie, sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte, esclusa la configurabilità di un "diritto personalissimo" all'uso dell'impianto, ha concluso che i convenuti, costituiti nel primo grado di giudizio a seguito del decesso del congiunto ed originario convenuto, fossero comunque legittimati a proseguire il processo in quanto eredi del predetto, ed al contempo portatori di un interesse proprio alla definizione della controversia in tema di uso del dispositivo servo scala, in quanto condomini e potenziali utilizzatori dello stesso).

In conclusione, è legittima la richiesta degli eredi alla permanenza del servo scala.

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