I limiti dell'appello incidentale
21 Novembre 2019
L'Inail (ricorrente), in via di regresso, ha convenuto, dinanzi al Giudice del lavoro, il datore di lavoro (resistente) del danneggiato nonché il responsabile della sicurezza del cantiere (resistente). Quest'ultimo ha chiamato in causa l'assicurazione (per essere tenuto indenne) ed il committente-persona fisica affinché sia accertata la responsabilità e/o corresponsabilità di quest'ultimo, con le consequenziali statuizioni di condanna (il Tribunale ha rilevato, in ordine alla chiama in causa del committente, una garanzia propria e non impropria). Il Giudice del lavoro ha condannato il datore di lavoro ed il responsabile per la sicurezza in via solidale fra loro. Ha escluso, invece, la responsabilità del committente. Ha condannato, altresì, l'assicurazione a tenere indenne il responsabile per la sicurezza. Avverso la sentenza di 1° grado (non notificata) ha fatto tempestivamente appello principale l'assicurazione (originaria terza chiamata in causa) relativamente e limitatamente al rapporto di garanzia (contesta la violazione delle clausole in materia di massimale assicurativo), senza appellare i capi della sentenza di 1° grado che hanno affermato la corresponsabilità del proprio garantito e senza appellare il capo che ha assolto il committente. Il responsabile per la sicurezza, se intende contestare l'assoluzione del committente (insistendo nel chiedere che sia accertata la responsabilità e/o la corresponsabilità di quest'ultimo), può avvalersi dell'appello incidentale tardivo ovvero deve promuovere appello incidentale tempestivo (quindi nel rispetto del termine di 6 mesi, decorrente dalla sentenza di 1° grado)? L'Inail potrebbe appellare il capo che ha assolto in committente, beneficiando della garanzia propria, azionata dal responsabile della sicurezza?
La vicenda, che mostra una certa complessità, necessità di una sommaria definizione dell'appello incidentale tempestivo e tardivo. L'appello incidentale è un mezzo di impugnazione mediante il quale l'appellato propone, a sua volta, gravame contro la pronuncia oggetto di appello. Nel rito del lavoro l'appello incidentale è regolamentato in maniera peculiare rispetto al rito ordinario, proprio in ragione del procedimento che se ne differenzia in modo sensibile (artt. 436 e ss. c.p.c.). Infatti, mentre nel rito ordinario l'appello incidentale è inserito nella comparsa di risposta della parte appellata, nel rito del lavoro, invece, l'appello incidentale, la cui domanda è contenuta nella memoria di costituzione della parte appellata, va anche notificato alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione dinanzi al collegio. Il motivo risiede nel fatto che la proposizione dell'appello incidentale, a differenza della proposizione di domanda riconvenzionale nel primo grado del giudizio con rito del lavoro, non comporta la fissazione di una nuova udienza di discussione, di conseguenza l'appellante principale dovrà esporre le proprie ragioni in ordine ai punti impugnati dall'appellato solo all'udienza già fissata per la discussione. Di conseguenza, salvo diverse prassi tribunalizie, la sua difesa sarà orale, in ossequio al principio che sottende il processo del lavoro: «Nel rito del lavoro l'appellante principale non ha un diritto soggettivo a replicare con difese scritte all'appello incidentale dell'avversario, essendo tale possibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma del combinato disposto dell'art. 437 ultimo comma c.p.c., e dell'art. 429, comma 2, c.p.c. come effetto dell'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale - che può manifestarsi anche in forma implicita e non è sindacabile in sede di legittimità - di consentire alle parti, quando lo ritenga necessario, il deposito di note difensive; la disparità tra i mezzi di difesa attribuiti all'appellato in via incidentale (appellante principale) - che, per quanto sopra detto, può ordinariamente contare solo sulle difese orali da svolgersi all'udienza di discussione - e i mezzi di difesa attribuiti all'appellato principale (appellante incidentale) - che, ai sensi dell'art. 436 c.p.c. ha, invece, sempre la facoltà di presentare una memoria difensiva all'atto della costituzione - non determina, peraltro, violazione né del principio costituzionale di uguaglianza, stante la diversità delle rispettive situazioni processuali, né del diritto di difesa, stante la ragionevolezza dell'intervallo temporale (almeno dieci giorni) che, a norma dell'art. 436 c.p.c., comma 3 è assicurato all'appellante principale per controbattere l'impugnazione incidentale proposta nei suoi confronti» (Cass. civ., n. 18627/2013). A questo punto bisogna rilevare che anche nel rito del lavoro si ritiene ammissibile la proposizione di appello incidentale tardivo, in applicazione delle norme generali in materia di impugnazione e, segnatamente, dell'art. 334 c.p.c. Pertanto, appello incidentale tempestivo sarà quello proposto entro i termini previsti per l'impugnazione mentre quello tardivo sarà quello proposto dalla parte appellata nella propria costituzione anche se sia già scaduto il termine per proporre appello. La conseguenza sarà che, nell'appello incidentale tardivo, la sorte di questo sarà legata alla sorte dell'impugnazione principale. Pertanto, «Il soccombente ha l'onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge e solo eccezionalmente l'art. 334 c.p.c. concede alla parte, che non abbia ritenuto di impugnare la sentenza nei termini o vi abbia fatto acquiescenza, la facoltà di proporre impugnazione tardiva in via incidentale, in quanto l'interesse ad impugnare sia emerso dall'impugnazione principale. Ne consegue che non è configurabile un interesse dell'appellante incidentale a ricorrere per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale, che pure abbia comportato la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, fatta eccezione per il caso di rinuncia dell'appellante principale, giacché, altrimenti, in tal caso, l'esito dell'impugnazione incidentale sarebbe determinato dalla volontà dell'impugnante principale» (Cass. civ., sez. lav., sent., n. 14558/2012). Nel caso di specie, il soggetto responsabile per la sicurezza si trova soccombente sulla sua chiamata in causa della parte committente, parte chiamata in causa e, quindi, entrata a far parte del processo alla stregua di tutte le altre parti coinvolte. Pertanto, con tutte le cautele del caso che ben si può prestare ad opinioni difformi, ritengo che ben potrà essere svolto appello incidentale tardivo da parte del responsabile per la sicurezza avverso quel capo della sentenza di primo grado che non riconosca la responsabilità del terzo chiamato in causa, soggetto committente. Il limite, poi, come detto sopra, sarà dettato dal diverso regime dell'appello incidentale tardivo rispetto a quello tempestivo, potendo essere, il primo, frustrato dalla estinzione, dell'impugnazione in via principale, tanto che è sempre consigliabile, essendocene la possibilità temporale, proporre la domanda incidentale sempre in modo tempestivo. Quanto all'appello da parte dell'Inail nei confronti del committente, questo si ritiene sia possibile. Infatti l'aver azionato la garanzia nei confronti dell'assicurazione del responsabile della sicurezza non toglie interesse nel far riconoscere anche la responsabilità di un altro soggetto. |