Valore probatorio della ricevuta di consegna della notifica a mezzo PEC

02 Dicembre 2019

La ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, seppure non assurga a quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.
Massima

La ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, seppure non assurga a quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.

Il caso

Un giudizio di opposizione contro l'ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero dell'Economia e Finanza per la violazione di norme in materia di operazioni finanziarie, deciso in primo grado dal Tribunale di Trani in senso favorevole agli opponenti e in secondo grado dalla Corte d'appello di Bari a loro sfavore, giunge al vaglio della Corte di Cassazione.

Il Presidente della Sesta Sezione civile ordina anzitutto la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero, in quanto eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale di Bari invece che presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nel controricorso, il Ministero eccepisce l'inammissibilità del ricorso, deducendo che la rinnovazione della notifica, eseguita per via telematica, non comprendeva il ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, rigetta l'eccezione confermando il proprio orientamento giurisprudenziale sul punto.

La questione

La questione in esame è la seguente: qual è il valore probatorio della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC?

Le soluzioni giuridiche

La soluzione del caso va affrontata sia dal punto di vista degli oneri certificatori relativi al deposito cartaceo di documenti informatici, rilevanti a fronte della perdurante mancata attivazione del processo telematico di legittimità, sia da quello del valore probatorio della ricevuta di avvenuta consegna della PEC, che come noto costituisce prova della notifica telematica.

Quanto al primo profilo, nel provvedimento in esame la Cassazione richiama i propri insegnamenti in materia, quali quelli espressi nella pronuncia n. 26102/2016, seguita da altre nello stesso senso con orientamento ormai costante: “Qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia fatto con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., dell'avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito — in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti — del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005”.

La Corte Suprema osserva quindi che l'attività compiuta dai ricorrenti è conforme a tali precetti: essi hanno infatti regolarmente depositato — in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici dai quali sono tratti — copia del messaggio di notifica telematica, dei suoi allegati che includevano anche il ricorso per cassazione nonché delle ricevute di accettazione (RA) e di avvenuta consegna (RAC) previste dalla norma predetta.

Anche quanto al secondo profilo, attinente al valore probatorio della RAC, il Giudice delle leggi ritiene di confermare il principio di cui in massima, enucleato nei propri precedenti arresti giurisprudenziali, secondo il quale la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, seppure non assurga alla certezza pubblica degli atti facenti fede fino a querela di falso, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. Si sono espresse in tal senso, tra le altre, Cass. civ., 21 luglio 2016, n. 15035 (citata nel provvedimento in commento) e Cass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2017, n. 1907, mentre il riferimento contenuto nella pronuncia in esame a Cass. “n. 26102/2018” pare un refuso della Corte, che intendeva probabilmente richiamare quella n. 26102/2016 in tema di oneri certificatori della parte, sopra menzionata.

Osservazioni

Può essere utile rammentare le ragioni dell'orientamento, qui confermato, sul valore probatorio della RAC, idonea a dimostrare sino a prova contraria la consegna della PEC ma non assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, che non sono palesate nel provvedimento in esame, ma erano state indicate dalla Cassazione nella precedente pronuncia n. 15035/2016 ivi espressamente richiamata:

  • gli atti aventi pubblica fede devono ritenersi in numero chiuso ed non suscettibili di estensione analogica, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata;
  • la disciplina secondaria induce ad escludere il riconoscimento alla RAC di una qualsivoglia certezza pubblica;
  • il gestore PEC, salvo il caso in cui sia una Pubblica Amministrazione, rimane un soggetto privato, pur iscritto in un elenco pubblico e sottoposto a vigilanza pubblica, costituito in forma di società di capitali e quindi naturalmente privo del potere di attribuire pubblica fede;
  • l'equiparazione tra PEC e notifica a mezzo posta è limitata all'efficacia giuridica e non rende applicabile l'intera disciplina di cui alla l. n. 890/1982 né la relativa giurisprudenza: diversamente dalla relata firmata digitalmente dall'Ufficiale Giudiziario nelle notifiche telematiche o dall'attestazione del portalettere apposta sull'avviso di ricevimento, che fanno fede fino a querela di falso in quanto attività diretta di un pubblico ufficiale o da questi delegata ex lege all'agente postale, la RAC è emessa automaticamente, senza alcuna cooperazione di un pubblico ufficiale e sottoscritta digitalmente da un privato.
Guida all'approfondimento
  • F. Testa, Contestazione della ricevuta di consegna della notifica di cancelleria a mezzo PEC, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2016
  • F. Testa, Prova di consegna della comunicazione di Cancelleria a mezzo PEC, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2017

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