L’azione di responsabilità spetta al curatore anche nelle s.r.l. fallite

La Redazione
05 Dicembre 2019

In caso di fallimento di s.r.l., il curatore è legittimato ad esperire le azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c.

In caso di fallimento di s.r.l., il curatore è legittimato ad esperire le azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c.

La riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6/2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 c.c. per le s.r.l., alle norme dettate in materia di s.p.a. (artt. 2392, 2393 e 2394 c.c.), non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore di s.r.l. fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 l. fall., in quanto per tale disposizione, l'organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società.

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