Simulazione e accordi di separazione

Sabina Anna Rita Galluzzo
05 Dicembre 2019

L'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico predetto e che ad esso non sono immediatamente riferibili.
Massima

L'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico predetto e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi che sono ricollegati, si potrebbe dire, in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti “in occasione” della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale, al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili. Conseguentemente ben possono dette pattuizioni – quelle aventi causa concreta e quelle aventi mera occasione nella separazione, le prime volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione e le seconde finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate – convivere nello stesso atto: esse si configurano come del tutto autonome e riguardano profili fra di loro pienamente compatibili, sebbene diverso ne sarà il trattamento.

Il caso

La vicenda è originata da una truffa perpetrata a danno di un investitore. L'uomo, in seguito deceduto, aveva affidato ingenti somme di denaro a un sedicente consulente finanziario perdendo tutto. In seguito alla condanna del consulente per il delitto di appropriazione indebita aggravata, la vedova, e unica erede dell'investitore, chiedeva in sede civile il risarcimento dei danni.

Alla domanda risarcitoria era connessa un'altra volta a far accertare il carattere simulato, e quindi l'inefficacia, degli accordi patrimoniali intercorsi tra il consulente finanziario e la moglie in sede di separazione personale. In particolare, l'uomo aveva trasferito alla consorte in occasione della separazione tutto il proprio patrimonio immobiliare, costituito da tre appartamenti.

La domanda di risarcimento danni veniva accolta sia in primo che in secondo grado con conseguente condanna del consulente finanziario a risarcire la vedova. L'istanza volta a far dichiarare l'inefficacia degli accordi patrimoniali tra i coniugi veniva invece respinta, sulla base dell'assunto secondo cui non è impugnabile per simulazione l'accordo di separazione una volta intervenuto il decreto di omologa da parte del Giudice. La vedova proponeva allora ricorso in Cassazione

La questione

La questione, estremamente rilevante, posto il sempre maggior spazio negoziale concesso ai coniugi in relazione alla gestione dei loro rapporti patrimoniali, riguarda la natura dell'accordo patrimoniale stipulato in occasione della separazione consensuale. Ci si chiede, in particolare, se l'accordo concluso tra marito e moglie nel momento in cui i due si separano, riguardante alcuni aspetti patrimoniali vada soggetto alla stessa disciplina prevista per la separazione propriamente detta oppure sia da considerare autonomo.

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza in esame la Cassazione accoglie il ricorso. Fulcro della motivazione è la natura della separazione, negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale ed un contenuto eventuale.

In questi termini la Cassazione, richiamando i suoi precedenti giurisprudenziali, precisa che, il contenuto essenziale è costituto dal consenso reciproco a vivere separati, dalla regolamentazione dell'affidamento dei figli e dalla determinazione di un eventuale assegno di mantenimento. Il contenuto eventuale invece non è direttamente collegato al matrimonio, ma è costituito dalle pattuizioni, per lo più di carattere economico, che i coniugi intendono concludere in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (Cass. civ.,sez. I, 18 agosto 2015, n. 16909).

Parlando pertanto di simulazione della separazione consensuale è bene distinguere il contesto del caso di specie. Ad essere simulata infatti potrebbe essere la separazione in sé, nel caso in cui i coniugi non vogliano in realtà separarsi pur chiedendo l'omologa del loro accordo di separazione. Oppure la simulazione potrebbe riguardare solamente l'accordo collegato alla separazione, separazione questa volta effettivamente voluta dai due.

In passato vi è stato un contrasto dottrinale e giurisprudenziale in merito alla possibilità di impugnare la stessa separazione con un'azione di simulazione. È noto infatti che a volte i coniugi ricorrano alla separazione per motivi ben diversi dalla fine dell'affectio coniugalis allo scopo di risolvere questioni economiche, per lo più fiscali.

L'orientamento della giurisprudenza, di gran lunga maggioritario, richiamato anche dalla stessa sentenza in esame sostiene che nel momento in cui i coniugi iniziano un giudizio volto ad ottenere il decreto di omologazione della separazione e dunque la condizione formale di coniugi separati, attribuiscono efficacia alla separazione, e superano pertanto il precedente accordo simulatorio. Separazione e accordo simulatorio sono infatti in antitesi, posto che è logicamente insostenibile, sostiene la Cassazione, “che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso “volere” l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione” (Cass. sez. I, sent. 12 settembre 2014, n. 19319. Per la dottrina in proposito si veda: F. Danovi, é davvero irrilevante (e inattaccabile) la simulazione della separazione, in Dir. fam., 2005, 2, 455; G. Oberto, Simulazione della separazione consensuale: la Cassazione cambia parere (ma non lo vuole ammettere), in Corr. giur., 2004, 3, 307).

In questo ordine di idee si precisa che l'accordo di separazione ha natura negoziale e ad esso possono applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico, come quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti, ma non quelle in materia di simulazione. Una tale impugnazione è infatti ritenuta inammissibile quando i coniugi abbiano chiesto al Tribunale l'omologazione della loro (simulata) separazione. In tal caso, la volontà di conseguire lo status di separati, dal quale la legge fa derivare effetti irretrattabili tra le parti e nei confronti dei terzi, salve le ipotesi della riconciliazione e dello scioglimento definitivo del vincolo, è effettiva e non simulata (Cass. civ., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607).

La simulazione peraltro potrebbe riguardare, come è nella specie, non la separazione in sé ma una parte dell'assetto complessivo dell'accordo omologato, o meglio un accordo connesso alla separazione stessa. La giurisprudenza in materia afferma che l'accordo con il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, che non riguardano il contenuto tipico della separazione ma lo integrano.

Si precisa infatti che in ordine al contenuto eventuale, e pertanto agli accordi patrimoniali, le parti sono libere, in sede di separazione personale consensuale, di prevedere quanto ritengono più opportuno, di non prevedere alcunché, di accordarsi per la disciplina di alcuni rapporti e non di altri. (Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2036).

Si tratta pertanto di accordi stipulati “in occasione” della separazione consensuale che non hanno causa in essa, e che non dipendono dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale. Sono patti che regolano i pregressi rapporti tra marito e moglie completando l'accordo di separazione, e che, se non ledono diritti inderogabili, sono leciti (Cass. civ. sez. I, 18 agosto 2015, n. 16909).

Dette pattuizioni, precisa la Cassazione, con la sentenza in esame, sono autonome rispetto a quelle strettamente connesse alla separazione e volte ad assolvere doveri di solidarietà coniugale. Conseguentemente in relazione a tali accordi non possono valere le argomentazioni ostative all'impugnabilità per simulazione della separazione individuate dalla giurisprudenza di legittimità.

Nella specie in particolare l'accordo contro il quale era stata esperita l'azione di simulazione, precisano gli ermellini, costituiva una regolamentazione complessiva del rapporto patrimoniale tra i due esulando dal mero obbligo di mantenimento che invece rientra nel “contenuto essenziale” dell'accordo di separazione. Si trattava infatti del trasferimento dell'intero patrimonio immobiliare del marito e non della sola casa familiare, andando pertanto a costituire una pattuizione stipulata in occasione della separazione, ma del tutto autonoma rispetto all'accordo di separazione in sé, che pertanto, espressione della libera autonomia negoziale delle parti, può essere sottoposta alle regole ordinarie civilistiche della simulazione del negozio giuridico.

La Cassazione in conclusione sulla base delle motivazioni esposte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'Appello, affinché decida nel merito, in relazione alla proposta domanda di simulazione.

Osservazioni

A mero titolo indicativo si osserva infine che tradizionalmente gli accordi "negoziali" in materia familiare, erano ritenuti del tutto estranei alla logica contrattuale, affermandosi che si perseguiva un interesse della famiglia trascendente quello delle parti, e l'elemento patrimoniale, ancorché presente, era strettamente collegato e subordinato a quello personale. Oggi, escludendosi in genere che l'interesse della famiglia sia superiore e trascendente rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti, si ammette sempre più frequentemente un'ampia autonomia negoziale, e la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, là dove essa non contrasti con l'esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli, si afferma con maggior convinzione.

In questo contesto la giurisprudenza sostiene la validità delle clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti tra coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili, ovvero la costituzione di diritti reali minori come il diritto di abitazione allo scopo tra l'altro di regolare i rapporti patrimoniali tra i due, o di assolvere all'obbligo di mantenimento del coniuge o dei figli.