Investimento fatale: come si ripartisce la responsabilità tra conducente e pedone?
09 Dicembre 2019
Il caso. Il Tribunale di Frosinone viene adito per la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dagli eredi di una donna deceduta a causa dell'investimento subito mentre stava attraversando la strada. La domanda viene accolta con condanna dei convenuti, i conducenti dell'altro veicolo coinvolto e la compagnia assicuratrice designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento del danno nella misura del 30%. La corte di merito aveva infatto attribuito al pedone una responsabilità del 70% nella causazione del sinistro.
Responsabilità. Determinante risulta la censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. in tema di presunzione di responsabilità per il sinistro stradale. La Corte ricorda infatti che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito non è sufficiente di per sé ai fini dell'affermazione della sua esclusiva responsabilità. Deve infatti sottolinearsi la necessità che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che non rileva in tal senso l'anomalia comportamentale del pedone. L'investitore deve infatti dimostrare che tale comportamento non fosse ragionevolmente prevedibile, oltre al fatto di aver adottato tutte le cautele possibili anche in termini di adeguamento della velocità di guida (cfr. Cass. civ. n. 5399/2013 e n. 8663/2017).
(Tratto da: dirittoegiustizia.it) |