Verifica del nesso causale e manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento

09 Dicembre 2019

In tema di licenziamento individuale per g.m.o., qualora si accerti che la ragione addotta a giustificazione del licenziamento: “non sussiste, il recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito...

Il caso. La Corte di appello di Milano, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva confermato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a A.C.J.G. nonché la conseguente condanna della società datrice di lavoro alla reintegrazione del dipendente.

La Corte aveva rilevato che “dalla lettura della motivazione dell'intimato licenziamento risulta che la società ha giustificato il recesso a causa dell'intervenuta chiusura del (Omissis), ceduto a Sky, e per essere in conseguenza venuta meno l'attività principale di G., dedicata al telegiornale ed alle trasmissioni del canale televisivo"; come poi sostenuto dalla società in detta lettera, il lavoratore. "saltuariamente è stato coinvolto in altri progetti realizzati dalla scrivente scrivendo e correggendo testi di servizi ed anche in via residuale per il notiziario cartaceo (Omissis)".

Conformemente al giudizio del Tribunale, la Corte aveva però ritenuto che "l'istruttoria espletata abbia smentito perentoriamente la natura residuale delle altre attività svolte da G." e, quindi, che la giustificazione addotta nella lettera di licenziamento fosse "manifestamente insussistente, facendo riferimento, dopo la cessione del canale televisivo, ad una attività residuale di G. solo saltuaria che, invece, è risultata prevalente; ne consegue - secondo i giudici d'appello - che deve allora ritenersi insussistente il necessario nesso causale fra quella cessione ed il licenziamento di G.".

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società datrice di lavoro.

Verifica del nesso causale e manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento. In tema di licenziamento individuale per g.m.o., qualora si accerti che la ragione addotta a giustificazione del licenziamento: “non sussiste, il recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore. Ovverosia l'inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento così come giudizialmente verificata rende in concreto il recesso privo di effettiva giustificazione”.

Parimenti “deve sempre essere verificato il nesso causale tra l'accertata ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione. Ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l'uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l'effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento”.

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