La Cassazione sconfessa ancora la teoria del giudicato riflesso

11 Dicembre 2019

Ragioni di ordine costituzionale rendono non più sostenibile l'adesione alla teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente.

Il fatto. Un'auto che aveva omesso la precedenza ad un incrocio, aveva colpito un motociclo, che a sua volta aveva (anche se sarebbe meglio utilizzare il condizionale, avrebbe) colpito una ulteriore auto.
L'azione risarcitoria promossa dalla proprietaria della seconda auto nei confronti della prima aveva dato esito negativo sia in primo che in secondo grado.
Il Giudice di Pace aveva motivato il rigetto con l'inattendibilità dell'unico teste escusso, che, tra le altre, aveva dichiarato che l'auto era stata danneggiata ad entrambi gli sportelli, laddove pacificamente il modello di auto prevede un solo sportello per lato.
Il Tribunale ha confermato la sentenza di rigetto, escludendo altresì che alcun vincolo di giudicato esterno potesse essere applicato in virtù della sentenza resa in altro giudizio, relativo sì al medesimo sinistro ma a cui era rimasta estranea la proprietaria del veicolo che agiva come attrice nel presene giudizio.
La danneggiata ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza.

Ribadito il revirement di Cassazione, sentenza n. 18325/2019. La Cassazione, respingendo il ricorso, ha anche colto l'occasione per ribadire il proprio (nuovo) orientamento sulla nozione di efficacia riflessa del giudicato (anche detta “giudicato riflesso”), che ha trovato esposizione nella precedente sentenza emessa quest'anno, ovvero la n. 18325 del 9 luglio 2019.
In tale decisione, erano stati anzitutto riassunti i due diversi indirizzi emersi nella giurisprudenza di legittimità in tema di opponibilità del giudicato al condebitore estraneo al giudizio.
Mentre un orientamento (all'epoca minoritario e più risalente) negava tale possibilità, quello più recente e maggioritario (fino, appunto, alla predetta sentenza n. 18325/2019) lo affermava.
Tale orientamento si fondava sulla teoria del giudicato riflesso, elaborata dalla dottrina degli anni Sessanta e fatta propria dalla giurisprudenza. Secondo tale teoria, il giudicato ha una efficacia diretta (nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa) e una riflessa (nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo ma che siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione su cui sia stato statuito nel processo).
Nella sentenza in commento la Sesta Sezione ha ribadito come vi siano ragioni di ordini costituzionale che rendano non più sostenibile la teoria del giudicato riflesso nei confronti del terzio titolare del rapporto dipendente.
Già la stessa dottrina che un tempo aveva avvallato tale teorica, d'altra parte, lo aveva poi abbandonato (diversamente dalla Giurisprudenza), facendo prevalere dapprima la tutela del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. e poi, e a maggior ragione, il principio del giusto processo sancito dal revisionato art. 11 della Costituzione.
Infatti, ha rimarcato la Sesta Sezione, “facendo applicazione dell'efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio del convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa. Per il terzo l'altrui decisione resta quindi inter alios acta”.
Pertanto, ha chiarito la Cassazione, fuori dei casi codicisticamente previsti (ovvero: l'art. 1306 e l'art. 1595, comma 3, c.c., e l'art. 404 c.p.c.) non si può parlare di efficacia riflessa del giudicato: l'unica efficacia potrà essere quella di prova, o di elemento di prova, documentale, considerando, cioè. Il giudicato come mero fatto storico.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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