Consenso informato: la sottoscrizione di un modulo dattiloscritto con aggiunte a penna costituisce informazione idonea

Paolo Della Noce
13 Dicembre 2019

Il modulo di prestazione del consenso sottoscritto lo stesso giorno dell'intervento non inficia la conclusione del corretto adempimento del relativo obbligo dei medici curanti, qualora il documento scritto appaia come approdo di un percorso seguito in precedenti incontri e discussioni aventi ad oggetto la valutazione delle patologie preesistenti della paziente, la necessità di procedere all'intervento, i rischi ad esso connessi e le sue eventuali complicanze e possibili infezioni. Le aggiunte manoscritte riferite alla situazione della paziente rendono irrilevanti ai fini del giudizio di adeguatezza del consenso ulteriori rilievi sul contenuto del modulo.

Il ricorso. In conseguenza al decesso della paziente, all'esito di un'operazione di rimozione di ernia discale seguita da ulteriori interventi effettuati a causa del peggioramento delle sue condizioni, i congiunti proponevano ricorso avverso la sentenza di Corte d'Appello che rigettava la proposta di risarcimento dei danni a questi cagionati. L'Azienda Ospedaliera e il medico che aveva eseguito il primo intervento presentavano separati controricorsi.
Con il primo motivo di ricorso i congiunti deducevano la falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1228 c.c. e 115, 116 c.p.c. per avere la corte di merito rigettato la domanda di risarcimento dei danni in mancanza di «prova dell'esistenza d'un evento imprevisto ed imprevedibile» fornita dai convenuti. Con il secondo, terzo, e quarto motivo deducevano l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito accolto le conclusioni della CTU con «motivazione apparente, perplessa e assolutamente illogica». Con il quinto motivo deducevano l'omesso esame di fatto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito omesso l'esame delle patologie preesistenti della defunta, erroneamente ritenendo che esso fosse precluso dal rigetto degli argomenti precedenti. Con il sesto motivo deducevano l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito ritenuto sussistente il consenso informato all'operazione, desumendolo dalla sola esistenza del modulo firmato e dal fatto che il cognato della defunta, medico presso lo stesso ospedale, avesse assistito all'intervento.
Ritenendo i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, la Corte ha rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

La soluzione offerta dalla Suprema Corte. Quanto all'irricevibilità del ricorso la Corte, ribadendo che i requisiti di formazione del ricorso per Cassazione ex art. 366 c.p.c. devono essere rispettati a pena di inammissibilità, ha evidenziato come i motivi presentati dai ricorrenti risultino essere, in definitiva, mere affermazioni prive di dimostrazione, con la conseguenza che «l'accertamento in fatto e la decisione della corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono invero dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati».

Venendo al merito, la Corte ricorda che l'informazione sulle prevedibili conseguenze del trattamento deve riguardare anche possibili rischi di esito negativo dell'intervento nonché di aggravamento delle condizioni di salute del paziente o loro mera “inalterazione”; che il consenso informato va acquisito anche qualora la probabilità di realizzazione dell'evento sia molto scarsa o, al contrario, quasi certa; che il consenso deve essere sempre ed espressamente fornito dopo avere ricevuto adeguata informazione (il cui onere ricade sulla struttura e sul medico), anch'essa esplicita; che la struttura e il medico vengono meno ai propri obblighi anche quando acquisiscono con modalità improprie il consenso del paziente; che il consenso prestato oralmente non è da considerarsi inidoneo in modo assoluto.
Nel caso di specie la Suprema Corte riconosce la corretta applicazione dei principi sopra enunciati da parte del giudice di merito, avendo quest'ultimo rilevato che vi erano stati plurimi colloqui e visite che avevano prima dell'intervento, con la partecipazione del cognato della paziente anch'esso medico presso lo stesso ospedale, che la paziente aveva sottoscritto un modulo di consenso informato con «aggiunte manoscritte puntualmente riferite alla situazione della paziente» tali da rendere provata la richiesta e la percezione del consenso anche se il modulo portava la stessa data dell'intervento, e che la presenza in sala operatoria del cognato rafforzava la valutazione di «adeguatezza dell'informazione e il corretto adempimento della relativa obbligazione gravante sui sanitari». La Corte pertanto rigetta il ricorso per difformità delle deduzioni presentate rispetto al modello legale, nonché perché i ricorrenti sollecitano, in realtà, un nuovo giudizio di merito al fine di addivenire ad una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito.

Il principio affermato. In tema di consenso informato, questo deve ritenersi fornito con modalità idonee qualora vi siano stati, prima della sottoscrizione dell'apposito modulo, plurimi colloqui a scopo informativo e valutativo con il chirurgo, peraltro svoltisi alla presenza di un medico, parente della paziente, tali da fare apparire il modulo come «approdo di un percorso che si era seguito nei precedenti incontri e nelle precedenti discussioni». Avvalora la valutazione di idoneità del consenso prestato l'apposizione manoscritta, sul modulo del consenso informato, dell'indicazione degli specifici ed ulteriori rischi dell'operazione dovuti alle patologie pregresse della paziente, rendendo superflua la valutazione di idoneità del restante contenuto – dattiloscritto – del modulo. Infine, avvalora la valutazione di idoneità anche la presenza del medico e parente in sala operatoria, poiché la paziente aveva potuto avvalersi della sua assistenza anche al momento della sottoscrizione del modulo, avvenuta prima dell'intervento.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.