Consenso informato: la sottoscrizione di un modulo dattiloscritto con aggiunte a penna costituisce informazione idonea
13 Dicembre 2019
Il ricorso. In conseguenza al decesso della paziente, all'esito di un'operazione di rimozione di ernia discale seguita da ulteriori interventi effettuati a causa del peggioramento delle sue condizioni, i congiunti proponevano ricorso avverso la sentenza di Corte d'Appello che rigettava la proposta di risarcimento dei danni a questi cagionati. L'Azienda Ospedaliera e il medico che aveva eseguito il primo intervento presentavano separati controricorsi.
La soluzione offerta dalla Suprema Corte. Quanto all'irricevibilità del ricorso la Corte, ribadendo che i requisiti di formazione del ricorso per Cassazione ex art. 366 c.p.c. devono essere rispettati a pena di inammissibilità, ha evidenziato come i motivi presentati dai ricorrenti risultino essere, in definitiva, mere affermazioni prive di dimostrazione, con la conseguenza che «l'accertamento in fatto e la decisione della corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono invero dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati». Venendo al merito, la Corte ricorda che l'informazione sulle prevedibili conseguenze del trattamento deve riguardare anche possibili rischi di esito negativo dell'intervento nonché di aggravamento delle condizioni di salute del paziente o loro mera “inalterazione”; che il consenso informato va acquisito anche qualora la probabilità di realizzazione dell'evento sia molto scarsa o, al contrario, quasi certa; che il consenso deve essere sempre ed espressamente fornito dopo avere ricevuto adeguata informazione (il cui onere ricade sulla struttura e sul medico), anch'essa esplicita; che la struttura e il medico vengono meno ai propri obblighi anche quando acquisiscono con modalità improprie il consenso del paziente; che il consenso prestato oralmente non è da considerarsi inidoneo in modo assoluto.
Il principio affermato. In tema di consenso informato, questo deve ritenersi fornito con modalità idonee qualora vi siano stati, prima della sottoscrizione dell'apposito modulo, plurimi colloqui a scopo informativo e valutativo con il chirurgo, peraltro svoltisi alla presenza di un medico, parente della paziente, tali da fare apparire il modulo come «approdo di un percorso che si era seguito nei precedenti incontri e nelle precedenti discussioni». Avvalora la valutazione di idoneità del consenso prestato l'apposizione manoscritta, sul modulo del consenso informato, dell'indicazione degli specifici ed ulteriori rischi dell'operazione dovuti alle patologie pregresse della paziente, rendendo superflua la valutazione di idoneità del restante contenuto – dattiloscritto – del modulo. Infine, avvalora la valutazione di idoneità anche la presenza del medico e parente in sala operatoria, poiché la paziente aveva potuto avvalersi della sua assistenza anche al momento della sottoscrizione del modulo, avvenuta prima dell'intervento.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |