La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto
13 Dicembre 2019
Ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto occorre l'esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato; tale “adeguatezza” si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando, pur nell'assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario, non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente. |