Roma – Milano ancora più distanti: le due Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale a confronto

Damiano Spera
17 Dicembre 2019

Le c.d. Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale milanesi e romane presentano rilevanti differenze: a quando l'indispensabile intervento del legislatore?
Introduzione

Le c.d. Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale milanesi e romane presentano rilevanti differenze: a quando l'indispensabile intervento del legislatore?

Nell'articolo si esaminano le Tabelle romane sul danno non patrimoniale approvate il 28 dicembre 2018 e successivamente aggiornate, e in parte modificate, nel luglio 2019:

- ponendo a confronto la diversa genesi e le modalità concrete con cui le due Tabelle hanno preso vita, le Tabelle romane nelle riunioni di tre Sezioni civili di quel Tribunale, le Tabelle milanesi sulla base del monitoraggio dei precedenti locali e della discussione tra avvocati, giudici togati e onorari, medici legali e professori nell'ambito dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano;

- vagliando le critiche mosse alle Tabelle milanesi ed evidenziando le contraddizioni e criticità di quelle romane, alla luce dei parametri normativi e dei più recenti arresti della Cassazione;

- analizzando infine le Tabelle romane sul “danno non patrimoniale definito da premorienza”, sul “danno terminale/catastrofale” e sul “danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale”.

Nel confronto tra le Tabelle sul danno non patrimoniale del Tribunale di Roma e dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano individuo più differenze che analogie, sul piano genetico, strutturale e funzionale.

Differenze genetiche

Le Tabelle milanesi sono il risultato del lavoro trentennale di ricerca, analisi, confronto, elaborazione e sintesi svolto dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, che negli ultimi anni ha costituito un gruppo appositamente dedicato allo studio del danno alla persona, il Gruppo DannoMilano, al quale oggi partecipano circa 350 persone, suddivise in 11 sottogruppi dedicati ai vari temi e comprendenti giudici togati ed onorari (dei Tribunali e della Corte d'Appello di Milano nonché di altre Corti d'Appello), avvocati, medici legali, professori universitari, cultori della materia.

Le Tabelle romane, come si legge nel punto 1) delle stesse, sono invece il frutto delle riunioni delle tre Sezioni del Tribunale di Roma tabellarmente dedicate alle controversie coinvolgenti il risarcimento del danno non patrimoniale alla persona, riunioni convocate ex art. 47-quater Ord. giud., norma che affida al Presidente di Sezione il compito di curare«lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione».

Va evidenziato, inoltre, che da queste riunioni di alcune Sezioni del Tribunale di Roma sono ovviamente esclusi anche i giudici della Corte d'Appello di Roma, con il rischio (ahimè spesso verificatosi) che le sentenze di primo grado vengano poi riformate in appello, così determinandosi una imprevedibilità delle decisioni giudiziarie e, correlativamente, una maggior difficoltà nelle definizioni stragiudiziali delle controversie.

Si noti, infine, che, ai sensi del citato art. 47-quater, il Presidente di Sezione è tenuto a curare il confronto tra i giudici per individuare gli indirizzi organizzativi e di merito maggiormente condivisi. È invece precluso al Presidente di Sezione imporre a tutti i giudici le soluzioni adottate nelle singole riunioni, per l'ovvia ragione che, come ci insegna la Costituzione nell'art. 101, «I giudici sono soggetti soltanto alla legge».

E tuttavia, nella presentazione della Tabella romana, si legge che tutti i giudici del Tribunale di Roma «sono tenuti a fare applicazione [delle Tabelle romane] nei procedimenti rimessi al loro esame». Poiché tale proposizione non solo non è sostenuta da alcuna fonte normativa ma appare finanche in macroscopico contrasto con i precetti costituzionali e legislativi e con la normativa secondaria del C.S.M. nonché con le costanti prassi esecutive delle decisioni assunte nelle riunioni di Sezione ex art. 47-quater citato, sarebbe auspicabile in proposito un intervento chiarificatore del Presidente del Tribunale di Roma.

Differenze nel metodo di lavoro

La liquidazione del danno non patrimoniale fino alla fine degli anni settanta era basata sul criterio dell'equità pura ex art. 1226 c.c. Successivamente sono stati adottati criteri tabellari per la liquidazione del danno biologico e da morte del prossimo congiunto (ora denominato “danno da perdita del rapporto parentale”), ma nessuno può arrogarsi il diritto di stabilire il “valore monetario giusto” per la compensazione della perdita di un occhio di un ragazzo di vent'anni o di un figlio per un genitore: i beni della salute e della famiglia sono valori per loro natura inestimabili.

Poiché, tuttavia, il giudice è comunque chiamato a quantificare un beneficio economico compensativo delle perdite non patrimoniali subite dalla vittima primaria e da quelle secondarie, la costruzione della curva tabellare non potrà ispirarsi all'intimo sentire, soggettivo e certamente fallace, di uno o più giudici; la curva dei valori monetari dovrà conformarsi, invece, a criteri convenzionali normalmente adottati dalla giurisprudenza e, per ciò stesso, maggiormente condivisi.

È questa la ragione per cui le Tabelle milanesi di regola prendono le mosse dal monitoraggio dei precedenti giudiziari di Milano e di altri uffici giudiziari.

In altre parole, le curve della liquidazione del danno alla salute e gli importi previsti per la liquidazione del danno da perdita e grave lesione del rapporto parentale sono il frutto di un lavoro collettivo di analisi delle liquidazioni effettuate nelle sentenze di merito del distretto meneghino e non solo. Questo lavoro di osservazione è sempre in corso.

Ad esempio, da circa un anno il Gruppo 3 di DannoMilano, nel verificare la forbice già prevista nelle Tabelle del danno da perdita e grave lesione del rapporto parentale (e desunta dalla disamina di precedenti sentenze che liquidavano questo danno), sta monitorando centinaia di nuove sentenze al fine di individuare i parametri adoperati in maniera più ricorrente dai giudici nella motivazione delle singole liquidazioni del danno: la Tabella risultante da questo lavoro di monitoraggio potrà essere di effettiva utilità per gli operatori del diritto proprio perché si tratta di un risultato fondato sugli approdi della giurisprudenza di merito e di legittimità più recente, da cui trae legittimazione ed autorevolezza.

Le Tabelle romane appaiono invece fondate solo sulle riflessioni e discussioni tra i giudici delle tre Sezioni civili del Tribunale, senza dar conto di alcun monitoraggio dei precedenti giurisprudenziali.

Differenze nello stile e nell'obiettivo

Finora le Tabelle sono state elaborate dagli uffici giudiziari e dagli Osservatori «per offrire agli operatori un contributo utile» a rendere più equa e prevedibile la liquidazione del danno non patrimoniale.

La Tabella romana - Edizione 28.12.2018, invece, e per la prima volta nella storia dell'elaborazione di consimili documenti, volti a comporre contrasti giurisprudenziali, si propone espressamente come una “contro-tabella” della Tabella milanese, trasudando quasi un ingiustificato livore contro la giurisprudenza meneghina.

I criteri adottati nell'Edizione 28.12.2018 non sono di facile intelligibilità (62 pagine suddivise in centinaia di paragrafi); sembra piuttosto una rassegna di massime invece che un sintetico e motivato ragionamento a supporto della Tabella e delle sue modalità applicative.

Vi sono inoltre errori grossolani nella numerazione dei paragrafi ed errori in tutte le schede di liquidazione del danno oltre il 50% di invalidità, perché vi è un pericoloso disallineamento dei valori monetari in relazione all'età della vittima.

Più snella e comprensibile è, per fortuna, la versione della Tabella romana - Edizione luglio 2019, alla quale d'ora in poi si farà riferimento.

Le censure alla Tabella milanese contenute nella Relazione illustrativa della Tabella romana

Le Tabelle romane sono state redatte in aperto contrasto con la sentenza della Cassazione n. 12408/2011 (c.d. “sentenza Amatucci”), che aveva statuito il seguente principio di diritto:

«Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse Tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle Tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito».

Nella Relazione illustrativa della Tabella romana (Edizione 2018 par. 6-8 ed Edizione 2019 par. 12) si legge che non sarebbe più possibile seguire la Tabella milanese perché la stessa non sarebbe conforme alla legge n. 24/2017 (c.d. “Legge Gelli-Bianco") ed agli artt. 138 e 139 d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209, di seguito “cod. ass.”, come novellati dalla legge n. 124/2017 (c.d. “Legge Concorrenza”). La menzionata Relazione della Tabella romana cita, in particolare, l'art. 7 (norma imperativa) della “Legge Gelli-Bianco” e ne inferisce che i criteri per l'elaborazione delle Tabelle dei valori monetari previsti dall'art. 138 cod. ass., come novellato dalla l. 124/2017, sarebbero immediatamente applicabili, anche in assenza del decreto attuativo circa l'emanazione della Tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica e della Tabella del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità.

Si contestano quindi alla Tabella milanese del danno biologico: il mancato incremento marginale del valore del punto, l'erroneità della liquidazione relativa alle invalidità più gravi e dei criteri per la liquidazione del danno morale; si portano a sostegno della critica della Tabella milanese i recenti arresti della Cassazione, scolpiti nella sentenza Cass. n. 901/2018 e nell'ordinanza n. 7535/2018 (c.d. “ordinanza decalogo”). Per un maggior approfondimento, sia consentito rimandare anche a SPERA D., Time out: il “decalogo” della Cassazione sul danno non patrimoniale e i recenti arresti della Medicina legale minano le sentenze di San Martino, in Ridare.it.

L'art. 138 cod. ass. non è ancora vigente e quando sarà vigente non avrà valore di norma generale

Le censure mosse alla Tabella milanese sembrano prive di fondamento in primo luogo da un punto di vista formale, per le seguenti ragioni:

a) è del tutto destituita di fondamento la tesi secondo cui i criteri per la costruzione della curva del risarcimento del danno biologico, ex art. 138 cod. ass., siano già cogenti, anche in assenza del decreto attuativo. L'art. 1, comma 18, della citata “Legge Concorrenza” dispone al contrario che la «Tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»;

b) nelle recentissime sentenze di San Martino 2019 (Cass. civ., n. 28990/2019 e Cass. civ., n. 28994/2019) in punto di retroattività della legge n. 189/2012 c.d. “Balduzzi” e della citata legge n. 24/2017 c.d. “Legge Gelli-Bianco”, la Cassazione ha affermato che gli artt. 138 e 139 cod. ass. in esame si applicano anche ai fatti verificatisi in data anteriore alla emanazione dei menzionati provvedimenti legislativi, ogni volta che il giudice sia chiamato a fare applicazione del criterio di liquidazione equitativo del danno non patrimoniale. Tuttavia, osservo che la “Legge Gelli-Bianco” dispone che è imperativa, ai sensi del comma 5 dell'art. 7, (anche) la modalità di liquidazione del danno «sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (…) integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo» (comma 4 dell'art. 7).

È dunque di tutta evidenza che, a differenza della Tabella ex art. 139 cod. ass., in mancanza del citato decreto del Presidente della Repubblica (ex art. 138, comma 1), ad oggi il giudice non dispone né della Tabella normativa per le macropermanenti né (ovviamente) delle successive possibili integrazioni della stessa e dunque il precetto in ordine all'obbligatorietà della liquidazione ex art. 138 cod. ass. è inattuabile.

Ogni ulteriore dubbio in proposito sembra fugato dalla considerazione che il già citato art. 1 comma 18 della “Legge Concorrenza”, successiva alla “Legge Gelli-Bianco”, differisce, senza alcuna riserva o eccezione, l'applicazione della tabella ex art. 138 «ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»;

c) i criteri di costruzione della curva dei valori monetari del danno biologico e del “danno morale” (rectius: “danno da sofferenza soggettiva interiore”) sono vincolanti per il Governo che dovrà approvare le citate Tabelle, non certo per il giudice né, quindi, per gli Osservatori. In questo senso si sono espressi diversi commentatori: FRANZONI M., Il nuovo “danno morale”, ex art. 138 cod. ass., impone una modifica delle tabelle milanesi? in Ridare.it, ed anche M. Rossetti: «A parte, infatti, il rilievo che tale norma è, per ora, rivolta al legislatore e all'interprete, e fino a quando non sarà attuata dall'esecutivo essa non ha valore cogente per il giudice chiamato a liquidare il danno in via equitativa, quel che più rileva è che la lettera della norma non ne impedisce una interpretazione coerente con gli insegnamenti della medicina legale» (in questi termini, ROSSETTI M., Le nuove “tabelle” del Tribunale di Roma, un almagesto sul danno non patrimoniale, in “Il quotidiano giuridico”;

d) inoltre, anche allorquando sarà approvata la tabella ministeriale di cui all'art. 138 cod. ass., la stessa, come già accade per la tabella di cui al successivo art. 139, non potrà essere utilizzata come disciplina generale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute: si tratta di disciplina speciale prevista per le liquidazioni del solo danno conseguente a sinistri stradali e a ipotesi di responsabilità sanitaria, che dunque non appare suscettibile di applicazione analogica, come già affermato dalla Cassazione, in relazione all'art. 139 cod. ass.: «I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali» (Cass. civ., n. 12408/2011 cit.).

Le Tabelle milanesi non sono in contrasto con i criteri di cui all'art. 138 cod. ass.

Nel merito, le censure alla tabella milanese contenute nella relazione illustrativa alla tabella romana a mio giudizio sono destituite di fondamento, per i motivi che seguono.

Integralità del risarcimento

In primo luogo, va evidenziato che, nelle premesse ispiratrici del novellato primo comma del citato art. 138 cod. ass., si enunciano le finalità di “garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”.

Che la Tabella milanese garantisca l'integrale risarcimento del danno è fuor di dubbio, atteso che, per il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza (di merito e delle supreme corti), sono proprio i valori monetari indicati nella Tabella milanese i riferimenti idonei per individuare il “pieno risarcimento”, cui parametrare altre liquidazioni, come, ad esempio, i valori monetari previsti dal successivo art. 139 cod. ass.

Anche la razionalizzazione dei “costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” è parametrata, da almeno un decennio, sui valori monetari espressi dalle Tabelle milanesi sul danno non patrimoniale da lesione del bene salute e da perdita e grave lesione del rapporto parentale. Del resto, anche la pronuncia n. 235/2014 -con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. ass., che prevede valori monetari inferiori a quelli prima adottati dai tribunali - implicitamente e necessariamente, usa come parametro di riferimento i valori indicati nella Tabella milanese, applicata dalla gran parte degli uffici giudiziari. Per la Corte Costituzionale, dunque, «il profilo del prospettato vulnus al diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata. Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza» (per un maggior approfondimento vedi anche SPERA, Riverberi sulla tabella milanese della pronuncia costituzionale sull'art. 139 cod. ass., in Ridare.it).

Rinvio contenuto nell'art. 138 cod. ass. alla consolidata giurisprudenza di legittimità

Il nuovo comma 2 del citato art. 138 cod ass. attualmente dispone che «La Tabella unica nazionale è redatta tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

Tutti gli interpreti hanno inteso in questa disposizione il richiamo implicito alla Tabella milanese del danno non patrimoniale da lesione del bene salute. Il rinvio è effettuato in primo luogo a quei criteri di liquidazione del danno che, a partire dalla citata sentenza Cass. civ., n. 12408/2011, sono stati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione “ritenuti congrui” nella liquidazione del danno secondo equità ex art. 1226 c.c. (in tal senso si veda, P. ZIVIZ, Le tabelle di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass. dopo la legge sulla concorrenza in Ridare.it; M. HAZAN, L'art. 139 (e il nuovo danno non patrimoniale) dopo la legge sulla concorrenza, in Ridare.it; F. MARTINI, Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità” – Come cambia il danno alla persona con la “Legge Concorrenza”, in Ridare.it).

Appare dunque quanto meno singolare che una norma, che mira a valorizzare proprio i criteri di valutazione del danno biologico affermati dalla Tabella milanese, venga letta dagli estensori della citata Relazione illustrativa della Tabella romana come una conferma della sua inadeguatezza!

Devo qui pure evidenziare che, a mio avviso, dalla novella sull'art. 138 cod. ass. la Tabella milanese esce rafforzata anche nella tecnica di costruzione della curva dei risarcimenti.

Infatti, l'art. 138 cod. ass. prevede:

«c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità; (…)

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto».

Si tratta degli stessi criteri adottati nel successivo art. 139 cod. ass., in cui, addirittura, la citata funzione decrescente è individuata nel medesimo criterio milanese «in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età».

Inoltre, il comma 2, lett. e) del novellato art. 138 cod. ass attualmente dispone:

«al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione».

Orbene, è di tutta evidenza che trattasi esattamente dello stesso criterio adottato nel 2009 dall'Osservatorio di Milano nel costruire, in conformità ai dicta delle sentenze di San Martino 2008, la nuova curva di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute (tuttora vigente).

Nei Criteri orientativi (Edizioni dal 2009 ad oggi), infatti, è ben spiegato che la nuova Tabella milanese del danno non patrimoniale da lesione del bene salute è stata approvata:

«individuando il nuovo valore del c.d. “punto” partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato - in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”- di una percentuale ponderata:

- dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso,

- dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%,

- dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%, così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2008 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso, parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico».

Il danno biologico dinamico relazionale è dunque indicato nella seconda colonna della Tabella milanese (denominata “Punto danno biologico 2008 rivalutato”), il danno da sofferenza soggettiva è indicato nella terza colonna (denominata “aumento”) e nella quarta colonna è indicato il nuovo “Punto danno non patrimoniale”, dato dalla somma degli altri due precedenti.

Come ho innanzi accennato, quindi, l'Osservatorio di Milano “osserva” e monitora i criteri di liquidazione nel processo civile e conseguentemente procede all'allestimento della curva dei risarcimenti.

L'aumento del danno biologico non è quindi “progressivo” quanto all'aliquota percentuale perché la percentuale di aumento del danno biologico si ferma al 50%, in corrispondenza dell'invalidità pari al 34%, rimanendo costante al 50% fino all'invalidità del 100%.

E tuttavia, in termini assoluti, il valore monetario che compensa la sofferenza interiore aumenta progressivamente perché la medesima percentuale si applica ad un importo via via crescente del valore “punto biologico espresso nella seconda colonna della Tabella milanese (pari ad € 4.655,72 al 34% di invalidità e pari invece ad € 8.129,03 al 100% di invalidità); per un maggior approfondimento, vedi anche SPERA D., Tabella del Tribunale di Milano, in Ridare.it.

Come vedremo più avanti, il criterio adottato dalla Tabella milanese soddisfa il requisito della progressività di cui all'art. 138 cod. ass. novellato.

Si può pertanto affermare che, anche a voler reputare immediatamente applicabili i criteri previsti per la redazione della futura Tabella normativa delle macro-permanenti, esposti dall'art. 138 cod. ass. novellato, la Tabella milanese è comunque coerente con questi criteri, incluso quello dell'aumento progressivo del danno da sofferenza interiore.

La liquidazione del danno da sofferenza soggettiva nelle due Tabelle

A mio giudizio il “danno morale” di cui al comma 2, lett. e) del novellato art. 138 cod. ass. è esattamente la “sofferenza soggettiva” di cui alla Tabella milanese: si tratta della medesima “voce” (“componente”) del danno non patrimoniale, attinente alla sfera interiore del soggetto, come esattamente stigmatizzato nei punti 8), 9) e 10) della citata c.d. “ordinanza decalogo” n. 7513/2018, in cui si preferisce l'analogo sintagma “sofferenza interiore”. Come del resto ha ancora lo stesso contenuto il pregiudizio non patrimoniale che, nel successivo art. 139, viene definito “sofferenza psico-fisica: è solo per imperdonabile sciatteria legislativa che due articoli consecutivi, approvati nel medesimo provvedimento legislativo (legge n. 124/2017, c.d. “Legge Concorrenza”), ricorrono a due significanti diversi per esprimere la stessa componente di danno non patrimoniale. Ed è per evitare ulteriori confusioni che preferirei ora denominare questa voce di danno non patrimoniale con il sintagma “danno da sofferenza soggettiva interiore” (vedi SPERA D., Il nuovo quesito medico legale all'esame dell'Osservatorio di Milano, in Ridare.it).

Nella Tabella romana, invece, il “danno morale” (rectius: il “danno da sofferenza soggettiva interiore”) è denominato “danno non patrimoniale morale” ed è liquidato a parte, ma non viene inserito nella nuova “curva base” del risarcimento del danno biologico. La Tabella romana si pone, dunque, in netto contrasto con l'art. 138 cod. ass.!

Questa impostazione contrasta altresì con le modalità prescritte dalla norma, ai fini della liquidazione della componente della personalizzazione del danno.

Infatti, il comma 3 dell'art. 138 in esame dispone che «Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento». Dunque, in base al citato comma 3 la personalizzazione deve avvenire sui valori monetari già comprensivi della componente del danno morale (inserito nella “curva base”, ai sensi del comma 2 lett. e art. 138): è ancora una volta esattamente il criterio fissato nella Tabella milanese e disatteso, invece, da quella romana (v. Tabella romana - Edizione 2019, par. 27-28).

Infine, nella Tabella romana si afferma, giustamente, che anche il pregiudizio da sofferenza interiore, denominato “morale”, deve essere allegato e provato in giudizio, ma poi, contraddittoriamente, si prospetta una percentuale progressiva dal 5% al 30% (denominata “range applicabile morale”) che deve essere sempre liquidata alla vittima (v. terza colonna, nel par. 51 dell'Edizione 2019).

Nell'Osservatorio milanese, invece, si sta sviluppando un dibattitto per rendere ancora più aderente la Tabella milanese non solo, come si è visto, alla normativa vigente, ma anche ai recenti arresti della Cassazione (Cass., sent. n. 901/2018 e c.d. “ordinanza decalogo” n. 7535/2018). Sul punto, per esigenze di spazio, mi limito a rinviare al mio articolo SPERA D., Le novità normative e la recente giurisprudenza suggeriscono un ritocco della Tabella milanese del danno non patrimoniale da lesione del bene salute?, in Ridare.it.

Sull'incremento marginale “più che proporzionale” del valore punto

Come accennato, nella Tabella romana si evidenzia altresì che l'incremento del punto del danno biologico, ai sensi degli artt. 138 e 139 cod. ass., deve essere crescente “in modo più che proporzionale” in relazione a ogni punto percentuale di invalidità, ossia l'incremento marginale per ciascun punto deve essere superiore all'incremento operato per il punto precedente.

Si contesta quindi che la Tabella milanese non rispetti questo precetto: aumenterebbe in modo più che proporzionale i valori monetari del punto base del danno biologico solo sino a circa il 40% di invalidità, ma poi se ne discosterebbe perché, nei gradi di invalidità successivi (dal 41% al 100%), il valore punto del danno biologico non aumenterebbe ancora in modo più che proporzionale. Per questo motivo la Tabella romana fa propria la curva dei valori monetari espressi nella Tabella milanese solamente fino al 40% (rectius: 38%), per poi discostarsene con valori monetari più elevati.

Tuttavia, la “critica romana”, anche in questo caso non coglie nel segno.

Infatti, nella costruzione della curva dei risarcimenti, nell'anno 1996, l'Osservatorio milanese ha deciso di «di elaborare una nuova curva, fissando il valore punto come segue:

- per il danno biologico dell'1%, £. 1.600.000;

- per il danno biologico del 10%, £. 3.000.000 al punto (per il bambino di un anno si liquidano £. 30 milioni, pari al 2,7% di £. 1 miliardo e 100 milioni);

- per il danno biologico del 50%, £. 8.500.000 al punto (sembra tanto, ma in realtà per il bambino di 1 anno si liquidano £. 425 milioni, pari al 38,6% di 1 miliardo e 100 milioni);

- per il danno biologico del 100%, £. 11.000.000 (valore rimasto invariato), e quindi un totale di £. 1 miliardo e 100 milioni per il bambino di un anno.

Sulla base di queste premesse, è stata costruita la curva nel seguente modo: nel segmento da 1 a 10 punti, si è proceduto con incrementi di £ 100.000 fino a cinque punti, e di £ 200.000 per ciascun punto fino al 10%; nel segmento da 11 a 50 punti, con incrementi costanti di £. 137.000; nel segmento da 50 a 100 punti, con la crescita del valore punto rallentata in modo omogeneo» (per approfondimenti circa le ragioni dell'evoluzione negli anni, le corrette modalità di applicazione e le criticità delle Tabelle milanesi, v. D. Spera, “Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale”, in Officine del Diritto, Giuffrè, 2018).

La curva dei risarcimenti del danno biologico, costruita nell'anno 1996, è rimasta invariata fino ad oggi con gli opportuni aggiornamenti dei valori monetari secondo gli indici I.S.T.A.T. costo vita: è sviluppata nella seconda colonna della Tabella milanese - Edizione 2018 denominata “Punto biologico 2008 rivalutato al 2018”; sulla medesima curva sono stati poi apportati i “ritocchi” nell'anno 2009 dopo le note sentenze di San Martino.

È di tutta evidenza, quindi, che nella Tabella milanese l'incremento marginale del “valore punto” è a ben vedere crescente “in modo più che proporzionale”, sia pure a scaglioni.

Reputo che tale meccanismo sia quello più aderente all'art. 138 cod. ass.

Ci si deve interrogare, infatti, su come interpretare correttamente la ratio ed il contenuto dell'inciso “in modo più che proporzionale” previsto nell'art. 138 cod. ass.

Nel par. 17 della Relazione illustrativa alla Tabella romana – Edizione 2019 si legge: «il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi».

Orbene, anzi tutto, rilevo che la previsione normativa valorizzata dalla Relazione illustrativa alla Tabella romana ha lo stesso identico contenuto sin dall'emanazione del Codice delle assicurazioni del 7.09.2005, e mai nessuno aveva reputato che le Tabelle milanesi non applicassero un aumento marginale del valore punto più che proporzionale.

In secondo luogo, sottolineo che non è affatto vero che la Tabella romana rispetti il criterio dell'inneggiato incremento “più che proporzionale” del “valore punto”, così come interpretato nella stessa Relazione illustrativa!

Infatti, l'incremento marginale dei valori economici del valore punto “danno biologico” nella Tabella romana - Edizione 2019 è il seguente:

- dal 10% a1l'11% di invalidità: € 103

- dal 20% al 21% di invalidità: € 103

- dal 30% al 31% di invalidità: € 103

- dal 37% al 38% di invalidità: € 102

- dal 38% al 39% di invalidità: € 239

- dal 40% al 41% di invalidità: € 166

- dal 50% al 51% di invalidità: € 194

- dal 60% al 61% di invalidità: € 197

- dal 70% al 71% di invalidità: € 200

- dall'80% all'81% di invalidità: € 192

- dal 90% al 91% di invalidità: € 91

- dal 98% al 99% di invalidità: € 197

In altre parole, la Tabella romana prima afferma che il precetto posto dall'art. 138 cod. ass. in tema di incremento più che proporzionale del punto deve essere interpretato secondo un determinato criterio e poi, di fatto, disattende il criterio enunciato!

Nel merito, tuttavia, è palesemente errata l'interpretazione data dai colleghi romani sull'aumento “in modo più che proporzionale” dei valori monetari “rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi”, come stigmatizzato da autorevole dottrina.

Marco Rossetti, nell'immediatezza dell'approvazione delle Tabelle romane - Edizione 2018, con particolare riguardo all'art. 138 cod. ass. in esame, osservava quanto segue: «…quel che più rileva è che la lettera della norma non ne impedisce una interpretazione coerente con gli insegnamenti della medicina legale. La norma infatti potrebbe tranquillamente essere intesa nel senso che la progressività debba essere il criterio generale cui deve uniformarsi la tabella, allorquando si confronti il valore monetario del primo punto di invalidità, con quello del centesimo punto. Ciò, tuttavia, non impedisce che all'interno della tabella la progressione di crescita del valore monetario del punto non resti costante, ma subisca delle variazioni: e quindi che il valore monetario del punto cresca moderatamente per la prima parte della scala; più marcatamente per le invalidità medie e medio-gravi, e torni a crescere in modo lieve per le invalidità gravi e gravissime, in virtù dei princìpi medico-legali già in precedenza richiamati» (in questi termini, ROSSETTI M., in “Le nuove “tabelle” del Tribunale di Roma, un almagesto sul danno non patrimoniale”, in “Il quotidiano giuridico”.

Ancora una volta trattasi del criterio adottato dall'Osservatorio di Milano nell'allestimento della curva. Si deve tener conto, in proposito, che ogni aumento del valore punto per un determinato grado di invalidità si applica a tutti i punti precedenti: ad esempio se l'incremento monetario marginale è di € 103 dal 30% al 31% di invalidità, l'incremento monetario per quel punto in più di invalidità è pari ad € 103 x 31 punti = € 3.193,00.

Inoltre, poiché l'incremento marginale trascina, come si è detto, un aumento della percentuale di danno da sofferenza interiore presunta (che passa dal 46 al 47% del danno biologico dinamico-relazionale puro nell'esempio fatto), a fortiori l'incremento marginale diventa via via maggiore.

Per una più agevole rappresentazione di quanto esposto, appare utile il seguente prospetto.

Tenendo conto della lesione del bene salute per un bambino di un anno di età, ecco l'andamento dei valori monetari complessivi (danno biologico dinamico relazionale + danno da sofferenza interiore), e quindi dei valori monetari standard (e fatta salva l'ulteriore possibile personalizzazione) del danno non patrimoniale, risultante dalla Tabella Milanese – Edizione 2018, e (in considerazione del valore monetario del primo punto di invalidità) dell'incremento “proporzionale”, e “più che proporzionale”, rispetto all'aumento percentuale del grado di invalidità.

Valori monetari liquidati secondo la Tabella milanese per un bambino di un anno d'età (seconda colonna) e calcolo del maggior incremento più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale del grado d'invalidità (quarta colonna).

Percentuale d'invalidità

(a)

Valore monetario standard liquidato con la Tabella milanese

(b)

Valori monetari calcolati “in modo proporzionale” rispetto all'aumento percentuale del grado d'invalidità

(a) x Euro 1.478 = (c)

Maggiore incremento

più che proporzionale” presente nella Tabella milanese

(b) – (c)

1%

Euro 1.478

Euro 1.478

0

10%

Euro 27.934

Euro 14.780

Euro 13.154

20%

Euro 87.941

Euro 29.560

Euro 58.381

30%

Euro 186.118

Euro 44.340

Euro 141.778

40%

Euro 315. 924

Euro 59.120

Euro 256.804

50%

Euro 471.115

Euro 73.900

Euro 397.215

60%

Euro 640.494

Euro 88.680

Euro 551.814

70%

Euro 803.888

Euro 103.460

Euro 700.428

80%

Euro 954.910

Euro 118.240

Euro 836.670

90%

Euro 1.091.933

Euro 133.020

Euro 958.913

100%

Euro 1.219.355

Euro 147.800

Euro 1.071.555

Risulta quindi comprovato che, alla luce della dottrina e del concreto sviluppo della curva, i valori monetari espressi nella Tabella milanese, coerentemente ai precetti dell'art. 138 cod. ass., sono certamente via via crescenti, «in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi».

Del resto, la soluzione sopra descritta, prescelta dalla Tabella milanese nel 1996, è stata già applicata dallo stesso legislatore!

Infatti, come si è accennato, sia l'art. 139, comma 1, lett. a) che l'art. 138, comma 2, lett. c), cod. ass. prevedono sin dall'originaria emanazione del Codice delle assicurazioni che il valore economico del punto sia crescente in misura “più che proporzionale” in relazione a ogni punto percentuale di invalidità. Ebbene, l'art. 139, comma 6, dispone -sin dal 7.09.2005, in vigore dal 1.01.2006- che, ai fini del calcolo dell'importo del punto base del danno biologico, il coefficiente moltiplicatore aumenti dello 0,1 costante e progressivo per ciascun punto per le invalidità dall1% al 5% e dello 0,2 costante e progressivo per quelle dal 6% al 9%, con progressione analoga a quella adottata nella Tabella milanese.

La personalizzazione del danno biologico nella Tabella romana

Come si è accennato, ai sensi del comma 3 dell'art. 138 cod. ass. «Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento».

Conformemente a questo principio, nei “Criteri orientativi” della Tabella milanese (Edizioni dal 2009 al 2018) si legge che, ai fini della personalizzazione del danno, per adeguatamente aumentare i valori “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili", il giudice deve procedere:

«ad una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:

  • sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),
  • sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo)».

Circa le percentuali da adottare, in correlazione inversa agli aumenti indicati per il danno da sofferenza standard, nella Tabella milanese è previsto che l'aumento personalizzato (indicato nell'ultima colonna della Tabella) sia effettuato in percentuali fino al 50% per tutte le micropermanenti e poi dal 49% sino al 25%, in relazione alle invalidità corrispondenti da 10 a 34 punti percentuali, rimanendo costante in tale misura fino al 100%.

Anche nelle Tabelle romane - Edizione 2018 (par. 175-181, ma N.B., nella seconda numerazione degli stessi, perché, inspiegabilmente, dopo il par. 186, la numerazione riprende dal par. 173), viene disciplinata la personalizzazione del danno biologico e si afferma che tale aumento può essere effettuato dal giudice nel range dal 10% al 50% di quanto liquidato, «soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato». A parte la mancata stigmatizzazione dell'onere della prova, sia pure con percentuali diverse da quella milanese, la Tabella romana contemplava la personalizzazione del danno biologico.

Purtroppo, nella Tabella romana - Edizione 2019, la personalizzazione del danno biologico “sparisce”!

Pensando ad un possibile refuso ne ho chiesto la spiegazione ai colleghi che hanno materialmente curato la pubblicazione della Tabella. Mi hanno riferito che trattasi di una scelta precisa, «in considerazione dei recenti arresti della Cassazione».

Sarebbe stato a mio avviso opportuno lasciare evidente traccia, nella Tabella romana - Edizione 2019, con un'adeguata motivazione circa un'omissione così importante.

Nel merito, osservo che gli arresti significativi della Cassazione culminati nella citata “ordinanza decalogo”, sono tutti anteriori al 28.12.2018 (data di pubblicazione dell'Edizione 2018). Inoltre proprio in quest'ultima ordinanza, lungi dal negare la possibilità di personalizzazione (tesi in verità mai neppure ipotizzata dalla Cassazione), correttamente, se ne delimitano gli ambiti applicativi: «7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'idquod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento».

Questo principio di diritto è stato del resto confermato con la recente sentenza di San Martino 2019 Cass. civ. n. 28988/2019.

Se poi la Tabella romana - Edizione 2019 intende lasciare libero il giudice, in presenza di circostanze personalizzanti, di aumentare ad libitum, e quindi senza limiti, i valori monetari standard, il vulnus con i criteri di cui agli artt. 138 e 139 sarebbe ancora più pregnante: non solo la Tabella romana non ne fa menzione, ma consentirebbe aumenti indefiniti, quando, al contrario, entrambe le disposizioni citate pongono con forza l'esigenza (costituzionalmente orientata) che «L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto” con le modalità prescritte nei predetti articoli, sia “esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche». In altre parole, a mente dell'art. 138 cod. ass., che la Tabella romana dichiara di voler applicare, ma in questo caso disattende, non vi è spazio per alcuna ulteriore liquidazione al di là di quella determinata in base alla citata disposizione.

I valori monetari a confronto nella Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute

Per concludere la disamina del confronto tra le due Tabelle del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, deve essere fatto un cenno ai valori monetari che scaturiscono dall'applicazione dei criteri fin qui esposti.

Per una più immediata comprensione, ho ritenuto utile confrontare le Tabelle sui valori massimi nelle stesse previsti.

Ho tenuto quindi conto della massima personalizzazione del danno biologico permanente subito dal bambino di 1 anno per la Tabella milanese (ultima colonna: dal 50% al 25%) e della massima percentuale di “danno morale” prevista dalla Tabella romana - Edizione 2019 (ultima colonna del par. 51: dal 20% al 90%).

Ebbene, i valori monetari complessivi, in termini assoluti, sono molto diversi tra loro:

- fino a circa il 50% di invalidità i valori monetari romani sono più bassi di quelli milanesi;

- poi i valori “romani” diventano via via più elevati fino a pressochéraddoppiare in relazione alle macroinvalidità superiori al 90%.

Ma è stupefacente evidenziare che, nella Tabella romana - Edizione 28.12.2018, i valori monetari previsti per quelle stesse macroinvalidità sono inferiori per circa 1 milione di euro rispetto a quelli indicati nella Tabella romana - Edizione luglio 2019... altro che aggiornamento ISTAT e prevedibilità delle decisioni giudiziarie!

La rilevante modifica della curva dei valori monetari comprova altresì l'assenza di qualsivoglia prudente ponderazione delle possibili ricadute macroeconomiche: per le compagnie assicuratrici, la necessità di approntare con urgenza maggiori riserve per la copertura dei sinistri già denunciati; per i consumatori, inevitabili aumenti dei premi assicurativi delle polizze per la responsabilità civile!

Sintetiche valutazioni critiche sulle altre Tabelle romane

Per esigenze di spazio, sono costretto ad esporre sintetici rilievi critici sulle altre Tabelle romane di liquidazione del danno non patrimoniale.

Sul “danno non patrimoniale definito da premorienza” o “danno da morte per causa indipendente”

Nei par. 75 e ss. della Tabella romana – Edizione 2019 è stato spiegato il metodo di liquidazione del danno non patrimoniale di chi ha subito la lesione del bene salute e muore prima della liquidazione del danno per causa non ricollegabile alla menomazione subita.

In primo luogo, segnalo che “il criterio romano” non ha trovato consenso in occasione della XII Assemblea nazionale degli Osservatori sulla Giustizia civile, tenutasi a Roma il 19-21 maggio 2017.

Nel report del “Gruppo danno non patrimoniale alla persona”, che sintetizza i lavori di quell'Assemblea nazionale, si afferma: «Si obiettano, invece, al metodo romano le medesime perplessità già sollevate in altra sede:

a) impossibilità di rinvenire una ragione che giustifichi perché talora il risarcimento del primo anno di vita vissuta dall'evento lesivo ammonti ad una somma (in talune ipotesi) anche 50 volte maggiore rispetto a quella risarcita dal secondo anno in avanti. In particolare, si evidenzia che prevedere un ristoro così sensibilmente differente tra il primo anno di vita vissuta e i seguenti sia, per un verso, in palese contrasto con la concezione di danno-conseguenza e, per altro verso, irragionevole, per la irrisoria entità monetaria riconosciuta dal secondo anno in poi;

b) la previsione di quantum risarcitori assai differenti per lo stesso numero di anni di vita vissuta e per le medesime menomazioni invalidanti, a fronte della sola divergenza di età dei danneggiati.

Dopo un articolato dibattito, si constata quindi l'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa anche dall'Osservatorio di Roma, che ritiene di continuare ad applicare il proprio criterio di liquidazione.

La discussione prosegue e si registra la piena approvazione della proposta milanese da parte degli altri Osservatori».

Mi limito qui a confermare che il “metodo romano”, a differenza di quello milanese, liquida una somma eccessiva rispetto ai pregiudizi effettivamente subiti dalla vittima prima del decesso.

Basti pensare ai macrolesi che abbiano subito una invalidità superiore all'80%, che immediatamente acquisirebbero il diritto al risarcimento (da trasferire agli eredi) pari a circa il 50% del danno riconosciuto in base alla Tabella romana, se non fosse morto (v. par. 78 Tabella romana – Edizione 2019).

In sostanza, un ragazzo di 20 anni che abbia subito una invalidità del 90%, e che fosse rimasto in vita per un anno e poi fosse morto per causa diversa, avrebbe maturato il risarcimento di circa € 600.000, per danno biologico, oltre a circa € 400.000, per danno morale, per un totale quindi di circa 1 milione di euro, e fatta salva l'ulteriore possibile personalizzazione! E' vero che la sofferenza è certamente maggiore nei primi anni successivi alla menomazione, ma la Cassazione ha sempre correttamente ritenuto che, di regola, il danno non patrimoniale è essenzialmente un danno futuro, non in re ipsa; tuttavia, la liquidazione va parametrata alla durata effettiva della vita, se questa è più breve - per cause indipendenti dal sinistro oggetto del giudizio - rispetto a quella attesa o corrispondente alla vita media, tenendo conto della maggiore intensità del patema d'animo nei primi tempi successivi all'evento (Cass. civ., sent. n. 10897/2016).

Nel caso predetto, la Tabella milanese prevede invece il risarcimento nella misura, a mio giudizio più congrua, di circa 47.000 €, aumentabili per la personalizzazione fino a complessivi € 70.000.

I valori milanesi si giustificano anche perché l'Osservatorio di Milano ricerca l'armonia dei valori monetari pure tra le varie Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale: nell'esempio in esame sarebbe davvero incongruo liquidare, iure hereditatis, ai due genitori circa € 1.000.000 (in applicazione della Tabella romana) ed, invece, liquidare complessivamente agli stessi genitori, iure proprio (in applicazione sia della Tabella romana che di quella milanese), circa € 600.000 per la perdita del rapporto parentale, se il giovane figlio fosse deceduto immediatamente a causa del sinistro.

Sul danno “terminale” o “catastrofale”

In relazione alla Tabella del “danno catastrofale” o “terminale”, se il decesso avviene allorquando i postumi non si siano ancora stabilizzati (v. par. 89 della Tabella romana - Edizione 2019), per i primi 30 giorni si liquidano agli eredi € 130.000 e poi ancora € 1.000 per ciascun giorno successivo, “salva personalizzazione” (di cui però non si indica la percentuale); ma, se successivamente si consolidano i postumi, forse si aggiungerebbe anche la liquidazione delle somme previste per il “danno da morte per altra causa” (ma sinceramente per me rimane oscuro il criterio di liquidazione indicato nei par. 87-88 della Tabella romana - Edizione 2019).

Anche in questo caso mi sembrano davvero eccessive le somme liquidate agli eredi.

Al contrario la Tabella milanese prevede per i primi 100 giorni, nell'ipotesi di massima personalizzazione, la somma complessiva di circa € 110.000; per ogni giorno successivo la Tabella si riconduce armonicamente al danno da inabilità temporanea, che nella massima personalizzazione prevede la somma di € 147 pro die (pari ad € 53.655 se la lucida agonia dovesse protrarsi ancora per un intero anno).

Sul danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale

Le Tabelle romane di liquidazione del danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale prevedono quali soggetti legittimati, non solo il coniuge e il convivente, i figli, i genitori, il nonno e i fratelli (come per la Tabella milanese), ma anche gli zii, i nipoti e i cugini.

Le Tabelle romane sembrano quindi sbilanciate in favore di una serie di soggetti che possono partecipare al giudizio ed aggredire, a vario titolo, il patrimonio del danneggiante (non sempre soggetto assicurato per la responsabilità civile).

Le Tabelle prevedono poi il meccanismo del “valore punto”, come analiticamente spiegato nei par. 58 e ss. delle Tabelle romane - Edizione 2019. La asserita “forza” delle Tabelle romane viene individuata, quindi, nella maggiore prevedibilità della decisione.

In proposito, mi limito ad osservare che le Tabelle romane prevedono che la mancata convivenza possa comportare la riduzione del risarcimento fino alla metà: criterio che non solo rende assolutamente incerta la liquidazione, ma è anche iniquo alla luce delle moderne modalità di rapporti interpersonali, sempre più basati su telefonia, social e internet; inoltre la mancanza di altri familiari entro il secondo grado può giustificare l'aumento del risarcimento da un terzo alla metà.

A mio avviso, la principale criticità delle Tabelle in esame consiste nella considerazione che esse sono troppo “ingessate”, perché prevedono il valore dei punti che devono essere obbligatoriamente riconosciuti.

Le mie perplessità possono essere meglio comprese alla luce di un caso che mi è capitato in un processo in cui era stato domandato il danno da perdita del rapporto parentale; alla mia richiesta di enucleare le allegazioni necessarie per l'accertamento e la liquidazione del danno, l'avvocato (del Foro di Roma) della parte attrice ha replicato che, dal certificato di residenza prodotto, risultava la prova dell'intero danno subito da tutti i prossimi congiunti: il rapporto parentale, la convivenza, l'età della vittima e quella dei prossimi congiunti!

Per l'Osservatorio di Milano non esistono invece scorciatoie, rimanendo imprescindibile il rispetto degli oneri di allegazione e prova che gravano sulle parti.

Invero, l'Osservatorio milanese ha preso atto dell'ampiezza della forbice del risarcimento del danno previsto nelle Tabelle milanesi, rilevando che questa circostanza rende meno agevole la definizione stragiudiziale delle liti.

Pertanto, proprio al fine di superare questa criticità, l'Osservatorio di Milano sta monitorando oltre 500 sentenze per verificare quali allegazioni di fatti e prove (anche presuntive) vengono usualmente poste dai giudici alla base della motivazione della liquidazione di un importo piuttosto che di un altro nell'ampia forbice prevista in Tabella. Il lavoro è ancora in corso e spero che si possa concludere a breve con risultati positivi, al fine di meglio orientare avvocati e giudici nella definizione delle controversie.

Conclusioni

Solo attraverso il continuo monitoraggio dei precedenti giudiziari è possibile addivenire a soluzioni ponderate e maggiormente condivise.

L'obiettivo è dare forza e prevedibilità alle decisioni giudiziarie, favorendo così anche le transazioni stragiudiziali delle liti: il tutto sempre nell'attesa di un intervento normativo la cui necessità è evidenziata proprio dalle divergenze tra i vari documenti “tabellari” fin qui esaminati.

Documenti che, vorrei sottolineare, rappresentano ciascuno una proposta per superare l'assenza di indici normativi di per sé uniformi e, dunque, si pongono in una prospettiva per così dire di supplenza in attesa dell'intervento del legislatore.

E, in questa prospettiva di supplenza, credo dunque sia interesse di tutti individuare criteri tendenzialmente uniformi che possano guidare proficuamente il lavoro quotidiano di avvocati, giudici e C.T.U., al fine di garantire la parità di trattamento in situazioni analoghe ed, in definitiva, una effettiva (e non solo formale) equità nelle pronunce giudiziali e nelle transazioni.

La responsabilità civile si fonda su delicati meccanismi che possono essere facilmente pregiudicati. E' compito di tutti gli operatori, ed in primo luogo dei giudici (di merito e di legittimità), degli avvocati, della dottrina, agire sempre al fine di migliorare l'armonia di un comune sentire e rafforzare (e non minare) le certezze faticosamente conquistate, fugando così il rischio di un pericoloso ritorno al caos, imperante nei primi anni di questo nuovo millennio, nella tormentata ricerca di criteri condivisi nella liquidazione del danno non patrimoniale.

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