I fatti di causa. Il giudizio trae origine dalla richiesta di risarcimento rivolta a seguito di incidente stradale. La richiesta è rigettata sia in primo grado che in secondo, sebbene con diversa motivazione. E non ha miglior fortuna in grado di cassazione, dove il ricorso è quindi respinto.
Ebbene, il tribunale, in secondo grado, aveva ritenuto la domanda non inammissibile per intervenuta transazione (come invece aveva concluso il giudice di pace), ma infondata, avendo l'attore ricevuto la somma integralmente satisfattiva dei danni subiti.
Di tutt'altro avviso l'uomo, che ricorre dunque in grado di cassazione con tre motivi.
Con il primo motivo, afferma la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., 139 d.lgs. n. 209/2005 e 32, d.l. n. 1/2012.
Il giudice dell'appello avrebbe errato non riconoscendogli, in violazione dell'art. 139 cit., residuata, come conseguenza del sinistro, alcuna invalidità permanente e questo, nonostante egli stesso e la controparte, la compagnia assicuratrice, avessero depositato le perizie medico-legali (le quali, sebbene in grandezza differente, ravvedevano la presenza dell'invalidità permanente). Il ricorrente contesta il fatto che la decisione sia argomentata con l'assenza di accertamenti clinici strumentali e considerando come irrilevanti i certificati emessi dai suoi medici e la perizia di controparte; in tal modo, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe “imbrigliato” il risarcimento del danno biologico al vincolo di un esame strumentale, omettendo di considerare che solo l'accertamento medico-legale avrebbe consentito di accertare la presenza di un'invalidità permanente (in seguito alla distorsione del rachide cervicale). Inoltre, afferma il ricorrente, alla fattispecie de qua non sarebbe applicabile la disposizione di cui all'art. 32 cit., che prevede la necessità di un accertamento strumentale, in quanto introdotta successivamente al suo verificarsi.
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in quanto, pur avendo corretto la motivazione, il tribunale ha proceduto a decidere nel merito compiendo “una valutazione personale” dell'invalidità permanente, in particolare, considerando la banalità della lesione in questione come un fatto notorio e deducendo che non ne potesse derivare un peggioramento della qualità della vita del danneggiato - senza disporre la consulenza tecnica d'ufficio che era stata richiesta.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente contesta in sentenza, in violazione degli artt. 1223 e/o 1226 c.c., il mancato riconoscimento delle spese di patrocinio stragiudiziale (prestato da un'agenzia infortunistica e non da un legale), di cui aveva fornito prova. Tale decisione sarebbe stata assunta in contrasto con l'ormai pacifico orientamento della Corte di Legittimità secondo cui l'assistenza tecnica fornita in fase stragiudiziale costituisce un danno patrimoniale conseguente all'illecito, da liquidarsi come emergente secondo il principio della regolarità causale previsto dall'art. 1223 c.c.
La Corte, come detto, ritiene infondato il ricorso.
L'accertamento della c.d. micropermanente è soggetto a criteri medico – legali rigorosi ed obiettivi. I primi due motivi sono affrontati congiuntamente. Ed invero, la Corte condivide l'esclusione, operata dal tribunale, della invalidità permanente come anche la statuizione circa la necessità di un esame clinico strumentale obiettivo.
Dopo avere riportato i fatti risultanti nella sentenza, la Corte evidenzia i passaggi del provvedimento: ebbene, il tribunale aveva escluso la configurabilità di una invalidità permanente in forza della lievissima entità delle lesioni refertate dall'ospedale (e cioè “cervicoalgia post traumatica e trauma alla spalla sx” con prognosi di dieci giorni e poi la prescrizione di mantenere il collare per altri 7). Il giudice dell'appello, rammentato che un danno non coincide con la violazione di un diritto, ma è una sua conseguenza, e che, in particolare, il danno biologico consiste solo in quella compromissione dell'integrità psicofisica che possa essere accertata con criteri obiettivi e scientifici, ha poi concluso che nel caso concreto il danneggiato non aveva riportato alcuna limitazione funzionale come conseguenza delle lesioni; dunque non si era verificato alcun peggioramento della qualità della vita del danneggiato.
La documentazione fornita dalle parti, invero, è stata valutata dal giudice, il quale ne ha escluso l'utilità, dal momento che essa semplicemente riportava dichiarazioni del danneggiato, ed inoltre il lungo periodo di prognosi concessogli contrastava con la modesta entità del quadro clinico risultante dalla documentazione del pronto soccorso; dunque erano assenti i “necessari accertamenti clinici strumentali in grado di rilevare l'esistenza di postumi invalidanti a carattere permanente”.
Ebbene, se tale è il l'iter motivazionale osservato dal giudice dell'appello, esso, afferma la Corte, è in linea con l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità (l'ordinanza menziona, tra le decisioni più recenti, Cass. civ., n. 10816/2019 e Cass. civ., n. 1272/2019, quest'ultima, proprio su di un caso riguardante la lesione del rachide cervicale) secondo cui il danno da c.d. micropermanente dev'essere accertato con “criteri medico-legali rigorosi e oggettivi”; in proposito, l'esame clinico strumentale non rappresenta l'unico mezzo probatorio, ma lo è quando, come nel caso di specie, si tratti di una patologia non riscontrabile con l'esame visivo. Conseguentemente, il giudice ha respinto la richiesta di consulenza tecnica, la quale è rimessa alla sua valutazione discrezionale (tra tante decisioni sul punto si menziona Cass. civ., n. 20626/2016) e (come molte volte affermato in giurisprudenza, la Corte cita qui tra tante Cass. civ., n. 1299/2014) deve coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti e non può supplire alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio (è evidenziato che il ricorrente non aveva corredato la richiesta risarcimento del danno da micropermanente con esami strumentali che avrebbero consentito una valutazione di tipo obiettivo).
Ritenuta infondata anche la contestazione circa l'inapplicabilità della novella di cui all'art. 32 perché introdotto dopo i fatti da cui è sorto il giudizio: per la Corte, giustamente il tribunale, a parte il rilevo che l'articolo in merito alla necessità dell'accertamento medico strumentale nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dall'art. 130 del codice delle assicurazioni (il quale già definiva il danno biologico come la lesione “suscettibile di accertamento medico-legale”), ha statuito che il giudice di merito deve basare le proprie decisioni sulle norme esistenti al momento decide; e nel caso de quo, la norma era peraltro già esistente anche al momento della notifica della citazione.
Le spese di assistenza stragiudiziale sono rimborsabili solo se utili, secondo una valutazione ex ante. Infondato anche il terzo motivo: è vero (lo ricorda anche il ricorrente) che le spese stragiudiziali sono annoverate dalla giurisprudenza di Legittimità nell'ambito del danno emergente (cita Cass. civ., Sez. Un. n. 16990/2017), ma prosegue la Cote, dette spese sono ritenute rimborsabili solo se ritenute utili e la valutazione di tale utilità deve essere effettuata ex ante, cioè in vista di quello che poteva presumersi l'esito del futuro giudizio.
Ed infatti, l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è intrinsecamente diversa dall'attività svolta nell'ambito del giudizio, alla quale ultima riferiscono le spese processuali vere e proprie. Dunque, il riconoscimento della debenza di tali somme, sebbene la quantificazione è soggetta alle tariffe forensi - è subordinato all'espletamento dei generali oneri di domanda, allegazione e prova, similmente alle altre voci di danno emergente. Ad es., si prosegue, è stata negata la configurabilità di danno emergente nei casi in cui risulti superflua ai fini di una più pronta definizione della lite, non avendo auto l'utilità di evitare il giudizio o di accelerare la soluzione di problemi tecnici complessi (Cass. civ., n. 9548/2017); utilità che l'intervento della società infortunistica non ha avuto in concreto.
Il Tribunale, quindi, ha applicato correttamente detto principio, avendo escluso il rimborso delle spese stragiudiziali, con la motivazione che possono esserlo solo se, ove il richiedente sia vittorioso, risultino necessarie e giustificate in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
(FONTE: dirittoegiustizia.it)