Produzione delle dichiarazioni dei redditi nel procedimento di divorzio
19 Dicembre 2019
È possibile depositare ricorso di divorzio giudiziale senza produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, considerando che la disputa tra i coniugi riguarda solo la questione “frequentazioni” del minore?
La legge sul divorzio (artt. 4, comma 6, e 5 comma 9, l. n. 898/1970) prevede l'obbligo per le parti di allegare al ricorso introduttivo la dichiarazione dei redditi e ogni altra documentazione relativa al loro patrimonio personale (ad esempio: visure catastali, visure del PRA, estratti conti correnti bancari etc.) e ciò indipendentemente dalle questioni oggetto della controversia familiare e quindi dal fatto che la controversia verta solo sulla frequentazione del minore. Ritengo, peraltro, che, in caso di procedimento giudiziale, non sia da escludere che l'altro coniuge svolga domande a contenuto economico e quindi consiglierei di allegare comunque le dichiarazioni fiscali al ricorso. Al massimo, poiché nella prassi il Presidente, con il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, è solito ordinare alle parti di depositare le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni unitamente a quella relativa all'anno in cui è intervenuta la separazione, potrebbe considerarsi questo momento il termine ultimo per assolvere all'incombente. L'omessa allegazione di tale documentazione, pur non prevedendo alcuna sanzione diretta potrebbe però portare a una valutazione negativa del comportamento della parte ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. Eviterei, comunque sia, che il giudice, in corso di causa, ordini di esibire la documentazione fiscale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
*Fonte: www.ilfamiliarista.it |