ATP per responsabilità sanitaria: la chiamata di terzo è tempestiva se richiesta non oltre la prima udienza
27 Dicembre 2019
Tizio propone un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. nei confronti della struttura sanitaria che, costituendosi in udienza, contesta l'an debeatur deducendo anche la responsabilità esclusiva di altro presidio ospedaliero. Il Giudice, ritenuta ammissibile la domanda, nomina un consulente d'ufficio e fissa apposita udienza per il giuramento. A questo punto Tizio, meglio esaminate le difese avversarie, decide di chiamare in causa la seconda struttura sanitaria ed avanza istanza all'udienza fissata per il giuramento dell'ausiliario. È tempestiva la richiesta?
Dottrina e giurisprudenza ritengono ammissibile la chiamata di terzo nell'ambito di un procedimento di istruzione preventiva. E questa regola non soffre eccezioni neppure nel caso di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-bis c.p.c. Occorre capire, però, se questo diritto debba essere esercitato non oltre la prima udienza di comparizione delle parti ovvero – non potendo applicarsi le preclusioni previste per il rito ordinario – anche in un momento successivo. La questione deve dapprima essere esaminata in linea generale e poi con particolare riguardo all'accertamento tecnico preventivo avviato – quale condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio di merito – per fare accertare una responsabilità sanitaria. Ebbene, a me pare che il termine entro il quale, mediante rituale istanza, la parte possa chiedere di estendere il contraddittorio in un procedimento di istruzione preventiva, pur se non espressamente previsto dalla norma, debba necessariamente individuarsi nella udienza fissata dal Giudice ai sensi dell'art. 694 c.p.c. e comunque prima che sia stata emessa la ordinanza di cui all'art. 695 c.p.c.: norme, queste, entrambe applicabili all'accertamento tecnico preventivo in quanto richiamate proprio dall'art. 696 c.p.c. È quello il momento in cui il Giudice, all'esito, quando occorre, di sommarie informazioni e, più in generale, alla luce delle difese svolte dalle parti, provvede con ordinanza sulla istanza di istruzione preventiva. E ciò perché, se è regola che non ammette eccezione quella che impone sempre – anche nel caso di procedimenti deformalizzati – il rispetto del principio del contraddittorio, che si traduce nella sostanziale parità di tutte le parti del giudizio, verosimilmente si violerebbe questo precetto se si consentisse ad una delle parti di chiamare nel procedimento un terzo quando il Giudice si è già pronunciato sulla istanza introduttiva di un procedimento di istruzione preventiva, ammettendo il mezzo di prova ovvero l'accertamento tecnico. Né sarebbe trascurabile un altro aspetto: ammessa la CTU e fissata l'udienza per il giuramento del consulente, il Giudice – per potere autorizzare la chiamata di un terzo – dovrebbe prima revocare la ordinanza con la quale ha disposto la consulenza tecnica, ma a tanto potrebbe ostare l'art. 695 c.p.c., a mente del quale questo provvedimento non sarebbe impugnabile e dunque, ai sensi del comma 2 n. 2 dell'art. 177 c.p.c., non sarebbe suscettibile di modifica. A maggior ragione dovrà individuarsi un termine, oltre il quale non sarà più possibile estendere a terzi il contraddittorio, nella consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. cui deve fare ricorso – pena di improcedibilità – chi intenda esercitare un'azione innanzi al giudice civile per fare accertare una responsabilità di natura sanitaria. Qui l'esigenza di fare coincidere con la prima udienza il momento ultimo in cui le parti possono chiedere di chiamare un terzo, anche quando questa necessità è consequenziale alle avversarie difese, si imporrebbe non solo al fine di salvaguardare il principio del contraddittorio sopra richiamato ma anche per esigenze di economia processuale e per garantire la celerità e speditezza di un procedimento che, per volontà del legislatore, deve concludersi entro il termine “perentorio” di sei mesi dal deposito del ricorso e che quindi non ammetterebbe rallentamenti se non in via del tutto eccezionale. Ed è proprio in nome di questa esigenza di celerità che - secondo alcuni - nel ricorso ex art. 696-bis c.p.c. per l'accertamento della responsabilità sanitaria non sempre il Giudice dovrebbe autorizzare la chiamata di terzo, la quale sarebbe senz'altro ammissibile se funzionale al coinvolgimento dell'assicuratore della struttura sanitaria ma non anche quando questa miri ad estendere il contraddittorio nei confronti dei medici ritenuti responsabili, e ciò tenuto conto non solo del fatto che una molteplicità di chiamate in causa comprometterebbe il termine perentorio, ma anche della circostanza che la legge delinea in prima battuta la responsabilità della struttura e che l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti dei sanitari può avvenire nei limiti stabiliti dall'art. 9 l. n. 24/2017 (Tassone S., CTP ex legge Gelli: riflessioni sull'applicazione dell'istituto in base all'esperienza della IV sez. civ. del Tribunale di Torino, in Ridare 5 settembre 2019; Amirante V., La consulenza tecnica preventiva e la nuova condizione di procedibilità: disciplina, tempi, soggetti, in Ridare.it 18 luglio 2017). Più incerta sembra la risposta se – come nella specie – la necessità di chiamare un terzo nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. nasce dalle difese svolte dalla struttura sanitaria che – respingendo ogni addebito – deduca la responsabilità di altro presidio ospedaliero. Premesso che comunque l'istanza andrebbe formulata al più tardi alla prima udienza di comparizione e comunque prima che il Giudice abbia ammesso la consulenza e rinviato per il giuramento, a me pare che – se tempestivamente proposta – la chiamata del terzo dovrebbe essere autorizzata al fine di assicurare innanzitutto l'utile esperimento della consulenza ex art. 696-bis c.p.c. nell'ottica della definizione transattiva e, in secondo luogo, la celebrazione di un processo al quale partecipino tutti i soggetti astrattamente responsabili: opzione che potrebbe essere messa in discussione qualora uno di costoro, non essendo stata autorizzata la sua chiamata, rimanesse estraneo alla fase dell'accertamento tecnico preventivo.
*Fonte: www.ridare.it |