La compensazione fiscale nel concordato preventivo omologato
30 Dicembre 2019
Concordato liquidatorio omologato. L'IVA a credito relativa al periodo post concordato può essere utilizzata in compensazione con altri tributi in presenza di cartelle a ruolo?
Cenni generali La compensazione è uno dei modi previsti dalla legge per estinguere le obbligazioni. Il suo presupposto è che due soggetti siano fra loro, in un dato momento, debitori e creditori per prestazioni omogenee. Per effetto della compensazione, le contrapposte obbligazioni si elidono. Quando le obbligazioni sono di egual valore, entrambe, con la compensazione, si estinguono. In caso contrario, la compensazione opera sino alla concorrenza dell'obbligazione minore, estinguendola: l'obbligazione maggiore residua, così, per l'eccedenza. Per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di danaro o cose fungibili dello stesso genere, la compensazione opera ex lege, sempreché i crediti siano liquidi, esigibili, non sottoposti a condizione, né indeterminati ovvero indeterminabili (compensazione legale). Qualora uno dei crediti non sia liquido, ma sia tuttavia di pronta liquidabilità, il giudice può dichiarare la compensazione fra le obbligazioni nei limiti del valore certo (compensazione giudiziale). La compensazione può avere poi luogo per volontà delle parti, le quali stabiliscono – appunto pattiziamente – i termini dell'accordo compensativo (compensazione volontaria). Nella compensazione legale gli effetti estintivi si hanno dal giorno della coesistenza delle reciproche obbligazioni; in quella giudiziale, dalla data del provvedimento con il quale il giudice dichiari la compensazione; in quella volontaria, dal giorno stabilito nell'accordo negoziale ovvero dal momento in cui si verifichino le condizioni ivi previste. Anche l'obbligazione tributaria può essere estinta mediante la compensazione di stampo civilistico (art. 8, comma 1, L. n. 212/2000, cd. Statuto dei diritti del contribuente). In questo senso, la Corte di Cassazione ritiene che il legislatore, con lo Statuto del contribuente, ha inteso recepire i “generali canoni del codice civile sull'estinzione per compensazione”, pur nei limiti “dell'applicabilità del relativo istituto secondo la normativa tributaria in vigore solo nei casi specificamente contemplati” (Cass. n. 14579/2001).
La compensazione nel concordato preventivo L'art. 169, comma 1, l. fall. richiama, fra le altre norme della procedura fallimentare applicabili al concordato preventivo, l'art. 56, comma 1, l. fall. Per effetto di tale richiamo, i creditori dell'imprenditore possono compensare i propri debiti verso il medesimo con i loro crediti, ove anche non scaduti alla data d'apertura del concorso (rectius, di presentazione del ricorso). D'altra parte, nel concordato – per quanto il debitore mantenga il “possesso” del proprio patrimonio (sotto il controllo degli organi della procedura) – vige lo stesso principio di concorsualità che informa la procedura fallimentare. Tanto premesso, la compensazione determina una deroga al principio di par condicio, assicurando al creditore che la eccepisca nei confronti dell'imprenditore un trattamento più favorevole rispetto agli altri creditori. Perché possa operare la compensazione fiscale occorre che entrambi i crediti siano sorti prima della presentazione della domanda concordataria (Cass. n. 755/1999, peraltro resa in ambito di procedura fallimentare). Fra l'altro, oltre al requisito di “anteriorità”, deve sussistere quello di “certezza”: non può essere utilizzato in compensazione un credito maturato in capo all'imprenditore ante concordato per il quale, al momento della presentazione del ricorso, sia pendente contenzioso tributario. Il liquidatore giudiziale non può dunque utilizzare in compensazione un credito tributario sorto successivamente alla presentazione della domanda concordataria per estinguere un debito tributario sorto in capo all'imprenditore ante concordato. In questo caso, oltre a mancare il requisito d'anteriorità, si determinerebbe una possibile lesione delle ragioni dei creditori prededucibili; del resto, il creditore erariale concorsuale otterrebbe l'integrale soddisfacimento del proprio credito sorto ante procedura, in violazione del principio di par condicio fra creditori concorsuali. In teoria il liquidatore giudiziale non potrebbe utilizzare in compensazione nemmeno crediti tributari sorti in capo al debitore ante concordato per estinguere debiti tributari sorti nel corso dello svolgimento delle operazioni concorsuali. Mancherebbe infatti, in questo caso, il ricordato requisito d'anteriorità al concorso di uno dei crediti (quello erariale maturato in corso di concordato). Tuttavia, siccome il credito dell'Amministrazione finanziaria rappresenta un credito prededucibile ex art. 111, comma 2, l. fall., in concreto la compensazione con l'anteriore credito del debitore (purchè incontestato, atteso che in questa ipotesi andrebbe comunque pagato nella sua interezza) potrebbe anche considerarsi attuabile. Venendo alla risposta al quesito, è invece sempre possibile la compensazione fiscale fra crediti e debiti tributari sorti nel corso della procedura concorsuale, per le ragioni di cui in appresso.
Risposta al quesito Il liquidatore giudiziale può operare la compensazione fiscale – secondo lo schema generale di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 – fra crediti e debiti tributari sorti nel corso della procedura concorsuale. Risultano integrati, in questo caso, i presupposti perché possa operare la compensazione fiscale in ambito di concordato preventivo: sussiste infatti il requisito di reciprocità dei crediti sotto il duplice profilo temporale (entrambe le obbligazioni sono sorte post procedura) e soggettivo (il rapporto tributario si instaura direttamente fra procedura ed Erario, rimanendo estranee le vicende ante concordato). Non preclude al liquidatore giudiziale la possibilità di operare la compensazione fiscale l'eventuale sussistenza di debiti tributari iscritti a ruolo nei confronti dell'imprenditore circa rapporti fiscali generatisi ante concordato. In questo senso, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 13/E dell'11/03/2011, resa in ambito di fallimento ma, per quanto detto in precedenza, applicabile anche al concordato, ha precisato che “in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa”. In conclusione, si ritiene che il liquidatore giudiziale di un concordato preventivo omologato abbia piena facoltà di effettuare la compensazione fiscale ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, tra crediti e debiti tributari sorti in corso di procedura – dunque anche con riferimento al tributo IVA (cd. compensazione orizzontale) –, nei limiti fissati dalla norma tributaria.
Fonte: Ilfallimentarista.it
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