Le condotte riparatorie: profili istituzionali e problemi interpretativi

Angelo Salerno
09 Gennaio 2020

La recente riforma del 2017, con legge n. 103, ha introdotto nel codice penale un nuovo strumento di deflazione dei procedimenti penali, con l'obiettivo di ridurre i carichi pendenti, attraverso la previsione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter c.p., per “condotte riparatorie”, destinata ad operare nella fase antecedente l'apertura del dibattimento, le cui prime applicazioni hanno tuttavia posto problemi interpretativi, solo in parte risolti dalla giurisprudenza.
Abstract

La recente riforma del 2017, con legge n. 103, ha introdotto nel codice penale un nuovo strumento di deflazione dei procedimenti penali, con l'obiettivo di ridurre i carichi pendenti, attraverso la previsione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter c.p., per “condotte riparatorie”, destinata ad operare nella fase antecedente l'apertura del dibattimento, le cui prime applicazioni hanno tuttavia posto problemi interpretativi, solo in parte risolti dalla giurisprudenza.

Profili istituzionali

Il comma primo dell'art. 1 della legge n. 103 del 2017 ha introdotto nel testo del codice penale il nuovo art. 162-ter, rubricato Estinzione del reato per condotte riparatorie, che si compone di tre commi, il primo dei quali prevede che “Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo dell'apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato”.

L'incipit del nuovo articolo delinea, dunque, fin da subito, la natura e l'ambito operativo dell'istituto, precisando che trattasi di una causa di estinzione del reato – come altresì confermato dalla collocazione della norma – destinata a operare in caso di reati (senza distinzione tra delitti e contravvenzioni) procedibili a querela di parte, con la precisazione che la querela deve risultare rimettibile da parte della persona offesa.

Non sono invece previsti limiti di natura edittale ma, con Legge n. 172 del 2017, entrata in vigore il 6 dicembre dello stesso anno, il legislatore ha escluso espressamente (ma irretroattivamente) l'operatività dell'art. 162-ter c.p. per il delitto di atti persecutori, ex art. 612-bis c.p.

L'estinzione del reato consegue alla riparazione del danno cagionato dal reato, nonché all'eliminazione delle conseguenze offensive dello stesso, ove risulti possibile.

La prima può avvenire mediante la restituzione di quanto illecitamente sottratto alla persona offesa ovvero per equivalente, tramite risarcimento del danno.

In entrambi i casi dovrà trattarsi di una riparazione integrale, non essendo stato previsto alcun effetto estintivo in caso di restituzioni o risarcimento parziali.

La nuova causa di estinzione del reato si pone dunque quale strumento deflattivo del contenzioso penale, consentendo l'estinzione del reato e la definizione del processo a fronte della condotta riparatoria da parte del reo; nel contempo, assolve a una funzione di riconciliazione, propria della c.d. mediazione penale, volta a ristabilire rapporti pacifici tra le parti private del processo, mediante condotte riparatorie, presentazione di scuse e comportamenti sintomatici di resipiscenza da parte del reo.

L'iniziativa è riconosciuta al solo imputato e prescinde dunque dalla volontà della vittima, come accade invece nel caso di remissione di querela; tanto appare confermato dal secondo periodo del comma primo dell'art. 162-ter c.p., ai sensi del quale “Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”.

Allorché dunque la persona offesa rifiuti di accettare quanto offerto dall'imputato, quest'ultimo potrà comunque ottenere l'estinzione del reato quando il giudice abbia ritenuto congrua, secondo il proprio prudente apprezzamento, la somma offerta a titolo di risarcimento del danno, nelle forme dell'offerta reale disciplinate dagli articoli del Codice civile in materia di mora del creditore.

Le riparazioni integrali dovranno aver luogo entro il termine di cui all'art. 492 c.p.p., individuato nella dichiarazione di apertura del dibattimento. L'imputato dovrà dunque chiedere la pronuncia di proscioglimento, ai sensi dell'art. 469 c.p.p. (trattandosi di causa di estinzione del reato intervenuta in fase predibattimentale), in sede di esame delle questioni preliminari.

In merito all'accoglimento della richiesta, in ossequio al principio del contraddittorio tra le parti che, ai sensi dell'art. 111 Cost., vige nel processo penale, il giudice dovrà sentire le parti, anche al fine di valutare la congruità dell'offerta dell'imputato e le ragioni dell'eventuale rifiuto da parte della persona offesa.

Il secondo comma dell'art. 162-ter c.p. prende invece in considerazione l'ipotesi in cui l'imputato dimostri di non aver potuto, per ragioni allo stesso non imputabili, provvedere al risarcimento del danno prima dell'apertura del dibattimento (anche in questo caso il legislatore non fa alcun riferimento alle restituzioni, né all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato), consentendo al giudice di concedere, su richiesta di parte, un termine non superiore a sei mesi per provvedere al pagamento, anche in forma rateale.

In caso di accoglimento della richiesta il processo rimane sospeso fino alla scadenza del predetto termine, a seguito della quale deve essere fissata udienza per accertare l'avvenuto pagamento e, in caso di esito positivo, dichiarare l'estinzione del reato. In ogni caso l'udienza in questione non può essere celebrata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per adempiere, sebbene nulla sia stato previsto in merito al carattere perentorio o meramente ordinatorio di tale termine.

La concessione della proroga dovrà essere accompagnata dalla imposizione di specifiche prescrizioni relative alle modalità del pagamento e, in caso di rateazione, all'entità e ai tempi delle singole rate.

Il comma secondo dell'art. 162-ter c.p. prevede infine espressamente che i termini di prescrizione sono sospesi durante il periodo che intercorre tra la richiesta di proroga e la successiva udienza e fa altresì salvo il disposto dell'art. 240 c.p., comma secondo, in merito alla confisca obbligatoria, anche in caso di estinzione del reato.

Profili successori

In merito all'efficacia della nuova causa di estinzione del reato in relazione ai fatti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 162 ter c.p., il legislatore ha dettato una dettagliata disciplina ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 1 della legge 103 del 2017.

In particolare, il comma secondo della citata disposizione prevede espressamente che il nuovo art. 162-ter c.p. si applica “anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della [legge n. 103 del 2017]”, precisando altresì che in tali ipotesi “il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura di dibattimento di primo grado”.

Con maggior precisione, il comma terzo dell'art. 1 dispone che, in tal caso, “l'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato”.

Anche in questo caso, “Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento”.

Il legislatore della riforma ha dunque introdotto un termine decadenziale, individuandolo nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 103 (e quindi 3 agosto 2017), entro cui l'imputato può chiedere un termine per provvedere a realizzare il presupposto della causa di estinzione del reato; qualora invece abbia già provveduto in precedenza (anche al fine di ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 c.p.), potrà chiedere di applicare retroattivamente il disposto dell'art. 162-ter c.p. e ottenere una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato. Trattasi infatti di una disciplina di favore che, pertanto, è destinata senza alcun dubbio a retroagire, fermo tuttavia il limite del giudicato sancito dall'art. 2, comma quarto, c.p.

La Corte di Cassazione, con sentenza dell'8 giugno 2018, n. 26285, ha inoltre precisato, sciogliendo ogni dubbio in merito, che la nuova disposizione “è applicabile anche ai processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore della relativa disciplina purché le condotte riparatorie siano state già eseguite nel corso del giudizio di merito”.

Emerge dunque la necessità che l'imputato abbia già effettuato il risarcimento integrale del danno ovvero le restituzioni prima del giudizio di legittimità, non essendo ammessa, in tale sede, la richiesta di termine ad hoc, fatta salva tuttavia nel giudizio di rinvio, ove si tratti di processi pendenti in sede di legittimità al momento dell'entrata in vigore della legge n. 103/2017.

Problemi interpretativi

Fin dalle sue prime applicazioni, la nuova causa di estinzione del reato ha posto dubbi di carattere interpretativo, tutt'oggi attuali.

In primo luogo, non si comprende il motivo per cui il secondo comma dell'art. 162-ter c.p. faccia riferimento, nel disciplinare il caso in cui la persona offesa non accetti le riparazioni, esclusivamente al risarcimento del danno, così escludendo, quantomeno sul piano letterale, la possibilità di procedere alle restituzioni mediante offerta reale (si pensi al caso in cui la persona offesa non intenda ricevere la restituzione di un bene oggetto di furto).

L'eadem ratio che contraddistingue le due ipotesi suggerirebbe un'estensione analogica del disposto, che tuttavia non appare pacifica in considerazione della natura eccezionale della norma.

La questione non è stata tuttavia ad oggi affrontata dalla giurisprudenza.

Ulteriore profilo problematico, evidenziato dalla dottrina, attiene alle ipotesi in cui l'impossibilità di procedere ad un risarcimento integrale sia assoluta (così venendo a mancare il presupposto di estinzione del reato) ovvero i casi in cui l'imputato, in ragione delle proprie condizioni economiche, non possa provvedere nel ristretto termine di sei mesi a risarcire integralmente il danno.

Trattandosi di evenienze che il legislatore ha omesso di disciplinare, l'esito del processo, a parità di offesa e di condotta del reo, rischia così di dipendere dalla solvibilità di quest'ultimo o dalla capacità di reperire quanto necessario al risarcimento del danno in tempi ristretti, con l'ulteriore pericolo di effetti criminogeni legati al reperimento delle somme necessarie.

Nel contempo, è apparso ingiustificato il mancato riferimento, anche in questo caso, alle restituzioni e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, per le quali non è previsto alcun termine di sospensione.

Peraltro, come anticipato, trattandosi di norme che regolano una causa di estinzione del reato – quindi di natura eccezionale – caratterizzate da spiccati profili processuali, non vi è spazio per una estensione analogica delle stesse, volta a colmare le segnalate lacune.

Ulteriori problemi interpretativi attengono alla concreta operatività della norma e riguardano innanzitutto l'assenza di un adeguato momento di contraddittorio tra le parti, che consenta all'imputato di migliorare l'offerta iniziale, ove non sia stata accettata da parte della persona offesa e non sia stata, nel contempo, ritenuta adeguata da parte del giudice.

Il rigetto della richiesta, nell'impossibilità di consentirne la modifica, finisce infatti per precludere la strada delle condotte riparatorie, anche quando il reo sia intenzionato a implementare l'offerta.

Pluralità di autori

Ancor più insidiosa è inoltre l'assenza di una disciplina dei casi in cui il reato sia stato commesso da una pluralità di persone.

Si pone difatti la necessità di stabilire innanzitutto se ciascun coimputato sia tenuto al risarcimento del danno per l'intero o se sia sufficiente il pagamento di una quota pro parte.

Nel primo caso si sfocerebbe in un'ipotesi di over-compensation della vittima, che deroga ai principi generali in materia di responsabilità civile e pertanto richiederebbe - come confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di punitive damages, c.d. danni punitivi, con sentenza n. 16601 del 2017 - una espressa previsione di legge in tal senso.

Del pari non è stata ritenuta condivisibile la tesi secondo cui l'eventuale condotta riparatoria di uno dei correi opererebbe automaticamente in favore di tutti gli altri, senza la necessità che costoro provvedano al risarcimento, almeno pro quota. Resterebbe infatti frustrata la ratio dell'istituto e, nel contempo, non è dato rinvenire un fondamento normativo per tale soluzione.

Appare preferibile pertanto l'impostazione secondo cui i correi sarebbero tenuti al risarcimento del danno pro quota, salvo stabilire se debba configurarsi un'obbligazione solidale ovvero parziaria.

Non mancano, tuttavia, anche in questo caso problemi operativi, dal momento che occorre stabilire se l'effetto estintivo del reato debba essere subordinato al pagamento della propria quota in favore della vittima – seguendo la tesi della parziarietà – ovvero nelle mani del correo che abbia adempiuto per primo – seguendo la tesi della solidarietà e in applicazione dell'art. 2055 c.c.

Nel contempo, la situazione si complica allorché i correi non siano giudicati contestualmente: ove infatti il primo ad essere imputato opti per le condotte riparatorie e proceda al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, ci si chiede se gli altri correi possano, in un secondo momento, corrispondere al predetto la propria quota per ottenere l'estinzione del reato.

Inoltre, qualora nel primo procedimento la persona offesa abbia rifiutato l'offerta e tuttavia il giudice l'abbia ritenuta adeguata, si pone il problema di stabilire se, nel secondo giudizio, il nuovo giudice debba ritenersi vincolato a tale valutazione di adeguatezza o possa rigettare la richiesta o sollecitare una integrazione dell'offerta.

Anche questi profili tuttavia non sono stati tutt'oggi mai affrontati dalla giurisprudenza di legittimità.

Adempimento del terzo e resipiscenza del reo

Ultimo profilo problematico attiene infine all'efficacia estintiva del pagamento effettuato da un terzo, secondo lo schema di cui all'art. 1280 c.c.: deve a tal proposito evidenziarsi, infatti, che l'art. 162 ter c.p. non richiede, tra i requisiti delle condotte riparatorie, la spontaneità delle stesse, limitandosi a prevedere la necessaria integralità del risarcimento.

Nel contempo non è richiesto che il risarcimento del danno sia sintomatico di un atteggiamento di resipiscenza e risocializzazione dell'imputato, a differenza di quanto previsto nell'analogo e previgente istituto dettato dall'art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000, che consente di dichiarare l'estinzione del reato “solo se [il giudice] ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione”, in relazione al processo davanti al giudice di pace (ove, come affermato di recente dalla Corte di Cassazione, Sezione quarta, con sentenza n. 25843 del 12 giugno 2019, “La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. non è applicabile […] perché in essi opera la specifica causa di estinzione di cui all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274”).

Tanto premesso e ferme le perplessità manifestate, può tuttavia accogliersi la tesi favorevole alla rilevanza dell'adempimento del terzo, ai fini dell'estinzione del reato, specie in considerazione della presa di posizione della Corte Costituzionale, in relazione alla già esaminata circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, c.p., che con sentenza del 10 aprile 1998, n. 138, ha ritenuto l'attenuante operante anche nell'ipotesi in cui il risarcimento venga effettuato dall'ente assicuratore, in forza del contratto di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, in quanto comunque riferibile all'imputato.

In conclusione

L'analisi della disciplina introdotta dal legislatore del 2017 e dei problemi operativi che fin dalle prime applicazioni sono stati riscontrati da parte della dottrina consente di ritenere che l'istituto dimostri buone potenzialità, tanto sul piano deflattivo, quanto in relazione alla riparazione dei danni cagionati alla vittima. Nel contempo, l'assenza di un veto da parte di quest'ultima, che tuttavia dovrà essere sentita dal giudice nel valutare la congruità dell'offerta rifiutata, consente di svincolare l'esito del processo dalle trattative private, assegnando la giudice penale la decisione ultima circa la configurabilità della causa di estinzione del reato.

In assenza di dati statistici ufficiali nazionali, deve tuttavia registrarsi che, a fronte di un processo penale che spesso inizia in prossimità della maturazione dei termini di prescrizione e, nel contempo, in presenza delle plurime difficoltà operative che l'istituto pone, come sopra evidenziate, l'obiettivo perseguito dal legislatore non sia stato ancora pienamente raggiunto.

Diversi sono infatti i profili che necessitano una rimeditazione delle condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p., a partire dalla necessità di recuperare, in ossequio dei principi costituzionali, una espressa componente rieducativa, richiedendo la prova della resipiscenza del reo, così come già previsto dal legislatore del d.lgs. 274 del 2000, nei procedimenti davanti al Giudice di Pace.

Del pari, occorrerà introdurre strumenti idonei a prevenire ed eliminare disparità di trattamento, a parità di offesa e di riprovevolezza, legate alle condizioni economiche dell'autore del reato.

Infine, come rilevato, sono molteplici i problemi interpretativi che la disciplina, in quanto lacunosa, pone agli operatori, con un impatto negativo sul ricorso degli imputati all'istituto.

Le pronunce della Corte di Cassazione in materia, nonostante i due anni trascorsi dall'entrata in vigore dell'art. 162 ter c.p., attengono prevalentemente a profili processuali e non affrontano le questioni operative che l'istituto pone.

Nel contempo non sono state sollevate, allo stato, questioni di legittimità costituzionale in relazione ai profili di contrasto che la disposizione presenta con i principi costituzionali sopra richiamati.

Si tratta tuttavia di problematiche che rischiano di compromettere la funzionalità dell'istituto e le sue potenzialità operative, e che richiedono pertanto un tempestivo intervento da parte del legislatore.

Guida all'approfondimento

FERRATO, voce Estinzione del reato con condotte riparatorie (profili sostanziali), in Dig. Pen., Agg. X, Torino, 2018, 159 ss.;

MURRO, La riparazione del danno come causa di estinzione del reato, in La riforma Orlando, a cura di SPANGHER, Roma, 2017, 48 ss.;

RIVERDITI, La riforma Orlando – Condotte riparatorie ed estinzione del reato (art. 162 ter c.p.): un primo sguardo d'insieme, in Giur. It., 2017, 10, 2225;

SANTORIELLO, Il nuovo art. 162 ter c.p.: un primo argine contro la strumentazione del pro cesso penale da parte della vittima, in Archivio Penale, 2018, n. 2, 9 ss.

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