Responsabilità dell'utilizzatore per fatti illeciti compiuti dal lavoratore nell'ambito della missione
13 Gennaio 2020
Il caso. La società N.R.B. s.r.l. aveva convenuto davanti al Tribunale di Bologna la W.L.T. s.p.a. - poi GI.G. s.p.a. - per ottenerne la condanna ex art. 2049, c.c., al risarcimento dei danni a essa cagionati in un sinistro stradale da tale Z.M., dipendente della convenuta, eseguendo il contratto di fornitura di lavoro temporaneo stipulato fra le due società.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda. N.R.B. aveva proposto appello, a sua volta rigettato dalla Corte di Bologna; aveva quindi proposto ricorso in Cassazione.
Responsabilità dell'utilizzatore per fatti illeciti compiuti dal lavoratore nell'ambito della missione. In tema di contratto di somministrazione di lavoro di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, la responsabilità ex art. 2049, c.c., per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione grava non già sul somministratore, mero datore di lavoro, bensì, ed in via esclusiva, sull'utilizzatore, cioè sul soggetto che detta missione ha concretizzato inserendo il lavoratore nella sua organizzazione imprenditoriale, ovvero incastonandolo nel suo interesse nel senso di esigenza organizzativa, nella sua direzione e nel suo controllo, così da integrare l'occasionalità necessaria sottesa a siffatta responsabilità.
Interesse, direzione e controllo infatti costituiscono una osmotica terna che identifica, in ultima analisi, il contenuto dell'adibizione del lavoratore, cui si rapporta l'art. 2049. c.c.
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