Oscurità giurisprudenziali in tema di nullità. L'inosservanza del termine di comparizione nel giudizio di appello
15 Gennaio 2020
Nel giudizio d'appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui dall'art. 601, comma 3, c.p.p., costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, c.p.p., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti.
1. L'art. 601 c.p.p. disciplina il decreto di citazione e gli avvisi previsti per una rituale introduzione del giudizio di appello. In relazione al principio affermato dalla sentenza che si annota è sufficiente rilevare:
2. La sentenza reitera contrasti di giurisprudenza già da tempo segnalati dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, riguardanti la natura della nullità derivante dall'inosservanza delle anzidette disposizioni. Tra le decisioni conformi a quella che si annota, limitandoci al termine a comparire di cui al comma 3 dell'art. 601, possono vedersi Cass. pen., Sez. II, 10 dicembre 2018, n. 55171, Rv. 275113; Cass. pen., Sez. VI, 11 ottobre 2017, n. 46789, Rv. 271495; Cass. pen., Sez. III, 4 marzo 2014, n. 27414, Rv. 259302. L'orientamento contrapposto ritiene che la violazione del termine, non risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato, costituisca una nullità a regime intermedio, che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 c.p.p. (così, tra le altre, Cass. pen., Sez. V, 6 marzo 2019, n. 25777. Rv. 276515; Cass. pen., Sez. VI, 24 gennaio 2018, n. 3366, Rv. 272141; Cass. pen., Sez. V, 30 giugno 2015, n. 39221, Pop e altro, Rv. 264721).
3. Ho l'impressione che questo contrasto sia frutto di un equivoco di fondo. L'inosservanza della disposizione di cui si discute non è - come si è detto - espressamente prevista come causa di nullità. È questa la considerazione da cui si deve partire, se si vuole trovare una risposta nella disciplina che il codice dedica alla materia della nullità degli atti.
4. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento – così si legge nell'art. 177 c.p.p. - è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge. I casi previsti dalla legge sono quelli di cui all'art. 178 c.p.p. (nullità di ordine generale) e quelli di cui alle varie disposizioni disseminate nel codice e nelle leggi speciali. Da qui la prima classificazione che caratterizza il sistema, quella tra nullità di ordine (a previsione) generale e nullità a previsione speciale. Ad una previsione per categorie (quelle elencate nelle lett. a), b) e c) dell'art. 178) si contrappone, dunque, una tipizzazione per ipotesi specifiche.
5. La previsione delle nullità di ordine generale, tali cioè anche se non assistite da specifica comminatoria, è contenuta – come si è detto – nell'art. 178, che, alla lett. c), stabilisce, tra l'altro, che è sempre prescritta a pena di nullità l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. Accanto a dette nullità si collocano – come si diceva - quelle previste da specifiche disposizioni (si vedano, nel codice di procedura penale, gli artt.83.5, 103.3, 109.3, 125.3, 127.5, 142, 144.1, 171, 199.2, 213.3, 214.3, 215, 216, 222.1, 224-bis.2 e 7, 274.1a), 292.2 e 2-ter, 359-bis.3, 364.6, 369-bis, 416.1, 419.7, 426.3, 429.2, 471.1, 497.3, 522.1, 523.5, 525.2, 546.3, 552.2, 601.6, 655.5, 704.1, nonché gli articoli che richiamano l'art. 127, vale a dire 32.1, 41.3, 48.1, 130.2, 263.5, 269.2, 309.8, 310.2, 311.5, 315.3, 324.6, 401.1, 406.5, 409.2, 410.3, 428.2, 435.3, 443.4, 469, 497.3, 547, 599.1, 611, 624.3, 646.1, 666.3, 704.2, 714.2, 734.1, 741, 743.2.; gli articoli che richiamano l'art. 324, vale a dire 257.2 e 355.3 e gli articoli che richiamano l'art. 666 come, ad es., l'art. 678.1).
6. È sufficiente questa prima considerazione per rendersi conto che la nullità derivante dall'inosservanza dell'art. 601, comma 3, in assenza di una previsione speciale, non può che essere ricercata tra le nullità di ordine generale e trovata nella lett. c) dell'art. 178 che prevede che è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato (se ci occupassimo dell'inosservanza del sopra citato art. 601, comma 5, il riferimento andrebbe alle disposizioni concernenti l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato).
7. Proseguendo l'esame delle norme che disciplinano la nullità degli atti, si ha conferma di quanto detto. Il sistema è imperniato su una seconda classificazione riguardante il regime normativo previsto per le anzidette categorie di nullità. Le nullità di ordine generale possono, sotto tale profilo, soltanto essere assolute (art. 179 c.p.p.) o a regimo intermedio (art. 180 c.p.p.), mai relative (art. 181 c.p.p.). Lo si desume dalla lettura degli artt. 179 e 180 c.p.p. e dall'incipit dell'art. 181 c.p.p., che inquadra le nullità relative come le nullità “diverse” da quelle previste dagli artt. 178 c.p.p. (nullità di ordine generale) e 179, comma 2, c.p.p. (nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge).
8. Le nullità assolute, insanabili e da rilevarsi e dichiararsi di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, sono quelle indicate nell'art. 179, in particolare, per quanto interessa l'imputato e il suo difensore, solo quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Le altre nullità di ordine generale sono - come si è detto - a regime c.d. intermedio (qualificazione che vorrebbe esprimere il senso di un'intensità che le colloca idealmente fra le assolute e le relative); tali, per quanto qui interessa, quelle concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. Il regime di queste ultime nullità è bene delineato dall'art. 180 c.p.p.: non sono insanabili; sono inoltre da rilevarsi e dichiararsi anche di ufficio ma non possono essere più rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, fermi restando gli ulteriori limiti cronologici di cui all'art. 182, comma 2.
9.Queste ulteriori considerazioni confermano che soltanto le nullità a previsione speciale essere anche relative. Non è possibile – già se n'è accennato - alla luce del combinato disposto degli artt. 179, comma 1, e 180, che le nullità di ordine generale siano relative, sottoposte cioè al diverso regime di cui all'art. 181. Soltanto le nullità a previsione speciale, dunque, possono essere relative. Ma non è detto che lo siano, non potendo escludersi che la disposizione sia riconducibile ad una delle tre classi normative generali di cui all'art. 178, soggiacenti ai diversi regimi di cui sopra si è detto ed essendo inoltre, dall'art. 179, comma 2, espressamente prevista la possibilità di “nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge”. In altre parole, sono relative le nullità a previsione speciale che non siano riconducibili alle nullità d'ordine generale e non siano definite assolute da specifiche disposizioni di legge. L'affermazione si desume - come si è detto - dalla lettera del menzionato art. 181, comma 1, che riserva il regime delle nullità relative soltanto alle nullità “diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179, comma 2”.
10. In conclusione, non contemplando l'art. 601 c.p.p. una speciale previsione di nullità per l'inosservanza delle disposizioni riguardanti il termine a comparire, detta inosservanza integra una nullità di ordine generale concernendo l'intervento dell'imputato (art. 601, comma 3) o la sua assistenza – rappresentanza (art. 601, comma 5), il cui regime normativo è quello che l'art. 180 riserva alle “altre nullità di ordine generale”, vale a dire a quelle diverse dalle nullità assolute, e non quello che l'art. 181 prevede per le nullità relative. |