Strategia e deontologia. Elogio del rinvio

16 Gennaio 2020

Il vivace e preoccupato dibattito, ancora in corso, sul recentissimo ingresso in vigore (01/01/2020) della novella volta a riformare il meccanismo in materia di prescrizione, offre l'occasione per rivolgere attenzione al “fenomeno” processuale del rinvio, il quale, in assenza di un approccio rigoroso all'argomento rischia di essere sbrigativamente collocato sul banco degli imputati quale principale sospettato, unitamente a coloro che altrettanto sommariamente vengono additati quali suoi utilizzatori senza limiti, d'essere il principale responsabile delle intollerabili dilatazioni dei tempi del giudizio....
Abstract

Il vivace e preoccupato dibattito, ancora in corso, sul recentissimo ingresso in vigore (01/01/2020) della novella volta a riformare il meccanismo in materia di prescrizione, offre l'occasione per rivolgere attenzione al “fenomeno” processuale del rinvio, il quale, in assenza di un approccio rigoroso all'argomento, rischia di essere sbrigativamente collocato sul banco degli imputati quale principale sospettato, unitamente a coloro che altrettanto sommariamente vengono additati quali suoi utilizzatori senza limiti, d'essere il principale responsabile delle intollerabili dilatazioni dei tempi del giudizio. A tale analisi non può sfuggire come, una volta verificata la natura dell'istituto e la sua effettiva incidenza sulla tempistica nella prassi del giudizio, resti anche da considerare come l'accesso allo stesso si riveli uno straordinario banco di prova per il corretto esercizio della funzione svolta. E ciò, se vale per tutti i soggetti della giurisdizione, particolarmente conta per i difensori, come sempre chiamati a delicate prove di equilibrio tra correttezza deontologica e qualità ed efficacia della prestazione professionale. E soprattutto tale situazione va correttamente inquadrata nell'appropriato e fedele contesto tecnico, sociale e deontologico, per scongiurare la tentazione che da taluno il legittimo ricorso al rinvio da parte del difensore possa essere interpretato o presentato come una sorta di furberia per rallentare il corso del procedimento.

Alla ricerca delle ragioni dei tempi eccessivi della giustizia penale in Italia

Con delibera del 6.11.2019 la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, aveva proclamato l'astensione da ogni attività giudiziaria per la settimana dal 2 al 6 dicembre 2019 nell'ennesimo tentativo di portare all'attenzione dell'opinione pubblica e del legislatore l'accorato appello, invero trasversale tra i giuristi, per arrestare il meccanismo ad orologeria, allora in zona cesarini, dell'avviata riforma della prescrizione. Una riforma che rischia di causare danni incalcolabili ai singoli ed anche alla collettività, mettendo in discussione principi incontrovertibili per la tenuta e la regolarità costituzionale stessa del giudizio penale. In tale delibera veniva tra l'altro ribadito che: “La prescrizione nel nostro ordinamento è indissolubilmente legata ai principi di presunzione di innocenza e di inviolabilità del diritto di difesa. Essa contribuisce a definire la funzione della pena ed è contrappeso alle inefficienze della macchina giudiziaria stabilendo un limite entro il quale deve intervenire la definitiva risposta di giustizia”. Ma spesso, com'è noto, la durata a volte eccessiva dei processi penali viene addebitata a condotte difensive dilatorie, che procrastinerebbero la durata dei procedimenti sino allo scadere della prescrizione del reato, il cui termine (già ampiamente ritoccato dalla recente c.d. Riforma Orlando), è reso, di fatto, sine die dalla legge appena entrata in vigore.

La ricerca Eurispes 2019

È di assoluto interesse altresì considerare i risultati della ricerca condotta dalle Camere Penali italiane con l'ausilio dell'Istituto di ricerca Eurispes. Secondo la Giunta dell'associazione dei penalisti, come riportato nella citata delibera del 6.11.2019: “Nessuna attività difensiva contribuisce al tempo della prescrizione, i motivi dei rinvii e dei tempi morti tra le fasi processuali hanno tutti a che fare con le disfunzioni degli Uffici di Procura o degli organi giudicanti.”. Si noti che si tratta di un sondaggio effettuato “sul campo”, rilevando i dati durante lo svolgimento dei procedimenti in corso. Il contributo di tale sondaggio alla comprensione delle cause del protrarsi dei procedimenti, con spesso inevitabile raggiungimento del termine prescrizionale massimo, appare all'evidenza prezioso e testimonia l'approccio di grande serietà e razionalità che l'Avvocatura penalista ha inteso portare alla discussione. Ebbene l'esito dell'analisi dimostrerebbe come l'allungamento intollerabile delle tempistiche processuali (in definitiva causa causae del gran numero delle pronunce di improcedibilità per prescrizione, anche per reati gravi) non sarebbe per nulla ascrivibile, come vorrebbe un pregiudizio alquanto diffuso nella pubblica opinione, a strategie difensive dilatorie o ad una sovrabbondanza di garantismo nel processo, quanto piuttosto e per lo più ad una difettosa organizzazione complessiva del “sistema giustizia”. È però altrettanto evidente che il discorso non ammette eccessivo generalismo, atteso che il Bel Paese presenta, anche in questo, un quadro disomogeneo, ricco di luci ed ombre, che sfuggono anche ai tipici luoghi comuni di un divario territoriale dove le circoscrizioni settentrionali godrebbero di migliore efficienza. Al contrario, sia a nord che a sud si possono riscontrare contemporaneamente picchi di applicazione della prescrizione, così come fenomeni esattamente opposti. Ebbene, i dati della ricerca UCPI-EURISPES sulle cause del rinvio ad altra udienza, evidenziano come quasi nel 65% dei casi tali rinvii siano del tutto processualmente fisiologici (ad es. per riunione ad altro procedimento; richieste di definizioni alternative del procedimento; udienze cd filtro, ecc); e che nel 16% circa dei casi i rinvii sono dovuti a disfunzioni del sistema (ad es. per omesse notifiche, problemi logistici, carico eccessivo del ruolo, ecc.) e solo nella misura del 4% dovuti a motivi strettamente legati a condotte del difensore e/o dell'imputato (ad es. per omessa citazione testi della difesa o per legittimo impedimento).

Il codice di procedura penale e l'istituto del rinvio

Potrebbe dirsi anzitutto che il rinvio di una qualsiasi attività procedimentale, ancor prima che un meccanismo normativo, andrebbe considerato un vero e proprio “fenomeno” processuale, nel senso letterale del termine, ossia, secondo il dizionario della lingua italiana: “un evento suscettibile di osservazione diretta o indiretta, provocato o meno dall'uomo”. E in effetti frequentemente molte delle cause chiamate a ruolo non vengono pressochè celebrate e sono rinviate, dopo brevi battute iniziali, ad altra successiva udienza, mentre molte altre vengono in concreto trattate solo parzialmente. Come già sopra osservato, le motivazioni sono molto varie e in molteplici ipotesi il rinvio è dovuto a cause che, appunto, non sono dipendenti dalla volontà dei soggetti della giurisdizione, ma che essi non possono ignorare. Come, ad esempio, è previsto per le ipotesi di impedimento a comparire dell'imputato (nel dibattimento cfr. art. 484 c.p.p.; nell'udienza preliminare cfr. art. 420-ter c.p.p. o nelle udienze in camera di consiglio cfr. art. 127 c.p.p.; si cfr. nell'appello l'art. 599, comma 2, c.p.p. purchè, nel primo di tali ultimi due casi, l'impedimento riguardi un imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente o, nel secondo, che abbia manifestato la volontà di comparire) ovvero di legittimo impedimento del difensore (art. 420-ter, comma 5, c.p.p.); sono questi casi, nei quali è previsto il rinvio anche d'ufficio a nuova udienza. Dopo la riforma della contumacia un meccanismo di rinvii sistematici del processo è contemplato dal codice (cfr. art. 420-quater c.p.p.) per l'eventualità che siano ravvisate le condizioni in base alle quali l'imputato, senza sua colpa, non sia a conoscenza del processo a suo carico; il Giudice non potrà procedere in absentia dell'imputato, ma con ordinanza, anche d'ufficio, dopo aver valutato se sia stato addotto un legittimo impedimento a comparire, dovrà rinviare ad una nuova udienza e disporre il rinnovo dell'avviso all'imputato; nel caso poi che lo stesso risulti irreperibile, il processo sarà sospeso col meccanismo contemplato dall'art. 420-quinquies c.p.p.

In altre ipotesi è anche stabilito che il procedimento possa essere rinviato per favorire sbocchi alternativi, come ad es. nel caso indicato dall'art. 29, comma 4, d.lgs. 274/2000 del procedimento avanti al Giudice di Pace, dove si prevede che, nei casi di reati perseguibili a querela, “qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi”. In molti altri casi il rinvio dell'udienza o dell'attività del procedimento è invece rimesso al prudente apprezzamento del giudice e alla valutazione delle relative esigenze, siano esser rappresentate dalle parti o esaminate su iniziativa discrezionale dello stesso giudicante, anche perché in gran parte necessitate da eventi che, pur non previsti dal codice di rito, si impongono quale veri e propri ostacoli allo svolgimento delle attività processuali (ad es. mancata comparizione dei testi, irregolarità delle notifiche, assenza del giudice o del P.M., problemi logistici di vario tipo, e così via). Nell'evidente impossibilità di passare in rassegna, in questa sede, tutta la casistica possibile, si può tuttavia rilevare che il codice porrebbe chiari – quanto per lo più irrealizzabili - limiti alla rinviabilità delle attività processuali, soprattutto con riguardo alla fase dibattimentale, posto che l'art. 477 c.p.p. dispone espressamente che:“1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo. 2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi (3..)”. Al riguardo non è inutile osservare che la categoria della assoluta necessità menzionata nella norma, ha dovuto fare i conti con un sistema e un'organizzazione non attrezzata per fare del rinvio quell'eccezione che, in astratto, il codice vorrebbe, realizzando all'opposto le condizioni per renderlo assai utilizzato, alla stregua dell'id quod plerumque accidit. E in tutto ciò non è certo consentito attribuire alle attività difensive esclusive o anche solo preminenti responsabilità; basterà osservare che i ruoli d'udienza non sono certo predisposti dai difensori e che l'inevitabile necessità dei frequenti rinvii “per ora tarda” sono semmai sintomo dell'urgenza di porre le condizioni per assicurare allo svolgimento del giudizio gli spazi, anche di tempo, che la delicatezza della sua funzione richiede e merita.

Il codice deontologico ed i doveri dell'avvocato nel processo

È evidente che la complessità della situazione sopra descritta non ammette eccessive semplificazioni. La possibilità/necessità di chiedere/disporre un rinvio rientra nell'alveo delle molte responsabilità che tutti i soggetti della giurisdizione condividono, nell'arduo e quotidiano impegno di amministrare, nei rispettivi ruoli e compiti sanciti dalla Costituzione, la giustizia penale, in conformità con i principi del giusto processo. In tale ottica il discorso sfugge in gran parte ad una schematizzazione prestabilita da norme processuali rigide e viene per forza di cose ed in buona parte rimesso alla professionalità ed al buon senso degli attori del procedimento. Ciascuno dei quali applica peraltro non solo regole tecniche, ma si conforma anche ad essenziali principi deontologici. Quanto all'avvocato penalista, occorre anzitutto porre mente a quanto stabilito dal Codice Deontologico forense in vigore dal 16.12.2014 (in G.U. 6.10.2014 n. 241), circa i doveri del difensore nel processo. L‘art. 46 al primo comma stabilisce che: 1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il dovere di colleganza.”. Ancora una volta siamo al cospetto d'un frangente non semplice, nel quale l'avvocato deve contemperare, con equanimità, imperativi non sempre convergenti. La prima parte del precetto è applicazione pratica di quanto stabilito al primo comma dell'art. 1 del Codice Deontologico, che impegna soprattutto l'avvocato a tutelare, in ogni sede, il diritto alla libertà, e l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Quello della difesa è ovviamente, per l'avvocato penalista, il principale dovere ed impegno, ma talora anch'esso incontra limiti non sempre chiaramente intellegibili. Ci si potrebbe allora interrogare se sia “deontologico” o meno chiedere rinvii e dilazioni del processo anche fuori dai canoni strettamente considerati delle norme processuali che disciplinano i casi di rinvio, e la risposta, non potrà che essere nel senso che la nostra deontologia, lungi dall'entrare nel merito delle istanze possibili, principalmente impone all'avvocato costante prova di probità, diligenza ed attenzione massima al diritto di difesa nell'interesse del singolo, ma anche della collettività. È dunque doveroso per il difensore percorrere tutte le strade possibili e consentite dalla legge e dalla tecnica per conseguire lo scopo di difesa dell'assistito, purchè ciò sia fatto in modo leale e trasparente, sempre rispettoso della legalità e salvaguardando correlati valori, quali il rispetto della colleganza e la protezione della reputazione forense in senso lato. Ma ciò deve avvenire senza alcuna limitazione (peggio autolimitazione) all'adempimento fino in fondo del ruolo difensivo per finalità di accelerazione dei tempi processuali, tenuto anche in debito conto che il difensore non alcun potere di rinviare le attività processuali, ma soltanto l'onere e la possibilità di avanzarne istanza. E per fare un esempio pratico, è ben chiaro che errerebbe il difensore che, sollecitato dal giudice a rinunciare ad un teste non comparso, benchè regolarmente citato, aderisse per mera compiacenza a tale richiesta, anziché insistere per un rinvio dell'udienza al fine di consentire la rinnovazione della convocazione. Per altro verso va ricordato che alla richiesta di rinvio motivato da ragioni pure oggettive di opportunità processuale, ma non normativamente contemplate (ad esempio per necessità di conferire con l'assistito o per munirsi di procura speciale o per altre analoghe fondate ragioni), potrà pur sempre collegarsi una richiesta di sospensione dei termini di prescrizione, sterilizzando in tal modo qualsiasi teorico dubbio sugli intenti “dilatori” dell'istante.

In conclusione

Si è dunque visto come il rinvio è, alla stessa stregua di altri istituti processuali, semplicemente uno degli strumenti che la procedura pone a disposizione di tutte le parti processuali; non di solo una o di alcune di esse. Pertanto esso non è suscettibile di qualificazioni in termini positivi o negativi, poichè di tale mezzo le parti, siano esse difensori, pubblici ministeri o giudici, se ne debbono servire per scopi certamente funzionali allo svolgimento del procedimento e con esso compatibili. È altrettanto chiaro però che sussisterà sempre il rischio che possa anche farsi un uso del rinvio non sempre – almeno apparentemente - perfettamente corretto. Ma anche qui occorrerà distinguere tra un uso del rinvio (richiesto o concesso), in situazioni che semplicemente non lo prevedono, da un utilizzo addirittura in ipotesi patologiche o irregolari. Infatti può senz'altro ricorrere nella prassi anche un uso per così dire forzato, ma pur sempre nei limiti di ciò che potrebbe definirsi situazione di “abuso del diritto”, e cioè in guisa che esso sia adoperato in modo non difforme dalle regole, e però con un'ampiezza tale da non collimare esattamente con esse, eppure compatibile con le finalità del processo. E ciò è senza dubbio lecito, purchè nei termini sopra descritti. Ben diverso diverrebbe il discorso ove si faccia riferimento ad un abuso patologico delle richieste di rinvio. Ma ad eventuali deviazioni può e deve porre argine, come consente l'ordinamento processuale, non solo la saggia e prudente direzione del processo affidata al giudicante, ma anche l'ulteriore garanzia della deontologia, che ispira sempre la condotta dell'avvocato. In efftti il dovere del difensore è sì quello di battersi per i diritti difensivi sempre ed in ogni circostanza, ma non ad ogni costo, poiché la nobiltà della professione implica che il primo censore delle sue condotte è l'avvocato stesso, il quale deve misurare ogni sua condotta processuale in relazione alle necessità dell'alta funzione che svolge. Resta il fatto che la durata del processo giusto, come vorrebbe la Costituzione, dovrebbe essere ragionevole; e sarebbe tuttavia errato confondere la ragionevolezza della durata con un'affannosa e deleteria velocità. Soprattutto va rimarcato che la celerità non potrà mai andare a scapito delle garanzie difensive, che per affermarsi non abbisognano di tempi inutilmente morti, ma almeno di spazi adeguati, che solo i protagonisti del procedimento, in ideale visione di collaborazione, e nel rigoroso rispetto dei rispettivi ruoli, possono e in qualche misura debbono prendere in debita considerazione. Il tanto vituperato ricorso al rinvio allora, una volta epurato dal preconcetto che lo addita quale artifizio supremo della “difesa contro il processo”, rivelerà la sua reale natura di mezzo, a volte irrinunciabile, per il mantenimento di un punto di l'equilibrio tra la dimensione teorica della norma processuale e quella della sua possibile concreta realizzazione in un contesto sociale sempre più complicato, concedendo spazi e respiro indispensabili allo svolgimento di un processo conforme alle sue finalità e rispettoso del sacrosanto diritto di difesa. Ma il dibattito è in corso ed occorrerà quanto prima ricercare soluzioni adeguate e costituzionalmente orientate ad un problema così serio, poiché, anche a questo proposito, come insegnavano gli antichi, “adducere inconveniens, non est solvere argumentum”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario