Sulla legittimità del licenziamento disciplinare del socio lavoratore
20 Gennaio 2020
I fatti. La Corte d'appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, accertava l'illegittimità del licenziamento disciplinare di una socia operatrice socio-sanitaria di una Onlus, disponendone la reintegra, sostenendo che dall'illegittimità della delibera di esclusione della lavoratrice derivasse l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Avverso tale sentenza, la Onlus propone ricorso per cassazione sostenendo che i giudici di merito avrebbero errato allorché, dopo aver ritenuto applicabile il suddetto art. 18, ha applicato la tutela risarcitoria prevista nel testo previgente alla l. n. 92 del 2012, che stabiliva che la misura dell'indennità risarcitoria non può superare le 12 mensilità della retribuzione totale e che nel caso di specie avrebbe comportato la condanna a 12 mensilità anziché a 33.
Instaurazione ed evoluzione del rapporto con il socio lavoratore. Sul punto, i Giudici di legittimità, dando ragione alla Onlus ricorrente, accolgono il ricorso con cassazione della sentenza impugnata e affermano il nuovo principio secondo cui, in tema di società cooperativa di produzione e lavoro, l'art. 2, l. n. 142 del 2011 (recante disposizioni in materia di revisione della legislazione in materia cooperativistica) esclude l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori nei casi in cui ove, con il rapporto di lavoro venga a cessare anche quello associativo, "sicché l'accertata illegittimità della delibera di esclusione del socio, con conseguente ripristino del rapporto associativo, determina l'applicabilità della tutela di cui all'art. 18 nel testo vigente all'epoca del licenziamento".
(Fonte Diritto e Giustizia) |