La responsabilità degli amministratori di s.r.l. per danno diretto a soci o terzi

La Redazione
27 Gennaio 2020

La responsabilità degli amministratori di s.r.l. nei confronti dei soci o dei terzi, ex art. 2476, comma 6, c.c., ha natura aquiliana: l'attore che agisca in giudizio è tenuto a provare la condotta dolosa o colposa degli amministratori, il danno diretto subito dal terzo e il nesso di causalità.

La responsabilità degli amministratori di s.r.l. nei confronti dei soci o dei terzi, ex art. 2476, comma 6, c.c., ha natura aquiliana: l'attore che agisca in giudizio è tenuto a provare la condotta dolosa o colposa degli amministratori, il danno diretto subito dal terzo e il nesso di causalità.

La responsabilità per omessa vigilanza e mancata attivazione degli amministratori non esecutivi, prevista espressamente per le s.p.a. dagli artt. 2381, ult. comma, e 2392, comma 2, c.c. è applicabile analogicamente alle s.r.l., alla luce del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019, art. 377, comma 5) che ha aggiunto all'art. 2475 c.c. un ultimo comma, ai sensi del quale alle s.r.l. si applica l'art. 2381, in quanto compatibile; tuttavia, tale richiamo deve intendersi riferito alla responsabilità verso la società, di natura contrattuale, e non anche in caso di responsabilità dell'amministratore per danno direttamente causato al socio o al terzo (art. 2476, comma 6, c.c., per le s.r.l., e art. 2395 c.c. per le s.p.a.).

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