Il condomino non può appropriarsi del posto auto altrui trasformandolo nel proprio box

Redazione scientifica
29 Gennaio 2020

Gli atti traslativi avevano previsto il trasferimento con tutte le pertinenze; un effetto che non riguardava anche il posto auto, non essendo riconosciuto oggetto di comproprietà come erroneamente assunto dalla perizia.

I convenuti avevano installato una tettoia in plastica sotto i balconi delle finestre di Tizio, lungo tutti e due i lati dell'edificio con connessa appropriazione del posto auto con costruzione di un box. Di conseguenza, deducendo l'illegittimità della tettoia e dell'appropriazione del posto auto, Tizio conveniva le parti in giudizio. In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti alla rimozione della tettoia e del realizzato box-garage. In secondo grado, la Corte d'appello respingeva il ricorso principale degli appellanti; tuttavia, accoglieva quello incidentale di Tizio avente ad oggetto la statuizione relativa alla comproprietà del posto auto perché contraria all'interpretazione contrattuale dell'atto di compravendita che prevedeva l'assegnazione in via esclusiva. Avverso tale decisione, gli originari convenuti hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo, tra i vari motivi, la comproprietà del posto auto.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, era corretto il ragionamento della Corte d'appello secondo cui l'assegnazione del 1984 esplicitamente prevedeva l'assegnazione unitamente all'immobile abitativo anche del corrispondente posto auto; i successivi atti traslativi, dunque, avevano previsto il trasferimento con tutte le pertinenze, sicché tale effetto riguardava anche il posto auto che non era oggetto di comproprietà come erroneamente assunto dal CTU. Pertanto, correttamente, è stata ritenuta illegittima la realizzazione della tettoia di plastica installata sotto i balconi delle finestre di Tizio. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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