I nuovi obblighi di rendicontazione sociale

30 Gennaio 2020

La recente emanazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recante Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore (4 luglio 2019), realizza la piena attuazione delle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017) per cui «gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro debbano depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale».
Linee guida per la redazione del Bilancio sociale. Finalità e soggetti obbligati

La recente emanazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recante Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore (4 luglio 2019), realizza la piena attuazione delle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017) per cui «gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro debbano depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale». L'onere di redazione del bilancio sociale da parte degli enti in esame risponde, dunque, ad una specifica necessità di trasparenza e di informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi e si realizza attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente, anche mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale (art. 3, comma 1, lett. a), Legge 6 giugno 2016, n. 106); tali adempimenti vanno comunque realizzati tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (art. 3, comma 1, lett. g), norma cit.).

Sul piano funzionale, il bilancio sociale non deve essere confuso con la cd. «relazione di missione» (art. 13 Codice del Terzo settore, cit.); occorre evidenziare, infatti, come lo stesso bilancio sociale unito allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario costituisca il bilancio di esercizio degli ETS e «illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie». Inoltre non deve essere considerato solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una prospettiva dinamica intesa come processo di crescita della capacità dell'ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale, attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori (v. Linee Guida, cit., par. 1.).

Del resto, la rendicontazione consente l'accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati conseguiti dell'ente (accoutability), garantendo un'azione conforme agli standards stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta (compliance). Di conseguenza, la redazione del bilancio sociale non costituisce solo una mera formalità da adempiere, ma deve essere finalizzato a fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività e dei risultati raggiunti dall'ente, al fine di ampliare le loro conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta. Da non sottovalutare anche l'opportunità per gli ETS di far emergere, mediante tale adempimento, la propria identità e il sistema di valori di riferimento, che influenzano le scelte strategiche, i comportamenti gestionali e gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire. In aggiunta, risulta anche di interesse la possibilità di indicare ogni forma di interazione con l'ambiente nel quale la persona giuridica opera: al riguardo, si può porre in evidenza come nell'economia contemporanea l'impresa for profit o no profit tende ad avere una configurazione geografica sempre più dispersa, alla naturale ricerca di luoghi capaci di offrire una maggiore efficienza produttiva e di mercato. Tuttavia, il legame con il territorio e i suoi stakeholders, può rappresentare un valore aggiunto e identitario nello sviluppo e gestione delle attività. In questa prospettiva il sistema informativo svolge una funzione decisiva anche in relazione alla finalità costitutiva ed essenziale che è quella di svolgere attività di utilità sociale a favore della collettività (pubblica utilità). Il bilancio, di norma, dovrebbe proprio fornire puntuali informazioni sul quadro istituzionale, sull'assetto organizzativo e sugli aspetti gestionali, in rapporto con il vincolo delle attività istituzionali.

In riferimento ai soggetti obbligati, il legislatore individua in maniera dettagliata le categorie tenute a porre in essere tale adempimento. In particolare si segnalano gli enti di Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017); i centri di servizio per il volontariato (art. 61, comma 1, lettera l, D.Lgs. n. 117/2017); le imprese sociali (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017), comprese le cooperative sociali e i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata). Tuttavia, gli ETS che non rientrano nella richiamata elencazione hanno comunque facoltà di redigere e pubblicare il proprio bilancio sociale (in tal caso, il documento non dovrà necessariamente essere predisposto in conformità con le Linee guida in esame), al fine di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo, aumentando il numero dei terzi potenzialmente interessati ad associarsi o sostenerli finanziariamente.

Nello specifico, i centri di servizio per il volontariato sono tenuti a tali adempimenti a prescindere dai limiti dimensionali e tenuto conto della loro specificità e delle loro funzioni, mentre le imprese sociali sono tenute a menzionati nel bilancio sociale gli esiti del coinvolgimento dei lavoratori ivi impiegati. Il legislatore stabilisce l'obbligo di bilancio anche per gli enti filantropici (art. 39, comma 1, codice cit.) i quali devono indicare nella rendicontazione «l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche».

Indicazioni tecnico-normative per la redazione del bilancio sociale

Le Linee guida contengono specifiche indicazioni sui contenuti del documento e sulla suddivisione in specifiche Sezioni. Per altro verso, anche gli enti che volontariamente scelgono di redigere il bilancio sociale devono comunque fare riferimento allo schema predisposto ai fini di una rappresentazione attendibile ed esaustiva dei dati.

Fondamentali risultano le informazioni generali sull'ente, come il nome, il codice fiscale o la partita IVA; inoltre, la forma giuridica e connessa qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore; la sede legale; le aree territoriali di operatività; i valori e finalità perseguite (missione dell'ente); le attività statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e/o all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017; le altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale e, infine, i collegamenti con altri enti di Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali, etc.). Segue poi l'indicazione del sistema di governo e controllo, articolazioni interne, responsabilità e composizione degli organi.

Tra i contenuti obbligatori rientra anche una analitica descrizione degli obiettivi e delle finalità, con particolare attenzione a informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti prodotti sui principali portatori di interessi.

Peraltro, le attività devono essere descritte evidenziando la coerenza con le finalità dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori che ne hanno condizionato il raggiungimento (o il mancato raggiungimento, v. Linee guida, cit., 8). Una specifica Sezione deve invece essere interamente dedicata alle informazioni in tema di «situazione economico-finanziaria», ossia sulla provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati; inoltre, si aggiungano specifiche indicazioni sulle attività di raccolta fondi inerenti le finalità generali e le specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, gli strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse; infine, segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed indicazioni delle procedure attivate per far fronte a tali criticità. Il legislatore richiede poi di riportare, in una Sezione ad hoc ‒, un sistematico monitoraggio dell'attività svolta dall'organo di controllo (art. 10, comma 3 D.Lgs. n. 112/2017 e art. 30, comma 7, Codice Terzo settore, cit.), Tale organo risulta anche competente a vigilare sull'effettivo perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio ‒ comprensivo di tutte le sue componenti ossia ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ‒, allo svolgimento dell'attività statutaria, nonché l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili (avanzi di gestione, fondi e riserve) a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali (v., art. 8, comma 3, lett. a-e, Codice Terzo Settore, cit.). Ulteriore attività del richiamato organo si esplica nel monitoraggio sull'effettivo esercizio in via esclusiva o principale delle attività di cui all'art. 5, Codice Terzo settore cit., per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, nonchè di eventuali attività diverse purchè nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità.

Il bilancio sociale dovrà pertanto dare conto del monitoraggio posto in essere per ciascuno dei punti sopra indicati e degli esiti dello stesso, mediante apposita relazione predisposta dell'organo di controllo e costituente parte integrante del bilancio sociale stesso (v. Linee guida, cit., 10).

Adempimenti conclusivi: deposito presso il RUNTS e pubblicazione on line

Completata la redazione, il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dal richiamato organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle Linee guida. Gli ETS provvedono al successivo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (il 30 giugno di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente) o nel caso di imprese sociali presso il Registro delle imprese, con l'onere ulteriore di provvedere alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

Queste modalità di pubblicazioni assicurano una idonea diffusione presso un numero elevato di terzi potenzialmente interessati; il bilancio sociale risulta infatti rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire informazioni sull'ente, agli associati e ai lavoratori, come beneficiari degli obblighi di rendicontazione, di trasparenza e di informazione. Infine, tra i destinatari del bilancio sociale si annoverano anche gli operatori e amministratori interni, ovvero coloro che formulano e/o approvano le strategie e le pongono in essere; gli associati, che approvano il bilancio annuale e sono chiamati a condividere le strategie di più lungo periodo; le istituzioni (autorità amministrative o politiche) e il pubblico dei potenziali donatori.

Le informazioni sui risultati sociali, ambientali o economico-finanziari rivestono, per i differenti interlocutori dell'ente importanza diversa in relazione ai contributi apportati e alle attese che ne derivano (v. Linee guida, cit., 6).

In conclusione

Il Legislatore, con la previsione dell'obbligo di redazione del bilancio sociale intende garantire una rinnovata trasparenza gestionale (mediante la comunicazione di informazioni idonee a verificare il rispetto dei vincoli economici), amministrativa (con informazioni tendenti a verificare l'osservanza dei vincoli di ordine legale) e istituzionale (con informazioni finalizzate alla verifica dell'effettivo perseguimento di finalità solidaristiche) in capo agli enti no profit.

Tale previsione va a soddisfare, in definitiva, la necessità di tener conto sia dei bisogni informativi legati agli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, sia esigenze di carattere istituzionale, legate agli aspetti etici e morali. In tale ottica il documento assume un valore decisivo per la configurazione giuridica, in quanto deve mettere in evidenza le vicende economiche dell'ente (prevalenza delle attività istituzionali), unitamente a collegamenti di tipo strumentale tra le attività commerciali e quelle istituzionali. In dettaglio le risultanze contabili dovranno puntualizzare l'utilizzazione delle risorse economiche esclusivamente per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Funzione del bilancio risulta, infatti, quella di rappresentare la situazione economica e finanziaria degli ETS, i quali in virtù di un regime fiscale estremamente vantaggioso, beneficiano di un articolato sistema di esenzioni e agevolazioni. Di conseguenza la regolare istituzione della contabilità, unitamente alla corretta qualificazione della soggettività tributaria delle attività svolte, costituiscono elementi preliminari di riscontro.

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