Comunicazione degli atti del giudice al PM a mezzo PEC e conseguenze sui termini per l'impugnazione

04 Febbraio 2020

Qualora la cancelleria comunichi atti del giudice al PM a mezzo PEC e non nelle forme previste dall'art. 153 c.p.p., quali le conseguenze sulla determinazione dei termini per l'impugnazione?

Qualora la cancelleria comunichi atti del giudice al PM a mezzo PEC e non nelle forme previste dall'art. 153 c.p.p., quali le conseguenze sulla determinazione dei termini per l'impugnazione?

Qualora la cancelleria utilizzi comunque detta modalità di comunicazione, i termini per l'impugnazione da parte del pubblico ministero decorrono dal giorno in cui ha avuto materiale conoscenza del provvedimento (cfr. Cass. pen., 14 novembre 2018, n. 3181; Cass. pen., 23 gennaio 2018, n. 21056; Cass. pen., 19 luglio 2017, n. 45111; Cass. pen., 26 settembre 2017, n. 51087; Cass. pen., 13 settembre 2018, n. 45384; Cass. pen., 1° ottobre 2018, n. 48911).

Il termine per l'impugnazione da parte del pubblico ministero, in particolare, decorre dalla conoscenza legale del provvedimento impugnabile e del suo contenuto, conseguente alla sua comunicazione effettuata dalla cancelleria, nella forma dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 128 c.p.p., o integralmente ai sensi dell'art. 153 c.p.p., ovvero dalla effettiva conoscenza del provvedimento e del suo contenuto risultante dalla relativa attestazione apposta sull'atto, sottoscritta dal rappresentante dell'accusa (Cass. pen., 19 luglio 2017, n. 45111; Cass. pen., 28 febbraio 1996, n. 686; Cass. pen., 25 febbraio 2011, n. 11484; Cass. pen., 22 giugno 2011, n. 28442).

La giurisprudenza di legittimità, poi, ha precisato che, in ordine alla determinazione del dies a quo di decorrenza del termine dell'impugnazione, non assume rilevanza l'eventuale conoscenza “di fatto” del provvedimento (come quella che potrebbe derivare dalla ricezione di una PEC, in difetto di una attestazione dell'ufficio ricevente dalla quale risulti che il pubblico ministero ha avuto materiale conoscenza del provvedimento o dell'atto, cfr. Cass. pen., 14 novembre 2018, n. 3181), essendo necessario, per contro, accertare la sua conoscenza legale. Tale conoscenza implica l'effettiva cognizione dell'integrale contenuto dell'atto ed è la sola idonea a determinare l'utile decorso del tempo necessario alla formulazione dell'atto di impugnazione.

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