Perdita del congiunto: danno non patrimoniale risarcito oltre i limiti delle tabelle milanesi

Redazione Scientifica
12 Febbraio 2020

In sede di ricorso per risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, il Tribunale di Palermo ha riconosciuto un risarcimento maggiorato di un terzo rispetto ai parametri previsti dalle tabelle milanesi.

Il Tribunale di Palermo, in sede di ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha riconosciuto il danno parentale da perdita del congiunto in capo alla ricorrente, quale figlia di una vittima innocente della criminalità organizzata.

Quantificazione del danno. Sul tema la giurisprudenza ha più volte affermato che «poiché il danno in questione incide sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell'atto illecito e dei superstiti, questo può essere rilevato solo in forma indiretta, attraverso elementi indiziari e presuntivi, non potendosi fornire una prova in senso tecnico del dolore per la morte del congiunto: tali elementi, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, devono essere pertanto posti a convincimento del giudice».
Nella fattispecie, vista la particolare intensità del danno patito dalla ricorrente, la quale è stata privata dell'affetto paterno per tutta la vita, il Tribunale di Palermo ha ritenuto sussistenti i presupposti per riconoscerle un risarcimento maggiorato di un terzo rispetto al tetto massimo previsto dai parametri stabili dal Tribunale di Milano. Le tabelle milanesi prevedono una forbice ricompresa tra € 165.960,00 e € 331.920,00, con la possibilità per il giudice, tutte le volte in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, di valutare tutte le peculiarità del caso concreto e di procedere ad una liquidazione che superi la percentuale massima prevista in Tabella.
Nel caso concreto, il Tribunale di Palermo ha quantificato il danno da risarcire nella somma di € 441.453,00, riconoscendo, fra l'altro, gli interessi da ritardato pagamento.

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