Mancata nomina dell'organo di controllo ex art. 2477, comma 3, c.c.
12 Febbraio 2020
Una s.r.l. che negli ultimi 3 anni ha avuto più di 20 dipendenti non ha proceduto alla nomina dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477, comma 3, c.c., in quanto prima del 16 dicembre era già stata aperta la fase liquidatoria, finalizzata alla cancellazione. Si chiede se la nomina dell'organo di controllo doveva ritenersi comunque obbligatoria.
L'art. 379, comma 3, d.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), al fine di valorizzare la funzione di vigilanza societaria ha previsto la modifica dell'art. 2477, commi 3 e 4, c.c., attraverso la riduzione dei parametri numerici il cui superamento impone alle s.r.l. (ed alle società cooperative) la nomina obbligatoria del collegio sindacale o del revisore, aumentando così la platea dei soggetti da sottoporre a controllo. Il citato art. 2477 c.c., tuttavia, è stato nuovamente modificato dall'art. 2-bis, comma 2, D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto Sblocca cantieri), convertito, con modificazioni, in L. 14 giugno 2019, n. 55, attraverso l'innalzamento delle soglie (inizialmente variate in 2 milioni di euro per il totale attivo stato patrimoniale; in 2 milioni di euro per i ricavi delle vendite e delle prestazioni ed in 10 unità per il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio) che non devono essere superate ai fini dell'esenzione dell'obbligo. A seguito di tale variazione - per la quale è opportuno far presente che il terzo comma del citato art. 379 CCI ha concesso il termine sino al 16 dicembre 2019 alle s.r.l. ed alle società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell'art. 379 stesso per provvedere alla nomina degli organi di controllo o del revisore e, ove necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove regole – la società a responsabilità limitata è obbligata a nominare il collegio sindacale o il revisore: a) nelle ipotesi in cui la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) quando controlli una società obbligata alla revisione legale; c) nel caso in cui per due esercizi consecutivi superi almeno una delle soglie dimensionali di seguito indicate: - totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 4 milioni di euro; - ricavi delle vendite e delle prestazioni superiore a 4 milioni di euro; - numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiore alle 20 unità. Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel caso di superamento, negli ultimi due esercizi, di almeno una delle suddette nuove soglie, le. s.r.l. (e le cooperative) – senza esclusione alcuna e, quindi, anche quelle in liquidazione - avevano l'obbligo di provvedere entro il 16 dicembre 2019 alla nomina di un organo di controllo interno (monocratico o collegiale) e/o di un revisore dei conti, nonché, se del caso, di adeguare lo statuto alla nuova disciplina. Sulla questione giova considerare, da un lato, che ai sensi del quinto comma del novellato art. 2477 c.c., nel caso di mancata nomina da parte dell'assemblea dell'organo di controllo e/o del revisore “provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”; dall'altro, che gli amministratori - liquidatore nella fattispecie esaminata - che non provvedono alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale/sindaco unico) o del revisore sono soggetti: - ad una sanzione amministrativa per l'omessa convocazione dell'assemblea che oscilla da 1.032,00 a 6.197,00 euro (art. 2631, comma 1, prima parte c.c.); - ad una possibile denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. Inoltre, la mancata nomina dell'organo di controllo, ove la medesima sia obbligatoria, può dare origine all'annullamento di alcune delibere assembleari (pensiamo, a titolo esemplificativo, alla decisione di approvazione del bilancio di esercizio non corredato dalla relazione del collegio sindacale/revisore legale dei conti). In conclusione. In conclusione, tutte le s.r.l. – anche quelle in liquidazione, in assenza di espressa esclusione prevista dal legislatore - che abbiano superato, in entrambi gli esercizi conclusisi prima del 16 dicembre 2019, almeno uno delle soglie di cui al nuovo art. 2477, comma 3, lett. c), c.c., avrebbero dovuto provvedere, entro l'anzidetta data, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Persistendo l'inadempimento, qualsiasi soggetto interessato o il conservatore del registro imprese dovrebbero fare una apposita segnalazione al tribunale; senza considerare, poi, la possibile applicazione all'organo amministrativo (liquidatore) delle sanzioni di cui all'art. 2631, comma 1, c.c. e le conseguenze su alcune decisioni assembleari.
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