Adempimenti IVA tra apertura e chiusura del fallimento a carico del curatore
12 Febbraio 2020
Sono a carico del curatore tutti gli adempimenti IVA inerenti al periodo compreso fra l'apertura e la chiusura del fallimento; lo stesso dicasi per gli obblighi di dichiarazione (Risp. AE 7 febbraio 2020 n. 34). L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento ad un interpello in merito all'individuazione del soggetto legittimato agli adempimenti fiscali nell'ambito di un concordato fallimentare con assuntore.
Nel caso in esame, l'istante, in qualità di curatore fallimentare, era il solo soggetto legittimato a presentare la dichiarazione IVA finale con richiesta di rimborso del credito IVA da erogare all'assuntore, nonché a notificare alla competente Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate l'avvenuta cessione del credito all'assuntore. In ordine alla possibilità di indicare quale destinatario del credito il terzo cessionario la normativa prevede una speciale disciplina della cessione del credito d'imposta rispetto a quella generale civilistica: si limita la cedibilità del credito d'imposta ai crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. E questa disposizione si applica anche ai crediti IVA. La norma vieta al cessionario di cedere il credito oggetto della cessione, e, come tale, costituisce eccezione al principio della libera cedibilità dei crediti. Lo ratio è di evitare una eccessiva circolazione dei crediti tributari, la quale indurrebbe incertezza sul creditore del Fisco (Cass. 17 giugno 2016 n. 12552). L'Agenzia delle Entrate ha infine evidenziato che la chiusura del fallimento ex art. 130 L. Fall., per intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare con assuntore, non pregiudica la legittimazione del curatore fallimentare ad eseguire i connessi adempimenti fiscali, finalizzati anche all'acquisizione di eventuali crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni fiscali. |