Trasmissione via PEC al Tribunale distrettuale del riesame dell'impugnazione presentata fuori sede
17 Febbraio 2020
Può essere usata la PEC per la trasmissione al Tribunale distrettuale del riesame dell'impugnazione presentata “fuori sede”?
L'art. 309, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, entro dieci giorni dall'esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva. L'impugnazione può essere depositata nella cancelleria del competente Tribunale distrettuale di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. oppure, come consente l'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., può essere depositata nella cancelleria del diverso Tribunale in cui si trova la parte. In questo secondo caso, l'ufficio giudiziario che ha ricevuto l'atto può trasmetterlo al Tribunale distrettuale a mezzo PEC? La risposta è positiva, in quanto la PEC è un “mezzo tecnico idoneo” alla comunicazione degli atti, ma occorrono talune precisazioni. L'art. 64, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., infatti, “in caso di urgenza” o “quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale”, impone l'impiego del “mezzo più celere”; il successivo comma 4, consente la trasmissione anche con “i mezzi tecnici idonei”, tra i quali sono ricompresi anche quelli telematici. In tale ipotesi, l'invio dell'originale per mezzo del servizio postale segue alla trasmissione tramite posta elettronica di una copia scannerizzata dell'atto.
Qualora la trasmissione della richiesta di riesame dall'ufficio giudiziario presso cui è stata presentata alla cancelleria del Tribunale distrettuale del riesame avvenga mediante invio di copia a mezzo PEC, il termine di cinque giorni di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. entro il quale il pubblico ministero procedente deve inviare a detto Tribunale del riesame gli atti posti a sostegno del provvedimento – la cui inosservanza determina l'inefficacia dell'ordinanza cautelare ai sensi del successivo comma 10 della medesima disposizione - decorre dal momento della ricezione della mail da parte dell'ufficio distrettuale, attestata dall'accettazione da parte del sistema del messaggio di posta elettronica certificata, e non da quello del successivo ricevimento dell'originale dell'atto inviato a mezzo lettera raccomandata (Cass. Sez. 3, n. 16064 del 14 marzo 2019). La richiesta di riesame depositata “fuori sede”, dunque, può essere trasmessa anche in via telematica dall'ufficio che l'ha ricevuta a quello competente. Quando la trasmissione dell'atto avviene tramite mail, ai fini della determinazione della data di trasmissione, si deve aver riguardo al giorno in cui la richiesta, inviata mediante lo strumento telematico, perviene alla cancelleria del tribunale competente e non a quello, evidentemente successivo, di ricezione dell'originale trasmesso per posta. Non è sufficiente, peraltro, la mera trasmissione telematica dell'istanza di riesame dall'ufficio ricevente a quello competente. È necessario, infatti, che l'ufficio giudiziario che invia l'atto rispetti le formalità indicate nell'art. 64, disp. att. cod. proc. pen.. In particolare, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la libertà personale, occorre l'osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 cod. proc. pen., espressamente richiamati dall'art. 64, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.; nel caso di utilizzazione di “mezzi tecnici idonei”, poi, bisogna che il funzionario di cancelleria del giudice mittente attesti di aver trasmesso un atto conforme all'originale.
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