Società partecipate: l'azione di risarcimento dei danni per condotte illecite di amministratori o dipendenti è di competenza del giudice ordinario

La Redazione
19 Febbraio 2020

Il danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica conseguente a "mala gestio" da parte degli amministratori (o componenti dell'organo di controllo) e dei dipendenti, non è qualificabile in termini di danno erariale...

Il caso. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ha citato i sigg.ri F.M., S.R., B.P., M.R., L.L., D.S.S.M. e C.F. - nella rispettiva qualità di architetto libero professionista (il primo) e ex Presidente o amministratore delegato o consigliere della società E. s.p.a. (gli altri) - avanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio per sentirli condannare, a titolo di colpa grave, al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno in favore della "società pubblica E. s.p.a.", o "in subordine allo Stato - Ministero dell'economia" per la "condotta illecita consistente nell'affidamento illecito di prestazioni di "direzione artistica" già ricomprese in precedenti e concomitanti incarichi affidati a F." e "disciplinate da quattro convenzioni" [...] invero "del tutto ingiustificata" in relazione alla realizzazione "del Nuovo Centro Congressi (NCC) nel quartiere [... noto come c.d. "Nuvola di F."], e comportante "danno alle pubbliche finanze".

F., M. e D.S. propongono separati ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. S. ha presentato controricorso adesivo. Resiste con separati controricorsi la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio.

Il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del giudice contabile; e, con successiva requisitoria chiesto che in accoglimento dei ricorsi venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Società a partecipazione pubblica: l'azione di risarcimento dei danni per condotte illecite di amministratori o dipendenti è di competenza del giudice ordinario. Il danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica conseguente a "mala gestio" da parte degli amministratori (o componenti dell'organo di controllo) e dei dipendenti, non è qualificabile in termini di danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della detta società sia socio, atteso che la distinzione tra la società di capitali e i singoli soci e la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l'illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell'ente, né di configurare un rapporto di servizio tra l'ente medesimo e l'agente; pertanto, la domanda con la quale si fa valere la responsabilità degli organi sociali resta generalmente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre quella della Corte dei conti è ravvisabile eccezionalmente nelle due specifiche fattispecie delle società "in house" e delle società "legali", caratterizzate, rispettivamente, da una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa P.A. (cui è immanente il rapporto di servizio tra quest'ultima e gli amministratori e dipendenti della società) e da uno statuto speciale che consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici.

Le società a partecipazione pubblica - qual è la E. s.p.a., le cui azioni sono ripartite tra il ministero dell'Economia e delle finanze (che ne detiene il 90 per cento) e il Comune di Roma (che ne detiene il restante 10 per cento) - hanno autonoma soggettività, con autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, sicché esse non perdono la propria natura di ente privato per il solo fatto che il capitale sia alimentato da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico, ma conservano natura privata con organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico, pubblico essendo soltanto il soggetto che partecipa a esse. Non è quindi configurabile né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione né, in ipotesi di danno al patrimonio della società causato da atti di mala gestio posti in essere dagli amministratori o dai dipendenti, sussiste un danno erariale diretto che si produca immediatamente nella sfera giuridico-patrimoniale del socio. Pertanto, l'azione di risarcimento dei danni subiti da dette società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti spetta al giudice ordinario, mentre la giurisdizione della Corte dei conti rappresenta un'eccezione ravvisabile solo in caso di danno diretto all'ente pubblico che si realizza in presenza di società in house o di società legali, tra le quali non rientra la E. s.p.a. (Nella fattispecie, la Suprema corte, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte·dei conti in relazione all'esercizio dell'azione di responsabilità per danno erariale da parte della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio che aveva citato in giudizio, dinanzi alla rispettiva sezione giurisdizionale, sia l'architetto-libero professionista cui era stato affidato l'incarico di direzione artistica per la realizzazione del nuovo centro congressi di Roma, noto anche come ''Nuvola di Fuksas", sia il presidente, l'amministratore delegato e i consiglieri della E. s.p.a. che avevano proceduto all'affidamento dell'incarico predetto).

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