L’impignorabilità del bene può essere caducata con domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione all’esecuzione

25 Febbraio 2020

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione in cui sia dedotta l'esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione derivante da un determinato atto negoziale, è ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto negoziale posto alla base dell'opposizione, ai sensi dell'art. 2901 c.c. anche se tale dichiarazione di inefficacia, stante la natura dichiarativa della decisione e la necessità del suo passaggio in giudicato, potrà giovargli esclusivamente ai fini dell'istaurazione di un nuovo processo esecutivo.

Il caso.La creditrice procedente assoggettava a pignoramento un bene immobile in danno della sua dante causa, nonché nuda proprietaria del suddetto bene, la quale, a sua volta, proponeva opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sostenendo l'impignorabilità dell'immobile, in quanto, esso, unitamente ad altri, era stato fatto oggetto di vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. per la soddisfazione di determinati bisogni dei suoi genitori oltre che della figlia minore.
La creditrice, pur contestando il fondamento dell'opposizione, in via riconvenzionale subordinata, chiedeva comunque revocarsi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di destinazione, procedendo alla chiamata degli indicati beneficiari del vincolo.
Il Tribunale adito considerava l'atto di destinazione valido, ma pregiudizievole per le ragioni dei creditori, accoglieva, quindi, sia l'opposizione della debitrice che l'azione revocatoria proposta in via riconvenzionale dalla creditrice opposta.
La Corte di appello adita in seguito al gravame della debitrice, confermava integralmente la decisione resa in primo grado.
La debitrice proponeva pertanto, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.

Osservazioni della Cassazione.Nella specie, i Supremi Giudici hanno ritenuto infondato, tra gli altri, il primo dei motivi proposti dalla ricorrente per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 100 c.p.c., nonché dell'art. 2901 c.c. per ritenuta inammissibilità nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione della domanda riconvenzionale proposta dall'opposto diretta a far dichiarare inopponibile nei confronti del creditore procedente l'atto di costituzione del vincolo sul bene pignorato che ne impedisca l'espropriazione. Per il Collegio di legittimità, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, la predetta domanda riconvenzionale è ben ammissibile nell'ambito del processo di opposizione all'esecuzione. L'unico limite è costituito dalla circostanza che la pronuncia resa a favore del creditore opposto, avendo natura meramente dichiarativa, costituisce titolo esecutivo da far valere esclusivamente nell'ambito di un nuovo procedimento di esecuzione, quando – come nel caso di specie – vi sia stata contestazione dell'esistenza e/o inefficacia del titolo esecutivo posto a base del processo oggetto di opposizione. In particolare, i giudici osservano che in questo caso sussiste certamente connessione, in relazione all'oggetto e/o al titolo, tra la domanda principale di opposizione all'esecuzione con cui si faccia valere l'impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione, fondata sull'atto di destinazione di detto bene ad un determinato scopo, e quella riconvenzionale, diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del medesimo atto di destinazione.

Concludendo.Infine, i Giudici, nella medesima pronuncia hanno anche pronunciato il principio di diritto secondo cui tra i presupposti dell'azione revocatoria indicati nell'art. 2901 c.c., non rientra la comparazione tra le esigenze dei beneficiari dell'atto revocando e quelle dei creditori da esso pregiudicati, dovendosi valutare esclusivamente l'oggettiva idoneità dell'atto stesso a rendere più difficile la soddisfazione delle ragioni dei creditori.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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