L’impignorabilità del bene può essere caducata con domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione all’esecuzione
25 Febbraio 2020
Il caso.La creditrice procedente assoggettava a pignoramento un bene immobile in danno della sua dante causa, nonché nuda proprietaria del suddetto bene, la quale, a sua volta, proponeva opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sostenendo l'impignorabilità dell'immobile, in quanto, esso, unitamente ad altri, era stato fatto oggetto di vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. per la soddisfazione di determinati bisogni dei suoi genitori oltre che della figlia minore.
Osservazioni della Cassazione.Nella specie, i Supremi Giudici hanno ritenuto infondato, tra gli altri, il primo dei motivi proposti dalla ricorrente per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 100 c.p.c., nonché dell'art. 2901 c.c. per ritenuta inammissibilità nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione della domanda riconvenzionale proposta dall'opposto diretta a far dichiarare inopponibile nei confronti del creditore procedente l'atto di costituzione del vincolo sul bene pignorato che ne impedisca l'espropriazione. Per il Collegio di legittimità, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, la predetta domanda riconvenzionale è ben ammissibile nell'ambito del processo di opposizione all'esecuzione. L'unico limite è costituito dalla circostanza che la pronuncia resa a favore del creditore opposto, avendo natura meramente dichiarativa, costituisce titolo esecutivo da far valere esclusivamente nell'ambito di un nuovo procedimento di esecuzione, quando – come nel caso di specie – vi sia stata contestazione dell'esistenza e/o inefficacia del titolo esecutivo posto a base del processo oggetto di opposizione. In particolare, i giudici osservano che in questo caso sussiste certamente connessione, in relazione all'oggetto e/o al titolo, tra la domanda principale di opposizione all'esecuzione con cui si faccia valere l'impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione, fondata sull'atto di destinazione di detto bene ad un determinato scopo, e quella riconvenzionale, diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del medesimo atto di destinazione.
Concludendo.Infine, i Giudici, nella medesima pronuncia hanno anche pronunciato il principio di diritto secondo cui tra i presupposti dell'azione revocatoria indicati nell'art. 2901 c.c., non rientra la comparazione tra le esigenze dei beneficiari dell'atto revocando e quelle dei creditori da esso pregiudicati, dovendosi valutare esclusivamente l'oggettiva idoneità dell'atto stesso a rendere più difficile la soddisfazione delle ragioni dei creditori.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |