Le spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione del credito in un procedimento esecutivo

Edoardo Valentino
26 Febbraio 2020

Il creditore, all'interno di un processo di pignoramento presso terzi, non ha interesse ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo relativo alle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, dato che tali spese sono già ricomprese nelle somme liquidate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 95 c.p.c.

Il caso.Un soggetto agisce avverso un istituto bancario domandando, in sede di giudice di pace, alla stessa il pagamento di una somma dovuta all'attore in ragione di spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione somme all'esito di un processo di esecuzione presso terzi.
L'ordinanza di assegnazione del credito ai sensi dell'art. 553 c.p.c., difatti, prevede un costo di registrazione e l'attore – con la propria domanda – pretendeva che tale costo fosse addebitato al creditore. A tal fine egli, ritenendo non soddisfatta tale domanda, agiva nuovamente per ottenere una sentenza dichiarativa del proprio diritto di agire nuovamente avverso la convenuta al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo con oggetto esclusivamente il costo della registrazione.
Il giudice di pace, all'esito del processo, rigettava la domanda sopra citata.
In modo non dissimile il Tribunale territorialmente competente, adito in grado d'appello, rigettava la pretesa attorea.

La Cassazione conferma la sentenza d'appello e rigetta la domanda del ricorrente. La questione, esauriti i gradi di merito, approdava quindi in sede di Cassazione.
Il ricorrente, difatti, riteneva che il Tribunale avesse violato i propri diritti, con particolare riferimento alla violazione del d.P.R. 131 del 26 aprile 186 in materia di addebito della tassa di registro degli atti e dell'art. 95 c.p.c. in materia di spese giudiziarie nel processo di esecuzione.
La Cassazione rigettava le tesi del ricorrente.
L'ordinanza di assegnazione del credito, all'esito del giudizio di esecuzione con pignoramento presso terzi, contiene essa stessa la previsione del rimborso di tutte le spese sostenute e “sostenende” dal creditore procedente, tra le quali anche quella relativa al pagamento della tassa di registro.
Il creditore, quindi, non ha alcun interesse ad ottenere un'ulteriore titolo esecutivo avente oggetto la somma dovuta per la tassa di registro dell'ordinanza, essendo tale somma già ricompresa nell'ordinanza stessa.
La Cassazione rigettava il ricorso proposto e condannava il ricorrente a sostenere le spese del giudizio.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it