Risarcimento danni e ripetizione dell'indebito da parte della compagnia assicurativa

Redazione Scientifica
27 Febbraio 2020

Laddove il giudice di seconde cure abbia negato l'operatività della polizza assicurativa invocata dal danneggiante, la compagnia assicurativa che abbia già versato al danneggiato la somma riconosciuta a titolo di risarcimento può agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti dell'assicurato stesso e non del danneggiato.

Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3999/20, depositata il 18 febbraio.

Il caso La Corte d'Appello di Bologna riformava parzialmente la decisione di prime cure e rigettava la domanda di manleva proposta da una S.r.l. nei confronti della propria compagnia assicurativa per essere garantita dal pagamento della somma oggetto di condanna per il risarcimento dei danni inflitti all'originario attore, condannandolo a restituire alla compagnia di assicurazione quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. La pronuncia è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Ripetizione dell'indebito La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che all'assicuratore della responsabilità civile che, pur non avendo partecipato al relativo giudizio abbia, per gli effetti di cui all'art. 1917, comma 2, c.c., pagato direttamente al danneggiato la somma che riconosciuta a titolo di risarcimento del danno con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, spetta l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. laddove il giudice dell'appetto abbia riformato la decisione. Tuttavia, aggiunge la Corte, il caso di specie presenta una particolarità insita nel fatto che la Corte d'Appello ha pienamente confermato la condanna risarcitoria a favore del danneggiato/ricorrente. L'omessa conferma dell'operatività della polizza e il diritto della compagnia assicurativa alla ripetizione di quanto indebitamente pagato avrebbe dovuto essere coniugato – in presenza della causa solvendi - sia alle conseguenze restitutorie dipendenti dall'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. sia con l'esigenza sostanziale del più celere soddisfacimento dei diritti del danneggiato. L'azione di ripetizione avrebbe dunque dovuto essere indirizzata nei confronti dell'assicurato e non del danneggiato in virtù del principio secondo cui «l'assicuratore, se paghi direttamente al danneggiato senza darne preventivo avviso all'assicurato o senza esserne richiesto dallo stesso, può utilmente esperire l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. non nei confronti del danneggiato (verso il quale il pagamento è dipeso da una libera scelta) ma nei confronti dell'assicurato in quanto il pagamento viene effettuato per conto e in sostituzione di lui».
In conclusione, il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte territoriale.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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