Giudizi camerali: il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza è ordinatorio

Redazione scientifica
06 Marzo 2020

Il termine stabilito nel decreto di fissazione d'udienza ai fini della notifica, a cura del reclamante, del decreto medesimo e del ricorso introduttivo del gravame cautelare alle controparti interessate ha natura ordinatoria.

Il termine stabilito nel decreto di fissazione d'udienza ai fini della notifica, a cura del reclamante, del decreto medesimo e del ricorso introduttivo del gravame cautelare alle controparti interessate ha natura ordinatoria, non essendo in alcun modo previsto dalle disposizioni processuali di cui all'art. 669-terdecies e 737 e ss. c.p.c. come perentorio; pertanto, nei giudizi camerali che, anche in appello, si introducono con ricorso, l'omessa notifica di quest'ultimo e del decreto di fissazione dell'udienza, entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice, non comporta l'improcedibilità della domanda o dell'impugnazione.

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